Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28899 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. II, 12/11/2018, (ud. 19/07/2018, dep. 12/11/2018), n.28899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17009/2017 proposto da:

P.G., rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE

PINTO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 3794/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositato il 16/05/2017, R.G.n. 948/2016 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/07/2018 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con decreto pubblicato il 16 maggio 2017 la corte d’appello di Salerno ha rigettato l’opposizione di P.G. avverso decreto con cui era stata negata ingiunzione di pagamento di equa riparazione in relazione alla non ragionevole durata di controversia definita dalla corte d’appello medesima.

2. L’opposizione è stata ritenuta infondata in quanto alla data del ricorso di equa riparazione era considerato decorso il termine semestrale per la presentazione del ricorso stesso.

3. Avverso tale provvedimento l’interessata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo. Il ministero della giustizia non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 327 c.p.c. e della L. n. 89 del 2001, art. 1 (facendosi nell’ambito delle argomentazioni riferimento anche alla L. n. 742 del 1969), lamentandosi – tra l’altro – che il ricorso ex L. n. 89 del 2001 avrebbe dovuto ritenersi tempestivo avendo fatto la corte d’appello erroneo computo del termine di decadenza in relazione alla sospensione feriale dei termini.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Con il decreto impugnato, dato atto che il termine semestrale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, decorresse dal passaggio in giudicato computato in base al termine (annuale ratione temporis) ex art. 327 c.p.c., conteggiato dalla data di deposito – 29 luglio 2014 – della sentenza che ha definito il procedimento presupposto, la corte d’appello ha affermato che l’anno andasse a scadere, tenuto conto della sospensione feriale dei termini per il 2014, il 13 settembre 2015, e che da tale data decorresse il semestre L. n. 89 del 2001, ex art. 4, “non potendosi applicare l’ulteriore sospensione feriale poichè il dies a quo del termine semestrale era successivo al periodo feriale” (p. 2 del decreto impugnato).

2.2. Tale affermazione della corte d’appello è erronea. Se, infatti, effettivamente “il dies a quo del termine semestrale era successivo al periodo feriale”, onde esso non risulta sospeso, ciò non significa che il computo del termine di decadenza ex art. 327 c.p.c., logicamente e giuridicamente previo rispetto all’individuazione del dies a quo del termine semestrale, non sia stato interessato da una duplice sospensione feriale (secondo i diversi regimi ratione temporis previsti per il 2014 e il 2015, giusta il D.L. n. 132 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162 del 2014).

2.3. Va dunque cassato il decreto impugnato, enunciandosi il seguente principio di diritto: “Il termine di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis), il cui decorso sia iniziato prima della sospensione per il periodo feriale, deve prolungarsi per effetto della sospensione medesima ed è suscettibile di un ulteriore analogo prolungamento quando l’ultimo giorno di detta proroga venga a cadere dopo l’inizio del nuovo periodo feriale dell’anno successivo” (così ad es. Cass. n. 16549 del 28/09/2012).

3. Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la corte accoglie il motivo di ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla corte d’appello di Salerno in diversa sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 19 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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