Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 289 del 12/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/01/2021, (ud. 08/09/2020, dep. 12/01/2021), n.289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20398-2018 proposto da:

Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE

5697, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO IOPPOLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PATRIZIA MALTAGLIATI;

– ricorrente –

contro

L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ASIAGO 8,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO SANTARELLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANGELO SCOTTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 141/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 29/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. – Z.G. ricorre per due mezzi, nei confronti di L.A., contro la sentenza del 29 dicembre 2017 con cui la Corte d’appello di Genova ha parzialmente accolto il suo appello, riducendo la misura dell’assegno in favore della L. da Euro 400 a Euro 300 mensili, avverso sentenza del locale Tribunale che, pronunciato lo scioglimento del matrimonio in precedenza celebrato tra i due, aveva assegnato la casa familiare ad esso Z., ponendo a suo carico il mantenimento del figlio Yusuf e l’assegno nella misura detta a favore dell’ex coniuge.

2. – L.A. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Esso attiene all’omesso esame del giudicante in ordine al fatto che la L. avrebbe piena capacità lavorativa e, nonostante ciò, si sarebbe sempre resa indisponibile su base volontaria a reperire tale attività, trasferendo il centro dei propri interessi in Francia quando ancora, in corso di separazione, aveva l’assegnazione della casa coniugale, non presentandosi al centro per l’impiego e rifiutando di svolgere colloqui lavorativi presso posti di lavoro (Hotel Modena). Conseguente esclusione dal diritto all’assegno divorzile e, per converso, sussistenza in capo alla stesso di un obbligo alla contribuzione al mantenimento del figlio Y..

Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 4. Nullità della sentenza per motivazione apparente. Con esso si censura la sentenza di secondo grado nella parte in cui, nel valutare il motivo di impugnazione afferente l’erronea compensazione delle spese legali solo parziale al 50% applicata dal Giudice di primo grado, in una situazione di reciproca soccombenza, alla luce della asserita cattiva condotta processuale ed extraprocessuale dell’odierno ricorrente, il giudice di secondo grado avrebbe tautologicamente ritenuto corretta tale ripartizione, senza fornire motivazione reale alcuna a sostegno di tali statuizioni, statuendo semplicemente come il Sig. Z. fosse risultato soccombente rispetto alle domande di ordine economico.

RITENUTO CHE:

4. – Il ricorso è inammissibile.

4.1. – E’ inammissibile il primo motivo.

La Corte d’appello si è difatti soffermata sul fatto controverso della capacità lavorativa della L.A., affermata dallo Z. e negata dalla donna, osservando che “pur non essendo realistico pensare che oggi, a 53 anni possa utilmente e proficuamente inserirsi nel mondo del lavoro, non vantando neppure alcuna specifica esperienza pregressa, tuttavia occorre anche valutare la circostanza che la stessa si sia trasferita spontaneamente a Parigi, dove, pur potendo contare sugli aiuti di amici e parenti, è lecito supporre svolga anche saltuaria attività lavorative per provvedere al proprio sostentamento”. Il tutto avendo la Corte territoriale ben presente che, secondo la prospettazione dello Z. la donna aveva rifiutato una “proposta di lavoro che l’odierno appellante le aveva procurato presso l’Hotel Modena di Genova” (pagina 3 della sentenza impugnata).

Non ricorre dunque l’omessa considerazione di un fatto decisivo e controverso, tanto più che il ricorrente non ha spiegato per quale ragione la mancata presentazione presso il centro per l’impiego e ad un colloquio di lavoro presso l’Hotel Modena, circostanza, peraltro, negata dalla donna, dimostrerebbero la sua capacità lavorativa, e, cioè, sarebbe decisiva (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053): ed anzi appare manifesto che detta mancata presentazione decisiva non è affatto, giacchè non ricorre alcuna implicazione necessaria tra essa e l’effettiva sussistenza della capacità lavorativa cui lo Z. si riferisce.

4.2. – E’ inammissibile il secondo motivo.

La Corte territoriale ha respinto la domanda dell’appellante volta ad ottenere una diversa ripartizione – dunque ritenuta congrua in sede di appello – delle spese di lite del giudizio di primo grado, compensate al 50% in virtù della reciproca soccombenza rispetto alle domande proposte dalle parti, imputandole per la restante metà a carico di esso Z., risultato soccombente rispetto alle domande di carattere economico, riproposte in grado di appello.

Orbene, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. 20 dicembre 2017, n. 30592).

5. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2021

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