Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 289 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 10/01/2017, (ud. 18/10/2016, dep.10/01/2017),  n. 289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22361-2011 proposto da:

C.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLE PROVINCE 39, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA DI CIO’,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MURINO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA SOCIETA’ COOPERATIVA C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio

dell’avvocato ENZO PERRETTINI, rappresentata e difesa dall’avvocato

MAURIZIO GAETA, giusta delega in atti;

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, giusta

delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 475/2011 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 15/06/2011 R.G.N. 1457/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2016 dal Consigliere Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI;

udito l’Avvocato GAETA MAURIZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

Con sentenza 15 giugno 2011, la Corte d’appello di Salerno dichiarava inammissibile, in quanto tardivo, l’appello proposto da C.G. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva dichiarato, nell’ambito del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, la qualità di creditore nei confronti dell’Inps in quanto titolare di pensione, fissando alla Banca popolare dell’Emilia Romagna procedente il termine di sessanta giorni per la riassunzione del processo esecutivo e condannando solidalmente il predetto e l’Istituto alla rifusione delle spese di giudizio in favore della banca.

A motivo della decisione, la Corte territoriale rilevava il deposito dell’atto di impugnazione in cancelleria il 28 settembre 2010 e quindi oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza il 28 agosto 2010: così come riteneva la rituale notificazione al debitore esecutato del decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dalla banca e dell’atto introduttivo del procedimento di pignoramento presso terzi.

Con atto notificato l’8 settembre 2011 C.G. ricorre per cassazione con due motivi, cui resistono la banca e l’Inps con distinti controricorsi; la banca ha comunicato anche memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa valutazione della non documentata regolarità della notificazione della sentenza, in quanto contestata.

Con il secondo, il ricorrente deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per l’erronea assunzione di regolare notificazione a sè del ricorso introduttivo del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, presso la residenza anagrafica con successivo ritiro del plico non recapitato, tuttavia mai ricevuta.

Entrambi i motivi sono inammissibili per la violazione del principio di autosufficienza del ricorso, e pertanto della prescrizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, per il difetto di specifica indicazione della sede di produzione, nè di trascrizione dei documenti (Cass. 3 gennaio 2014, n. 48; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; Cass. 30 luglio 2010, n. 17915), relativi alla notificazione degli atti giudiziari, alla base delle censure.

Ma esse sono pure assolutamente generiche, in quanto non finalizzate ad una specifica confutazione delle argomentazioni della sentenza impugnata, in violazione della prescrizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che esige l’illustrazione del motivo, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202); e risultano pure intese ad una rivisitazione del merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694), in presenza di una motivazione adeguata, sia pure succinta.

Dalle superiori argomentazioni discende coerente l’inammissibilità del ricorso, con la regolazione delle spese di giudizio secondo il regime di soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna C.G. alla rifusione, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida per la banca in Euro 100,00 per esborsi e Euro 3.500,00 per compensi professionali e per l’Inps in Euro 100,00 per esborsi e Euro 3.000,00 per compensi professionali; per entrambi oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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