Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28899 del 08/11/2019

Cassazione civile sez. I, 08/11/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 08/11/2019), n.28899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23360/2018 proposto da:

O.B., elettivamente domiciliato in Roma, Viale R. Margherita

239 presso lo studio dell’avvocato Valentina Valeri e rappresentato

e difeso dall’avvocato Giacomo Cainarca, in forza di procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1294/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/06/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, O.B., cittadino nigeriano, ha impugnato dinanzi al Tribunale di Milano il provvedimento con cui la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente, cittadino nigeriano, aveva riferito di aver lasciato il suo paese per il timore di essere ucciso da un gruppo di cultisti identificabili dal berretto nero; che sua moglie gestiva un bar, di sua proprietà, frequentato dai cultisti, che consumavano senza pagare; che la moglie si era lamentata di ciò con il pericoloso capo del gruppo; che lui le aveva pagato 12.000 naira affinchè dimenticasse il debito contratto dai cultisti; questi, tornati al bar, avevano ferito la moglie; che la sua denuncia non aveva sortito esito per la complicità di un poliziotto loro adepto; che era stato aggredito e aveva nuovamente denunciato i cultisti, uno dei quali, protetto da un politico locale, era stato arrestato ma subito liberato; che nel marzo del 2015 aveva subito un attentato da parte dei cultisti che avevano sparato verso la sua auto, uccidendo uno o due suoi amici.

Con ordinanza del 10/3/2017 il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso, negando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di qualsiasi forma di protezione.

2. Avverso la predetta decisione ha proposto appello O.B., a cui ha resistito il Ministero dell’Interno.

Con sentenza del 15/3/2018 la Corte di appello di Milano ha rigettato l’appello, a spese compensate.

3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione O.B., con atto notificato il 11/7/2018, con il supporto di due motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita con controricorso notificato il 10/9/2018 chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il secondo motivo di ricorso, attinente alla mancata concessione della protezione sussidiaria ha carattere logicamente prioritario rispetto al primo inerente al permesso di soggiorno per motivi umanitari.

1.1. Con il predetto secondo motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione al rigetto della richiesta di protezione sussidiaria, disposto dalla Corte territoriale senza tener conto della vicenda personale del ricorrente e della situazione di violenza indiscriminata del paese di origine, al cui riguardo erano stati omessi i doverosi accertamenti informativi officiosi, in contrasto peraltro con le fonti internazionali.

1.2. La doglianza del ricorrente, esposta in modo inizialmente generico, sembra concentrarsi in via argomentativa sulla sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita e alla persona dei civili derivante da violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), alla stregua delle sentenze della Corte di Giustizia UE 172/2009, Elgafaij, e 58/2012, Diakitè.

Al riguardo la Corte milanese, traendo informazioni dalle pubblicazioni dell’UNHCR e dal sito del Ministero degli Esteri “Viaggiare sicuri”, ha escluso la sussistenza di tali situazioni di esposizione in modo indifferenziato dei civili alla violenza, se non nell’area nord-orientale del Paese, interessata agli attentati terroristici (OMISSIS), e quindi anche specificamente nell’Edo State, regione di provenienza del ricorrente.

Il ricorrente cita, per articolare il suo dissenso, totalmente riversato nel merito, rispetto alla valutazione espressa dalla Corte di appello, una serie di fonti internazionali, senza neppure riferire di aver prodotto tali documenti nel giudizio di merito e di averli sottoposti al contraddittorio.

2. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 10 Cost., comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, con riferimento alla mancata concessione della protezione umanitaria.

2.1. Secondo il ricorrente, la Corte di appello aveva erroneamente considerato l’istituto della protezione umanitaria, di rilievo nazionale e volto a integrare la disciplina della protezione internazionale in attuazione del diritto di asilo contemplato dell’art. 10 Cost., comma 3, con riferimento a forme non tipizzate e imprevedibili di vulnerabilità e lesione dei diritti umani.

Il ricorrente era un soggetto vulnerabile costretto a lasciare il proprio Paese per dare una possibilità di sopravvivenza alla propria famiglia, in situazione di dipendenza economica, esposto alla corruzione delle forze di polizia e alla mancanza di protezione da parte del sistema giudiziario.

2.2. Diversamente da quanto genericamente recriminato dal ricorrente, la Corte di appello ha correttamente inquadrato l’istituto della protezione umanitaria, quale strumento nazionale di tutela di situazioni di vulnerabilità soggettiva, non tipizzabili; ha tuttavia escluso l’attendibilità e la verosimiglianza del racconto del richiedente in relazione ad aspetti decisivi della vicenda da lui rqrita (gestione del bar da parte della moglie, pressioni della donna da sola sul gruppo dei cultisti per ottenere il pagamento, pagamento del debito dei cultisti da parte sua, e gli sviluppi successivi).

Inoltre questa Corte ha di recente ribadito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, o come motivazione apparente, o come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549-01; Sez. 6-1, n. 33096 del 20/12/2018, Rv. 652571-01).

In ogni caso la valutazione della Corte di appello è rimasta esente da pertinenti e specifiche censure nel ricorso.

2.3. La Corte di appello ha anche considerato ipotesi di vulnerabilità estranee alla vicenda personale e indipendenti dalla sua verosimiglianza, escludendone la sussistenza, sia con riferimento a problematiche di salute, sia soprattutto con riferimento alle condizioni di vita nel paese di provenienza.

La Corte infine ha rilevato che l’integrazione sociale del richiedente, di per sè comunque non sufficiente, era di livello molto modesto.

3. Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Il ricorrente inoltre deve essere condannato a rifondere le spese processuali al controricorrente, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, liquidate in Euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, (Ndr: testo originale non comprensibile) da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019

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