Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28901 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. II, 12/11/2018, (ud. 19/07/2018, dep. 12/11/2018), n.28901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6567/2017 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL PODERE ROSA

133, presso lo studio dell’avvocato CORRADO BIBBO’, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE GALLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

05/09/2016, Cron. 5956/2016, R.G.n. 52446/2015.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con decreto pubblicato il 5 settembre 2016 la corte d’appello di Roma ha rigettato l’opposizione di G.G. nei confronti del ministero della giustizia avverso decreto con cui era stata dichiarata inammissibile domanda di pagamento di equa riparazione in relazione alla non ragionevole durata di controversia avviata innanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

2. L’opposizione è stata ritenuta infondata in quanto alla data del ricorso di equa riparazione era ancora pendente il procedimento presupposto.

3. Avverso tale provvedimento l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi illustrati da memoria. Ha resistito il ministero con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con i tre motivi di ricorso si deducono violazione e falsa applicazione di norme in tema di estinzione del processo, ai fini di far emergere l’avvenuta definizione del giudizio presupposto, non considerata dalla corte territoriale. Si deducono ulteriori asserite violazioni di legge.

2. Con la sentenza n. 88 del 21 marzo 2018 depositata in data 26 aprile 2018 la corte costituzionale, in riferimento alla L. n. 89 del 2001, art. 4, nel testo sostituito dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55, comma 1, lett. d), convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3,24 Cost., art. 111 Cost., comma 2 e art. 117 Cost., comma 1, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, e art. 13 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto.

3. L’efficacia retroattiva delle sentenze della corte costituzionale che dichiarano l’illegittimità di una norma consegue alla ricognizione di un vizio originario e intrinseco della norma stessa. Il coordinamento di tale efficacia con i principi generali in materia di procedimento per cassazione – con specifico riferimento a quello che impone che la funzione giurisdizionale di legittimità sia esercitata attraverso l’individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse – comporta che rientra nei poteri di questa corte rilevare ex officio la pronunzia di incostituzionalità sopravvenuta, ove questa attenga – come nel caso di specie – a un profilo della disposizione applicata investito indirettamente dal ricorso, e quindi concerna una questione sottoposta all’esame del giudice di legittimità. L’esame del ricorso per cassazione presuppone infatti la previa soluzione del problema relativo al se il ricorso per equa riparazione possa ritenersi tempestivo seppur proposto prima del passaggio in giudicato della sentenza terminativa del giudizio presupposto.

4. Il decreto impugnato va quindi cassato con rinvio come in dispositivo. Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la corte cassa il decreto impugnato e rinvia alla corte d’appello di Roma in diversa sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 19 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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