Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28898 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2020, (ud. 12/11/2020, dep. 17/12/2020), n.28898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18776-2019 proposto da:

O.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MANZONI, 81,

presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA CONSOLO, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2285/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 12/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

O.K., nigeriano, ricorre per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Catanzaro che ne ha respinto il gravame in tema di protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – col primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, poichè, in mancanza della videoregistrazione del colloquio davanti alla commissione territoriale e in mancanza dell’audizione in primo grado, la corte d’appello avrebbe omesso di disporre l’udienza di comparizione come previsto dalla legge;

il motivo è inammissibile;

la circostanza che non sia stata fissata l’udienza di comparizione delle parti dinanzi al tribunale non risulta dal testo dell’impugnata sentenza, e al riguardo il ricorso difetta di specificità; esso difatti muove dal presupposto (mero) che in mancanza della videoregistrazione non sia stata disposta in primo grado “l’audizione”, non l’udienza; di contro questa Corte ha chiarito che nel giudizio di impugnazione della decisione della commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve sì necessariamente fissare, pena la violazione del contraddittorio, l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, ma senza che sorga tuttavia l’automatica necessità di dare corso anche all’audizione (Cass. n. 17717-18, Cass. n. 2817-19; nonchè recentissime Cass. n. 21584-20 e Cass. n. 25312-20);

II. – col secondo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione di distinte norme di legge (art. 10 Cost., artt. 3 e 5 t.u. imm.), e omesso esame di fatti decisivi, poichè la sentenza non avrebbe considerato i gravi motivi di persecuzione dedotti e il danno grave derivante dalla possibilità di rimpatrio;

il motivo è inammissibile;

dalla sentenza risulta che il richiedente aveva invocato la protezione internazionale sostenendo di essere in patria soggetto al rischio di persecuzione e di violenze in quanto omosessuale;

è decisivo constatare che la corte d’appello, confermando la valutazione del tribunale, ha motivatamente ritenuto non attendibile simile deduzione, e in particolare non credibile l’affermazione circa l’orientamento sessuale indicato;

l’assunto integra una valutazione in fatto, non sindacabile in cassazione giustappunto perchè motivata, e la censura relativa all’omesso esame di fatti e di deduzioni istruttorie è del tutto generica, non essendo specificato quali fatti storici siano stati concretamente omessi nella motivazione e, prima ancora, quando e come quegli eventuali fatti siano stati dedotti;

III. – i restanti motivi enunciati per sintesi alle pagine iniziali del ricorso (secondo le indicazioni del protocollo di redazione del ricorso per cassazione) vanno ritenuti inammissibili poichè non sono stati sviluppati in modo alcuno; cosicchè non assurgono a dignità di censure secondo il paradigma necessario al ricorso per cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

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