Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28896 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. II, 12/11/2018, (ud. 12/07/2018, dep. 12/11/2018), n.28896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12152/2014 proposto da:

A.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOSUE’

BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA SCAFARELLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato IVO

TSCHURTSCHENTHALER;

– ricorrente –

contro

T.P.P., TH.PA. ( PA.), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell’avvocato CARLO

TOTINO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati KLAUS

PANCHERI, ROLAND UNTERHOFER;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 160/2013 della CORTE D’APPELLO di TRENTO –

SEZIONE DIST. di BOLZANO, depositata il 09/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/07/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Corte d’appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale riforma di quella di primo grado, sull’impugnazione proposta da A.P. nei confronti di T.P.P. e Th.Pa. ( Pa.), dichiarò che l’esercizio della intavolata servitù di passaggio poteva praticarsi “non soltanto con veicoli agricoli ma anche con automobili ed eventualmente con giardinette (…)” non costituendo ciò “nè un aggravamento illegittimo del medesimo diritto ai sensi dell’art. 1067 c.c., nè una violazione del diritto di proprietà dell’appellante”;

ritenuto che A.P. propone ricorso per cassazione avverso la statuizione di cui sopra, prospettando cinque motivi di censura, ulteriormente illustrati da memoria;

che gli intimati resistono con controricorso;

ritenuto che con il primo motivo la ricorrente allega violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2697 e 2689 c.c., per avere la pronuncia impugnata erroneamente rilevato la sussistenza di una emergenza ricavabile dal notorio:

– il Tribunale aveva affermato che la servitù aveva esclusiva destinazione agricola, sulla base della letterale interpretazione dell’intavolamento; di talchè era consentito l’accesso solo con mezzi agricoli al maso, ma non all’abitazione privata, con autovetture;

– una tale conclusione trovava conferma nel modo d’essere dei luoghi, descritti in ricorso;

– la Corte d’appello, invece, attraverso un inappropriato richiamo al notorio (art. 115 c.p.c., comma 2), aveva reputato che all’epoca (anni ‘30 del secolo scorso), in quelle zone agricole della (OMISSIS), ed in particolare nella località di (OMISSIS) (ove è sito il maso) fosse d’uso, per i contadini, utilizzare il carro agricolo a trazione animale per gli scopi agricoli e per quelli civili (andare a messa, fare la spesa, ecc.), a differenza dei ceti più elevati, che utilizzavano la carrozza, con la conseguenza che, oggi, un tal uso promiscuo implicava il passaggio, oltre che con i mezzi agricoli moderni (trattori), anche con le autovetture;

– il richiamo al notorio, come si è anticipato, non è condiviso dalla ricorrente, la quale specifica che le affermazioni della Corte d’appello non trovavano affatto conferma nell’uso del tempo, essendo ben distinte le funzioni del carro agricolo da quelle di trasporto per uso civile della carrozza;

considerato che la doglianza è infondata sulla base di quanto segue:

a) una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299); di conseguenza il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione (Sez. 3, 23940, 12/10/2017, Rv. 645828), oramai all’interno dell’angusto perimetro delineato dal novellato dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

b) la evocazione della regola sull’onere probatorio perciò solo non determina nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi la prospettata violazione di legge, essendo, all’evidenza, occorrendo che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la conclusione nel senso auspicato dal ricorrente, evenienza che qui niente affatto ricorre, richiedendosi, in definitiva, che la Corte di legittimità, sostituendosi inammissibilmente alla Corte d’appello, faccia luogo a nuovo vaglio probatorio; di talchè, nella sostanza, peraltro neppure efficacemente dissimulata, la doglianza investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile;

c) il ricorso al fatto notorio attiene all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito e sindacabile, in sede di legittimità, solo se la decisione della controversia si basi su un’inesatta nozione del notorio – da intendersi come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo – e non anche per inesistenza o insufficienza della motivazione, non essendo egli tenuto ad indicare gli elementi su cui si fonda la sua determinazione (ex multis, Sez. 1, n. 17906, 10/9/2015, Rv. 636706; Sez. 3, n. 13073, 14/7/2004, Rv. 574577), con l’ulteriore specificazione che il notorio può essere inteso quale fatto generalmente conosciuto in un determinata zona (notorio locale) (Sez. 3, n. 15715, 18/7/2011);

d) la sentenza impugnata ha estratto conoscenze dal notorio nel rispetto del cardine di cui sopra e, pertanto, sul punto non può essere sottoposta a sindacato di legittimità;

ritenuto che con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, poichè la Corte d’appello non aveva tenuto conto: degli estratti tavolari, nei quali risultava attestato il passaggio con carri agricoli; che l’ingresso principale apriva direttamente sull’area pubblica, adibita a parcheggio dai frequentatori dei convenuti; dal cortile si poteva accedere solo alla stalla, oggi trasformata in rimessa/garage; all’epoca dell’intavolazione la rimessa non esisteva; al tempo passavano solo carri agricoli, oggi le automobili private dirette alla particella (OMISSIS), lato (OMISSIS) (non solo Th.Pa. – Pa. -, ma anche il figlio T.P.P. e gli altri figli); era previsto nel progetto edilizio al vaglio della pubblica amministrazione, riguardante la particella 471, tre nuovi ingressi per tre nuovi appartamenti;

considerato che il motivo è inammissibile, in quanto:

– l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. In definitiva la norma in parola consente il ricorso solo in presenza di omissione della motivazione su un punto controverso e decisivo (dovendosi assimilare alla vera e propria omissione le ipotesi di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione) – S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 62, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914), omissione che qui non si rileva affatto, essendosi il ricorrente limitato a contrapporre la propria ricostruzione alla, peraltro completa ed articolata, motivazione della sentenza impugnata, che, a sua volta, richiamando gli esiti istruttori, conclude in senso opposto rispetto alle aspettative della ricorrente;

considerato che il terzo motivo, con il quale il ricorso lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendosi che la Corte locale aveva pronunciato oltre la domanda, avendo incluso l’uso agricolo, nel mentre la controparte si era limitata a chiedere il transito con mezzi privati, è manifestamente destituito di giuridico fondamento, in quanto:

– l’uso agricolo non è frutto della decisione giudiziale, ma dell’intavolazione, che non poteva di certo essere soppresso dalla sentenza; peraltro, è del tutto ragionevole che nell’allargamento d’uso richiesto dalla parte attrice, fosse incluso, quale minus il transito con mezzi agricoli, da svariati decenni praticato;

considerato che il quarto motivo, con il quale viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1027 e 1028 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendosi che la sentenza avendo interpretato carri agricoli nel senso che si è detto aveva utilizzato “elementi interpretativi soggettivi ed estrinseci relativi all’attività personale”, così confondendo l’uso personale col fondamento obiettivo dell’utilità della servitù, è inammissibile, in quanto:

a) non si confronta con la ratio decidendi, la quale non ha affatto fornito un’interpretazione della servitù prediale che la snaturi: l’utilitas resta sempre riferita al fondo dominante e non certo all’uso o al concreto vantaggio personale;

b) il motivo, non di agevole lettura, mira a completare il ragionamento di cui al primo motivo e, pertanto, non può che condividerne il destino;

considerato che il quinto motivo, con il quale la ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 1065 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ancora una volta affermando che la sentenza aveva procurato un aggravamento della servitù siccome intavolata e che, in caso di dubbio, andava applicato il principio di cui all’evocato art. 1065 c.c., è anch’esso inammissibile, in quanto ripetitivo degli altri e privo di specificità censuratoria, non bastando, come sopra si è chiarito, richiamare una norma di legge, assumendola violata, per rendere scrutinabile la doglianza, in presenza di un insindacabile accertamento fattuale, che smentisce l’invocata sussunzione;

considerato che spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore dei controricorrenti siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma dello stesso art. 13 comma 1-bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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