Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28900 del 19/10/2021
Cassazione civile sez. VI, 19/10/2021, (ud. 07/07/2021, dep. 19/10/2021), n.28900
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21425-2019 R.G. proposto da:
RISCOSSIONE SICILIA s.p.a., già SERIT SICILIA s.p.a., in persona del
legale rappresentante pro tempore, avv. Vito Branca, rappresentata e
difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Accursio
GALLO, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via G. P.
Palestrina, n. 19, presso lo studio legale dell’avv. Stefania DI
STEFANI;
– ricorrente –
contro
D.B., rappresentato e difeso, per procura speciale in
calce al controricorso, dall’avv. Salvatore BALDO, ed elettivamente
domiciliato in Roma, alla via Salaria, n. 213, presso lo studio
legale dell’avv. Nicola MAIONE;
– resistente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
contro
COMUNE di BAGHERIA, in persona del Sindaco in carica;
– intimato –
avverso la sentenza n. 244/14/2019 della Commissione tributaria
regionale della SICILIA, depositata in data 17/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
Fatto
RILEVATO
che:
– in controversia relativa ad impugnazione di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e delle prodromiche cartelle di pagamento nonché degli atti di accertamento prodromici a queste, precedentemente notificate a D.B., la CTR con la sentenza impugnata accoglieva il ricorso proposto dal contribuente “fatta eccezione per l’ICI dovuta al comune di Bagheria”, sostenendo l’irregolarità della notifica delle cartelle di pagamento perché effettuate a mezzo di operatore di posta privata;
– avverso tale statuizione l’agente della riscossione propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica con controricorso l’Agenzia delle entrate ed il contribuente con “memoria”, ma ai fini della partecipazione all’udienza di discussione, restando intimato il Comune di Bagheria;
– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, per avere la CTR errato nel ritenere nulla la notifica delle cartelle di pagamento effettuate a mezzo operatore privato.
2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c. sostenendo che aveva errato la CTR a non rilevare che la notifica delle cartelle aveva comunque raggiunto lo scopo.
3. Il primo motivo è fondato e va accolto, con assorbimento del secondo.
4. Invero, la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto, in relazione al regime normativo successivo al D.Lgs. n. 58 del 2011, la legittimità della notificazione a mezzo operatore di posta privata esclusivamente degli atti di natura amministrativa e tributari, qual è appunto la cartella di pagamento, essendo invece esclusa soltanto per gli atti giudiziari e per le violazioni al Codice della strada.
4.1. In tal senso si sono espresse le Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 8416 del 2019 e, più recentemente, nella sentenza n. 299 del 2020, cui hanno fatto seguito numerose pronunce delle Sezioni semplici che hanno ribadito che “In tema di notificazioni a mezzo posta di atti impositivi, per effetto del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, e succ. modif., è valida la notifica compiuta – nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata col D.Lgs. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla L. n. 124 del 2017 – tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla “licenza individuale” di cui al citato D.Lgs. n. 261, art. 5, comma 1, configurandosi l’ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali” (Cass. n. 15360 del 2020; in senso conforme Cass. n. 25521 del 2020).
5. Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Commissione tributaria regionale territorialmente competente la quale si conformerà ai principi sopra enunciati tenendo conto che, l’eventuale validità della notifica delle cartelle di pagamento impugnate rende del tutto superfluo l’esame della validità della notifica degli atti impositivi ad esse prodromici.
6. Al riguardo, infatti, va ricordato che “In tema di riscossione delle imposte, la cartella di pagamento, in quanto atto consequenziale all’avviso di accertamento, assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto ed avente carattere necessario, consiste nell’accertare il mancato pagamento del debito tributario e nell’intimare al contribuente l’effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto; la seconda, eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa erariale, ove la cartella non sia stata preceduta dalla regolare notifica dell’avviso di accertamento” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16641 del 29/07/2011, Rv. 618856). Pertanto, alla definitività della cartella di pagamento conseguente alla sua mancata impugnazione nel termine di sessanta giorni, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21, dalla sua accertata regolare notificazione, discende, da un lato, che è del tutto irrilevante la questione della irregolarità della notifica dell’avviso di accertamento prodromico a quella cartella, e, dall’altro, che al contribuente è preclusa l’impugnazione dell’atto successivo (nella specie, comunicazione di iscrizione ipotecaria) per far valere vizi dell’atto a questa prodromico (ovvero della cartella di pagamento), autonomamente impugnabile D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, comma 1, lett. d), secondo il principio sopra enunciato della non impugnabilità, se non per vizi propri, nella specie non dedotti, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
7. Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 07 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021