Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 289 del 10/01/2011

Cassazione civile sez. III, 10/01/2011, (ud. 04/11/2010, dep. 10/01/2011), n.289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19373-2006 proposto da:

CIRCOLO NAUTICO AL MARE (OMISSIS), (OMISSIS), considerato

domiciliato “ex lege” in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI

CASSAZIONE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FANTE LUIGI e BALDASSARINI DESIDERIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

N.R., (OMISSIS), considerato domiciliato “ex lege”

in ROMA, 55, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RAMO’ FRANCESCO E

MONACO SORGE CARMINE giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 596/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

Sezione 1^ Civile, emessa il 12/05/2005, depositata il 13/06/2005;

R.G.N. 726/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/11/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 13 giugno 2005 la Corte di appello di Genova, decidendo sull’atto di riassunzione in appello, proposto da N. R. nei confronti del Circolo Nautico Al Mare, a seguito della cassazione della sentenza 7 aprile 1999 della stessa Corte territoriale, avvenuta con sentenza di questa Corte n. 11069/02, accoglieva l’appello del N. e condannava il Circolo al risarcimento dei danni da lui subiti a seguito di una caduta da un ballatoio di protezione che si trovava nei locali di proprietà del Circolo convenuto.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il Circolo affidandosi a sette motivi.

Resiste con controricorso il N..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Con sentenza del 4 aprile 2002 n. 11069 questa Corte su ricorso del N. cassava la sentenza della Corte di appello di Genova del 7 aprile 1999.

In quella sentenza si enunciava come principi di diritto che, ai fini della fattispecie in esame, introdotta ex art. 2051 c.c., l’indagine sulla caduta del N. doveva essere diretta all’accertare se fosse avvenuta o meno nello stesso locale di proprietà del Circolo e, una volta avuta risposta positiva, occorreva verificare se l’evento lesivo per il N. fosse dipeso da caso fortuito, configurabile anche nel fatto dello stesso danneggiato.

In quella sede la Cassazione precisava che la prova del nesso causale era a carico dell’attore e l’attribuibilità al caso fortuito e fatto del danneggiato a carico del convenuto.

Alla luce di simili enunciati il giudice del rinvio avrebbe dovuto esaminare tutto il materiale probatorio.

2.-Vincolato ai principi espressi dalla Cassazione il giudice del rinvio ha accolto l’appello del N., ritenendo, in estrema sintesi, che il fatto storico della caduta fosse avvenuto nei locali del Circolo, esattamente un ballatoio, dove erano allocate delle bombole di gas e ha rinvenuto nel Circolo il responsabile ex art. 2051 c.c. dell’evento dannoso.

2.1.- Con il primo motivo il ricorrente Circolo ripropone una questione già dibattuta in sede di rinvio e risolta, a parere del Collegio, correttamente.

Ad avviso del ricorrente, stante la natura del giudizio di rinvio (rinvio proprio, nella specie), la richiesta nelle conclusioni del N. di mera conferma della sentenza di primo grado integrerebbe l’abbandono delle domande di merito, da ritenersi rinunciate e non più proponibili.

La doglianza è infondata per il semplice motivo che, come da giurisprudenza costante e consolidata, la natura chiusa del giudizio di rinvio preclude alle parti la proposizione di questioni che introducano un tema di discussione diverso da quello di cui alle precedenti fasi processuali ed in relazione alle quali la Cassazione ha enunciato il principio consegue che le uniche conclusioni delle parti, valide di diritto, in quanto il giudice del rinvio si viene a trovare nella stessa posizione processuale del giudice del quale è stata cassata la sentenza.

Ne a tal fine, sono solo quelle prese nel giudizio in cui fu emessa la sentenza poi cassata.

Nel caso in esame, le conclusioni prese in sede di rinvio sono quelle di conferma della sentenza di primo grado, già prese in fase di giudizio non rescissorio, per cui il giudice del rinvio correttamente ha posto in rilievo che con l’atto di riassunzione il N. aveva richiesto la conferma della sentenza di primo grado con conseguente condanna del Circolo al pagamento della somma di Euro 14.388,14 a titolo di risarcimento danni per i fatti oggetto del giudizio fin dall’originario atto di citazione.

2.2.- Va precisato che tutti gli altri motivi sono espressamente ritenuti dal ricorrente Circolo subordinati all’accoglimento del primo, per cui rigettato questo, il Collegio deve comunque esaminarli.

2.2.1.- Con il secondo motivo, il ricorrente Circolo, dopo aver affermato che il giudice del rinvio ha esattamente .interpretato il principio di diritto, circa la necessità di accertare se il N. fosse caduto nello stesso locale, assume che di esso non abbia fatta corretta applicazione, in quanto avrebbe erroneamente ritenuto che si trattasse di una caduta da un locale in custodia del Circolo, privo di protezione.

Con il settimo motivo, che per priorità logica va esaminato congiuntamente al secondo, in estrema sintesi, il ricorrente Circolo lamenta che nulla si rinvenga nella sentenza impugnata circa la dedotta carenza di legittimazione passiva perchè la gestione: del locale era stata appaltata (e riporta il contratto di appalto) al figlio del N., per cui, come si illustrai nel secondo motivo, in effetti, il Circolo di quelle pertinenze non aveva la disponibilità fisica, ovvero non esercitava un potere fisico sulla cosa e, quindi, non avrebbe dovuto rispondere dell’evento dannoso.

2.2.2.- Premesso che si tratta di censure che sostanzialmente si risolvono in una sola deduzione, il Collegio osserva quanto segue.

Le doglianze, pur intitolate sotto il profilo anche dell’errore di diritto, in realtà attengono specialmente ai vari profili del vizio di motivazione e sono infondate.

In punto di fatto il N. cadde da un ballatoio posto a circa sette metri di altezza, privo di ringhiera, ove erano state collocate delle bombole di gas, una delle quali era andato a prelevare.

Il giudice del rinvio ha accertato che tutti, le scale, poggioli e ballatoi, arano parti e pertinenze dei locali di proprietà del Circolo (p. 8 sentenza impugnata) e che il ballatoio era priva di ringhiera, tanto che un dipendente del Circolo, nella sua deposizione testimoniale ebbe a dichiarare che il giorno dopo provvide personalmente a proteggere con vari tratti di corda il lato scoperto del ballatoio (p 8 sentenza impugnata).

Ne consegue che tutto il disquisire sulla insussistenza in capo al Circolo di un effettivo potere fisico sulla cosa perchè estraneo, anche in virtù del contratto di appalto, all’evento nonchè alla allocazione delle bombole di gas è assolutamente fuori luogo.

Infatti, a seguito della pronuncia rescindente, il giudice del rinvio doveva accertare solo se il N. fosse caduto nello stesso locale di proprietà del Circolo, di cui il poggiolo o ballatoio erano e sono pertinenze, non solo, per quanto nemmeno in questa sede il Circolo contesta che di quelle pertinenze non avesse la disponibilità.

E’ vero che vi fu un contratto di appalto, ma come è giurisprudenza costante, ciò non esime il proprietario (in questo caso il Circolo) dall’offrire la prova liberatoria, che in questo caso, secondo il giudice del rinvio, è mancata, perchè il proprietario resta pur sempre custode del bene (Cass. 3041/99; Cass. n. 2298/04).

In questi termini si spiega perchè nessuna parola, come sottolinea il ricorrente Circolo, sia stata spesa sulla eccepita carenza di legittimazione passiva.

Nè la motivazione, in merito a queste intrinsecamente connesse censure, è affetta da contraddittorietà.

Una volta accertata la dinamica della caduta non competeva al N. di fornire ulteriore prova in ordine alla sussistenza del rapporto di custodia tra il proprietario e la res, mentre era obbligo del Circolo dimostrare che l’evento fosse stato dovuto a caso fortuito, fatto del danneggiato o del terzo, prova che, come riporta la sentenza, è assolutamente mancata.

2.2.3.- Il terzo motivo, che si propone come ulteriore specificazione del secondo e che viene introdotto come errore di diritto, oltre che sotto il profilo del vizio di motivazione, in realtà contiene, in estrema sintesi, censure in merito all’ingresso, ad avviso del ricorrente, della prova per presunzioni, per così dire, parcellizzata e non invece ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi.

A ben leggere la sentenza, il giudice del rinvio ha posto in rilievo non solo indizi, ma anche circostanze emerse dalle “nuove prove fornite dal Circolo anche in appello” (v. p. 10 sentenza impugnata).

Ovvero, il giudice a quo ha ritenuto provato che le bombole erano state spostate da poco da terra sul ballatoio; che il ballatoio era stato installato da pochi giorni per collocare opportunamente le bombole; che fosse indizio equivoco la mancata deliberazione del Circolo per l’installazione del montacarichi e che il ballatoio fosse stato posto dal figlio del N. e senza autorizzazione del Circolo.

Si tratta di una argomentazione che resiste ad ogni censura, anche perchè il giudice del rinvio non manca di sottolineare il valore di una circostanza di fatto incontroversa.

Ha ritenuto il giudice a quo, con logica deduzione, che il fatto che il ballatoio o poggiolo, che dirsi voglia, fosse stato posto in sicurezza il giorno dopo la caduta del N. da parte di un dipendente del locale significa che la tesi del N., di essere caduto nella pertinenza del locale, avesse ricevuto conforto dal quadro probatorio complessivamente considerato, per cui la prova liberatoria da parte del Circolo non si poteva considerare raggiunta.

2.2.4.- Il quarto, il quinto e il sesto motivo, per la loro stretta interconnessione vanno esaminati congiuntamente, perchè, in estrema sintesi, consistono nel ritenere, contrariamente a quanto statuito nella sentenza impugnata, il nesso di causalità e, invece, sussistente la colpa del terzo, il N. danneggiato, profilo indicato nella sentenza i rescindente e che invece non sarebbe stato esaminato.

Ad avviso del Collegio si tratta di motivi assorbiti e, comunque, infondati, attese le considerazioni sopra riportate che smentiscono la lesi del ricorrente Circolo, anche perchè la ricostruzione della vicenda, la esclusione di ogni responsabilità del N., perchè non raggiunta da parte dell’attuale resistente la prova liberatoria, la sentenza non poteva non essere che quella di accoglimento del gravame in riassunzione.

Nè si rinviene alcun omesso esame di punto decisivo.

In altri termini, ritiene il Collegio che il giudice del rinvio si è strettamente attenuto ai principi di diritto enunciati nella sentenza rescindente, senza incorrere in alcun modo nè in errori di diritto che in vizi di motivazione, pure denunciati nel ricorso, le cui tesi, per certi aspetti suggestive, tuttavìa non colgono nel segno.

Conclusivamente il ricorso va respinto e le spese che, seguono la soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2011

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