Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28897 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. II, 12/11/2018, (ud. 19/07/2018, dep. 12/11/2018), n.28897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11771/2017 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ZARA 13,

presso lo studio dell’avvocato GIULIO GUARNACCI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO SAVINO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositato

l’11/11/2016, Cron. N. 2322/2016, R.G.N. n. 193/206 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/07/2018 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso depositato il 16 dicembre 2015 ai sensi della L. n. 89 del 200, M.G. ha richiesto equa riparazione per la durata, ritenuta irragionevole, di un procedimento innanzi alla corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia.

2. Con decreto dell’11 marzo 2016 il magistrato designato della corte d’appello di Lecce ha rigettato la richiesta e contro di esso l’istante proposto opposizione con ricorso depositato l’8 aprile 2016.

3. Con decreto pubblicato l’11 novembre 2016 la corte d’appello di Lecce ha rigettato l’opposizione.

4. Avverso tale provvedimento M.G. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi illustrati da memoria. Ha resistito il ministero dell’economia e delle finanze con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce omesso esame di fatto decisivo, lamentandosi che l’odierno ricorrente:

– abbia depositato con il ricorso introduttivo innanzi alla corte distrettuale la sentenza n. 747 del 2014 della corte dei conti sezione giurisdizionale per la Puglia – depositata il 30 dicembre 2014 corredata di certificato di non proposto gravame del 28 ottobre 2015;

– abbia, su sollecitazione del magistrato designato, depositato ulteriore certificato del 29 gennaio 2016 di non proposta impugnazione;

– abbia dichiarato, nel ricorso in opposizione, non essere stata la sentenza notificata.

Si sostiene che la corte d’appello “era in possesso di tutti gli strumenti, forniti dal ricorrente e non contestati… per verificare la data di passaggio in giudicato della sentenza e la tempestività del ricorso”.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., lamentandosi che diversamente da quanto deciso – il ricorrente abbia assolto il proprio onere probatorio in ordine alla tempestività del ricorso, costituito dalla dichiarazione che la sentenza non era stata notificata e dal deposito di certificazione di non proposta impugnazione.

3. Con il terzo motivo si censura il decreto impugnato per violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 3 e 4 e dell’art. 124 disp. att. c.p.c., lamentandosi che le prima disposizione, al comma terzo, preveda unicamente che nel procedimento di equa riparazione si depositi il provvedimento che ha definito il giudizio presupposto, e che la terza sancisca che il cancelliere attesti la mancata proposizione di impugnazioni, senza poter dichiarare la data di passaggio in giudicato della sentenza, la cui carenza la corte distrettuale ha rilevato nel certificato pur depositato, facendo erronea applicazione della decadenza prevista dalla seconda disposizione.

4. Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 3,4 e 5 ter, lamentandosi che – anche in relazione alla struttura del procedimento – la corte d’appello non potesse dubitare della tempestività del ricorso.

5. Con il quinto motivo si deduce omesso esame di fatti decisivi, richiamandosi che alle pp. 6 e 7 del ricorso in opposizione depositato l’8 aprile 2016 l’opponente avesse dedotto che, ai fini della definitività della sentenza, il collegio avrebbe dovuto considerare la data di “reiscrizione a ruolo” (21 aprile 2011) del ricorso innanzi alla corte dei conti, per cui essendo il termine di cui all’art. 327 c.p.c., quello di sei mesi di cui alla novella della L. n. 69 del 2009, la sentenza della corte dei conti era passata in giudicato il 30 giugno 2015; era quindi tempestiva la domanda di equa riparazione proposta con ricorso depositato il 16 dicembre 2015. Qualora, viceversa, fosse stato applicabile il termine lungo di un anno antecedente la novellazione dell’art. 327 c.p.c., tenendo conto dell’originaria proposizione del ricorso innanzi alla corte dei conti ben prima del 2009, comunque il ricorso ex L. n. 89 del 2001, avrebbe dovuto ritenersi tempestivo seppur proposto prima del passaggio in giudicato (avvenuto in tal caso il 29 gennaio 2016), posto che le condizioni dell’azione vanno verificate al momento della pronuncia e non della domanda.

6. Sono fondati il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso che, per la loro stretta connessione, possono esaminarsi congiuntamente. Resta assorbito l’esame dei residui motivi.

6.1. Invero, con l’impugnato decreto la corte territoriale, da un lato, ha fatto onere al ricorrente di provare, mediante deposito dell’attestazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c., non solo la mancata proposizione di impugnazioni come testualmente previsto da detta norma, ma anche l’indicazione nel certificato dell’esatta data del passaggio in giudicato; in particolare “non potendosi escludere che la sentenza… sia stata notificata… (e) il passaggio in giudicato sia avvenuto prima del termine ex art. 327 c.p.c.”, l’opponente non avrebbe provato la tempestività del ricorso; d’altro lato, ha ritenuto assorbite implicitamente le questioni relative all’eventuale proposizione del ricorso prima del passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito il giudizio presupposto (questioni rievocate con il quinto motivo del ricorso in cassazione, come detto assorbito).

6.2. Detta statuizione della corte d’appello si è posta contro la giurisprudenza di questa corte (v. ad es. Cass. n. 13752 del 23/06/2011, n. 841 del 15/01/2013, n. 18443 del 29/8/2014 e n. 21559 del 15/9/2015) secondo la quale in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’onere della prova in ordine alla tardività della domanda di riparazione, per essere decorso il termine breve di passaggio in giudicato della decisione conclusiva del procedimento presupposto, grava sulla parte che sollevi la relativa eccezione. Nel caso di specie, non constando la proposizione di detta eccezione, la corte d’appello avrebbe dovuto verificare il decorso del solo termine lungo, a seconda della ricostruzione dell’applicabilità dell’art. 327 c.p.c., nel testo precedente o successivo alla novellazione.

6.3. Resta attribuito al giudice del merito, a seguito della cassazione con rinvio a disporsi, valutare, ai fini di tale ultima questione, l’impatto (anche in relazione a rilievi svolti dall’odierno ricorrente) della sentenza n. 88 del 21 marzo 2018 depositata in data 26 aprile 2018 dalla corte costituzionale, la quale, in riferimento alla L. n. 89 del 2001, art. 4, nel testo sostituito dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55, comma 1, lett. d), convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3,24 Cost., art. 111 Cost., comma 2 e art. 117 Cost., comma 1, dquest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1 e art. 13 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto.

7. Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la corte accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia alla corte d’appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 19 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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