Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2890 del 09/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 09/02/2010), n.2890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20054/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

G.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 47/2005 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI BOLOGNA del 12/04/05, depositata il 10/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

è presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA

CICCOLO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 21/4/2005 la Commissione Tributaria Regionale della Toscana respingeva il gravame interposto dall’Agenzia delle entrate Firenze (OMISSIS) nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze di accoglimento dell’impugnazione proposta dalla contribuente Sig. G.S. del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’Irap versata per l’anno d’imposta 1998, quale agente di commercio.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello l’Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Con requisitoria scritta il P.G. ha richiesto emettersi pronunzia ex art. 375 c.p.c., di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

Già chiamata all’udienza in camera di consiglio del 28/5/2008, la causa è stata nell’occasione rinviata a nuovo ruolo in attesa della pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte in argomento.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1^ motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1742 c.c., e segg., art. 2195 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè insufficiente, contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 2^ motivo denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dolendosi che il giudice dell’appello abbia operato una confusione tra i concetti di “organizzazione” e di “autonoma organizzazione”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono infondati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in tema di IRAP l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 del 2 001, presupposto dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata.

Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’id quod plerumque accidit, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Costituisce onere del contribuente che chiede il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (v. Cass., 16/2/2007, n. 3678).

Va per altro verso sottolineato che l’impugnata decisione appare invero in linea con il principio enunziato, a scioglimento del contrasto interpretativo insorto in tema di assoggettamento degli agenti di commercio all’IRAP, da Cass., Sez. Un., 26/5/2009, n. 12108 secondo cui “In tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’ attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”.

Orbene, nel caso il giudice dell’appello di tali principi ha fatto invero corretta e puntuale applicazione, laddove, ha osservato che nel caso “nel caso … siamo in presenza di un lavoratore autonomo – agente di commercio – che svolge la sua attività con un contenuto livello di beni strumentali e senza alcun collaboratore. Non si ha in concreto, secondo i principi interpretativi sopra esposti, alcuna organizzazione dell’attività svolta dalla contribuente da intendersi come si è detto in termini oggettivi, ma, al contrario, l’esercizio di un’attività svolta in modo individuale e senza che siano presenti, o lo sono in misura limitata, quegli elementi ( capitale e lavoro altrui ) che ne caratterizzano un’organizzazione autonoma”.

All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010

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