Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28895 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. II, 12/11/2018, (ud. 05/07/2018, dep. 12/11/2018), n.28895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19346-2015 proposto da:

ASSOCIAZIONE ITALIANA per il WORLD WIDE FUND for NATURE ONLUS ONG,

(ASS. ITALIANA WWF), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

268/A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO PETRETTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCA FEGATELLI;

– ricorrente –

contro

D.N.M.D.S.B., e

M.D.S.S. quali eredi di M.D.S.N., nonchè

M.D.S.N. O N. ((OMISSIS)) e

M.D.S.V., quest’ultimo rappresentato da V.M.,

n.q. di genitore esercente la potestà sul figlio minore, entrambi

figli del defunto M.D.S.R., a sua volta

erede di M.D.S.N., tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GIROLAMO BOCCARDO 26/A, presso lo studio

dell’avvocato GENNARO FREDELLA, rappresentati e difesi dall’avvocato

DOMENICO DUCCI;

I.A., rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZO D’AVACK

e J.D.A., nonchè J.D.A., in proprio ex

art. 86 c.p.c., entrambi quali eredi di

MA.DI.SE.RO., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIROLAMO

BOCCARDO 26/A, presso lo studio dell’avvocato GENNARO FREDELLA;

L.A.C. – LEGA per l’ABOLIZIONE della CACCIA, in persona del

Presidente legale rappresentante pro tempore, e L.A.N. – LEGA

ANTIVIVISEZIONISTA NAZIONALE, in persona del Presidente legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

LUIGI CAPUANA 207, presso lo studio dell’avvocato MARIO BACCI,

rappresentate e difese dagli avvocati PASQUALE CIRILLO, LUCA

CIRILLO, PASQUALE CIRILLO, LUCA CIRILLO;

B.M.B.N., quale erede di

M.D.S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE

SANTO 52, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO BACCARI, che la

rappresenta e difende;

M.D.S.D.C.A., o

M.D.S.D.C.A.M. deceduta, e per essa l’erede

M.C. anche in proprio, giusta procura speciale Rep. n.

(OMISSIS) per Notaio dr. di.Bi.Re., elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA MONTE SANTO 52, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

BACCARI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

contro

D.M.A., VA.MA., elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA LUIGI CAPUANA 207, presso lo studio

dell’avvocato MARIO BACCI, che le rappresenta e difende;

– c/ricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

G.D.G., n.q. di esecutore dell’eredità giacente di

M.d.S.E., nonchè A.B. e

G.D.G. n.q. di curatori dell’eredità giacente di

M.d.S.E., nonchè F.R.G., n.q.

rappresentante della Fondazione Domus Mariae;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2161/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/05/2015;

preliminarmente, su richiesta del Presidente,

l’Avvocato Antonio Baccari precisa che

M.d.S.D.C.A. o

M.d.S.D.C.A.M. sono la stessa persona ed è regolarmente costituita

con controricorso notificato e depositato presso la Cancelleria

della Corte, la stessa è deceduta in (OMISSIS) ed il dott.

M.C., in qualità di erede, si è costituito con comparsa di

costituzione dell’erede;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2018 dal Consigliere GUIDO FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale MISTRI

Corrado, che ha concluso per la parziale inammissibilità o comunque

per il rigetto del ricorso principale e per l’inammissibilità del

ricorso incidentale;

uditi gli Avvocati ALESSIO PETRETTI e FRANCESCA FEGATELLI, difensori

del WWF, che hanno chiesto l’accoglimento delle difese esposte ed in

atti;

udito l’Avvocato LUIGI PIETRO ROCCO DI TORREPADULA, con delega

dell’Avvocato DOMENICO DUCCI difensore di parte controricorrente,

che si è riportato alle difese, in atti;

udito l’Avvocato J.D.A., in proprio e quale difensore

del controricorrente I.A., che si è riportato agli atti

depositati;

udito l’Avvocato MARIO BACCI, difensore delle ricorrenti incidentali,

e quale rappresentante, con delega orale, dell’Avvocato LUCA CIRILLO

difensore di parte controricorrente, che si è riportato alle

conclusioni in atti;

udito l’Avvocato ANTONIO BACCARI, difensore di parte

controricorrente, che si è riportato agli scritti depositati.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con citazione notificata in data 15.09.1986, i germani N. e Ma.di.Se.Ro., premesso che in data (OMISSIS) era deceduta in (OMISSIS) la marchesa M.d.S.E., convenivano innanzi al Tribunale di Napoli gli avv. G.D.G. e A.B., quali esecutori testamentari di M.d.S.E. ed il primo anche quale curatore dell’eredità giacente della stessa, nonchè An. e M.d.S.A., esponendo che:

– la marchesa M.d.S.E., in forza di testamento olografo del 21.4.1985, pubblicato il 2.5.1985, aveva istituito quali eredi essi istanti, quali nipoti ex fratre Al., nonchè An. ed M.d.S.A.M., nipoti ex fratre G.;

-in data 9.5.1985 erano state tuttavia pubblicate dal notaio Fe. di (OMISSIS) altre schede testamentarie redatte dalla de cuius tra le quali risultavano particolarmente rilevanti quella datata 12.1.1984, con la quale si istituiva erede universale la Fondazione “Domus Mariae di E.d.S.” e venivano nominati gli avvocati G.d.G. e A.B. quali esecutori testamentari, affinchè provvedessero all’amministrazione dei beni relitti ed agli adempimenti necessari per il riconoscimento della suddetta fondazione, nonchè una seconda scheda, con data indicata dal notaio nel 24.4.1985, che conteneva la revoca delle precedenti diposizioni;

– con provvedimento del Pretore di Sorrento l’eredità in questione veniva dichiarata – giacente – ed era nominato quale curatore della stessa l’avv. G.D.G.;

Tanto premesso gli attori disconoscevano la autografia del testamento del 24 o 25 aprile 1985 e chiedevano conseguentemente dichiararsi la nullità delle schede testamentarie pubblicate il 9 maggio 1985 ed accertarsi che essi istanti, unitamente ad An. ed M.d.S.A.M., erano gli unici eredi della marchesa M.d.S.E..

In subordine, chiedevano la declaratoria di nullità delle su menzionate schede testamentarie – ed in particolare di quella datata 24(25) aprile 1985 – per mancanza di autografia e di valida volontà della de cuius, ed in ogni caso per essere stata redatta ” per mano portata”, nonchè per le aggiunte, correzioni e modifiche operate da un terzo al momento della redazione del testamento.

Il testamento su citato, inoltre, doveva essere annullato per erroneità o falsità della data.

Si costituivano in giudizio i germani A. e M.d.S.A., i quali aderivano alla domanda di parte attrice.

Si costituiva in giudizio anche l’avv. G.d., in proprio e quale procuratore dell’altro esecutore dott. A.B., nonchè quale curatore dell’eredità giacente e chiedeva procedersi alla verificazione delle scritture contestate e dichiararsi validi i testamenti pubblicati dal notaio Fe..

Spiegava intervento volontario in giudizio il World Wildlife Found Italia che si associava alle richieste svolte dall’Avv. G.d.. Intervenivano volontariamente anche la L.A.C. (Lega per l’abolizione della Caccia) e la L.A.N (Lega Nazionale Antivivisezione), di cui gli eredi della marchesa M.E. eccepivano la carenza d’interesse. Il Tribunale di Napoli rilevata la propria incompetenza territoriale, poichè la successione si era aperta in (OMISSIS), rimetteva la causa dinanzi il Tribunale di Torre Annunziata.

Successivamente, si costituivano in prosecuzione ex art. 302 c.p.c. J.D.A., in proprio e quale procuratore del proprio fratello I.A., quali eredi di Ma.di.Se.Ro. nel frattempo deceduta, e spiegavano intervento volontario F.R.G., nominata dal Comune di Sorrento quale rappresentante della – Fondazione Domus Mariae -, Va.Ma.Ga., quale rappresentante del LAN ed ma.an., quale custode dei cani, nominata anch’essa nel menzionato testamento, le quali aderivano alla prospettazione degli esecutori testamentari.

Il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza n. 871/2009 dichiarava inammissibile l’intervento delle signore Va. e ma. e dichiarava che l’eredità della de cuius doveva essere devoluta sulla base del testamento olografo del 12.1.1984, confermato da quello del (OMISSIS), nonchè da quello aggiuntivo dell’1.12.1984. pubblicati in data 9.5.1985, che istituivano eredi la Fondazione Domus Mariae o in alternativa il WWF Italia e WWF Regno Unito.

Avverso detta sentenza proponeva appello J.D., in proprio e quale procuratore di I.A..

Con separato atto di impugnazione, pure D.N.M.d.S.B., S. e M.S.R., in qualità di eredi di M.d.S.N., proponevano appello avverso la medesima sentenza.

Disposta la riunione dei giudizi, con la sentenza n. 2161/2015 la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la nullità della scheda testamentaria del (OMISSIS) e dichiarava la validità del testamento redatto in data 21.4.1985.

La Corte territoriale, in particolare,accertava che la scheda testamentaria non poteva ritenersi autografa avuto riguardo al numero – 2 – della data dovendo conseguentemente ritenersi che l’inserimento dello stesso fosse avvenuto ad opera di un terzo e faceva da ciò discendere la nullità del testamento.

Avverso detta sentenza propone ricorso in cassazione articolato in quattro motivi il WWF Italia.

D.M.A. e Va.Ma. propongono ricorso incidentale.

Resistono con controricorso D.A. ed J.A., D.N.M.d.S.B., M.d.S.S., V.M., in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore M.d.S.V., M.d.S.N., M.D.C.A., B.M.B.N., quale erede di Ma.da.Se.An., nonchè la L.A.C. – Lega per l’abolizione della Caccia e la L.A.N – Lega Nazionale Antivivisezione.

Successivamente M.C., quale erede di M.D.C.A., ha depositato comparsa di costituzione notificata alle altre parti.

Gli altri intimati non hanno svolto, nel presente giudizio, attività difensiva.

In prossimità dell’odierna udienza il WWF Italia ha presentato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso del WWF Italia per difetto di idonea procura, sollevata dal controricorrente avv. J.D.A..

Ed invero, se, come rilevato dal resistente, ai sensi del nuovo Statuto dell’Associazione, deliberato nell’anno 2014 e dunque anteriormente alla proposizione del presente ricorso per cassazione, come specificamente previsto dall’art. 12, lett. l) spetta al Consiglio Nazionale promuovere giudizi o resistere in tutte le sedi giurisdizionali, è invece attribuita al Presidente (art. 13) la rappresentanza legale dell’ente ed il potere di nomina di procuratori per singoli atti.

In tale facoltà deve ritenersi compresa anche quella di conferire procura speciale ad litem per il ricorso per cassazione, con la conseguenza che non è ravvisabile il dedotto difetto di mandato, fermo restando che l’intervento nel presente giudizio del WWF Italia, risulta già perfezionato diversi anni prima della citata modifica statutaria.

Passando all’esame dei motivi, con il primo mezzo viene contestata la violazione degli artt. 102 e 103 c.p.c. e dell’art. 24Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per non aver la Corte d’Appello disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del WWF UK il quale era, a detta del ricorrente, parte del giudizio di appello.

Occorre premettere che nel testamento redatto in data (OMISSIS) si richiamava la validità di un precedente testamento, redatto in data 12.1.1984, nel quale la de cuius aveva nominato erede universale dei suoi beni la Fondazione Domus Mariae di d.S.E., ente che veniva costituito nel medesimo atto.

Per l’ipotesi in cui siffatta Fondazione non avesse acquistato la personalità giuridica nel termine di legge, si riconoscevano eredi il WWF di (OMISSIS) e quello di (OMISSIS).

Ciò premesso, il motivo di ricorso è fondato.

Conviene premettere che secondo il consolidato indirizzo di questa Corte il difetto di integrità del contraddittorio è rilevabile, anche d’ufficio, in qualsiasi stato e grado del procedimento e, quindi, anche in sede di legittimità, giudizio nel quale la relativa eccezione può essere proposta anche per la prima volta, a condizione che:

– sulla questione non si sia formato, esplicitamente od implicitamente, il giudicato interno (Cass. 4421/1977);

– il presupposto e gli elementi di fatto posti a fondamento dell’eccezione suddetta emergano “ex sè” dagli atti del processo di merito, senza la necessità di nuove prove e dello svolgimento di ulteriori attività; in tal caso, tuttavia, la parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l’onere non soltanto di indicare le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di provarne l’esistenza, ma anche quello di indicare gli atti del processo di merito dai quali dovrebbe trarsi la prova dei presupposti di fatto che giustificano la sua eccezione(Cass. 25305/2008; 8110/2011).

Nel caso di specie, esclusa la formazione del giudicato interno avuto riguardo alla mancata partecipazione al giudizio del WWF UK, gli elementi di fatto posti a fondamento dell’eccezione emergono “ex se” dagli atti del processo di merito, senza la necessità di assunzione di nuove prove e dello svolgimento di ulteriori attività, posto che il contenuto della disposizione testamentaria del 12.1.1984, che istitutiva quali sostituti della Fondazione il WWF Italia ((OMISSIS)) ed il WWF U.K. ((OMISSIS)) risulta acquisita agli atti sin dal giudizio di primo grado e viene testualmente riportata negli atti difensivi delle parti.

Ciò premesso, e passando all’esame della fondatezza dell’eccezione, deve rilevarsi che l’azione proposta dai germani N. e Ma.di.Se.Ro. è anzitutto diretta ad accertare l’invalidità del testamento del (OMISSIS) che, nel confermare l’efficacia del menzionato testamento del 12.1.1984, revocava tutte le disposizioni testamentarie successive, l’ultima delle quali. il testamento olografo del (OMISSIS), istituiva quali eredi i germani N. e Ma.di.Se.Ro., quali nipoti ex fratre Al., nonchè An. ed M.d.S.A.M., nipoti ex fratre Giovanni.

Tale declaratoria di nullità del testamento (OMISSIS), travolgendo il rinvio ivi contenuto al testamento olografo del 12.1.1984, costituisce il presupposto della ulteriore domanda di petizione ereditaria, svolta nei confronti degli esecutori testamentari istituiti in forza del testamento del 12.1.1984 e del curatore dell’eredità giacente.

Ora, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, quando venga proposta azione di nullità del testamento da parte di colui che pone a fondamento della domanda la sua qualità di erede testamentario, acquisita in base ad altro precedente testamento, vengono in discussione le posizioni dei soggetti nominati eredi testamentari nei due negozi “mortis causa”, ed il giudizio deve svolgersi tra i soggetti ai quali le contestate posizioni di eredi testamentari si riferiscono (Cass. 6196/1996).

Occorre dunque prendere le mosse dalla designazione del WWF Italia e del WWF U.K. quali eredi, per il caso in cui la Fondazione Domus Mariae non avesse ottenuto il riconoscimento, configurabile come sostituzione ordinaria ex art. 688 c.c.

Premesso che, secondo il più recente indirizzo di questa Corte, alla luce del principio di c.d. simultaneità delle delazioni, qualora sussista una pluralità di designati a succedere in ordine successivo si realizza una delazione simultanea in favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori (Cass. 2743 del 6.2.2014), la posizione del “sostituito”, condivide con l’istituito erede, la posizione giuridica di “chiamato”, e dunque di beneficiario, ancorchè sub condicione, del testamento impugnato, situazione che ne determina la necessaria partecipazione al giudizio in cui della validità ed efficacia di detto testamento si controverta.

Il sostituito succede infatti direttamente al de cuius, seppure nella sola evenienza che il primo istituito non possa o non voglia accettare: dalla stessa istituzione di un soggetto quale sostituito ex art. 688 c.c. in un testamento sorge dunque l’esigenza della sua necessaria partecipazione al giudizio che detto testamento tende ad inficiare, in pendenza della condizione costituita dalla mancata accettazione dell’istituito.

La chiamata degli istituiti e dei sostituti è sempre unica ed attuale in quanto risale all’apertura della successione, qualunque sia il numero delle sostituzioni; essendo l’una subordinata all’altra, non si hanno più eredi successivamente chiamati: diventa erede il soggetto che, nella serie, abbia accettato l’eredità.

Non viene qui in rilievo la controversa questione, su cui non è dunque necessario prendere posizione, se durante il periodo in cui è ancora incerto se il primo istituito possa o voglia accettare l’eredità il sostituto sia a sua volta tenuto o abbia la facoltà di accettare l’eredità, questione cui si ricollega il terna del decorso della prescrizione in ordine all’esercizio di tale facoltà.

Ai fini della posizione di litisconsorti necessari dei sostituiti nel giudizio di impugnazione del testamento non è infatti elemento necessario l’accettazione dell’eredità, nè l’offerta dei beni ereditari, che diverrà attuale solo in caso di mancata accettazione dell’istituito, poichè la legittimazione dei sostituiti, che ne impone la partecipazione al giudizio, discende dall’unicità della chiamata, diretta, in via gradata, nei confronti degli istituiti e dei sostituiti nominati dal de cuius’.

Anche in assenza di offerta del patrimonio ereditario (“delazione” in senso stretto), la posizione del sostituito, quale chiamato all’eredità, implica l’attribuzione allo stesso di tutti quei poteri idonei a tutelare la sua aspettativa di delazione del patrimonio ereditario (ancorchè eventuale e futura), e dunque quella di resistere alla domanda diretta ad inficiare la sua chiamata all’eredità, mediante impugnazione per invalidità del testamento che lo designa quale sostituito.

Da quanto sopra esposto discende la nullità della sentenza impugnata e di tutto il procedimento, dovendo rilevarsi il difetto di integrità del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., per mancata partecipazione di WWF U.K., quale sostituito ex art. 688 c.c., sin dal giudizio di primo grado, con conseguente assorbimento dei restanti motivi di ricorso.

La sentenza deve essere pertanto cassata, con rinvio, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3 (Cass. 18127/2013; conf. Sez. U. 3678/2009; Cass. 8825/2007) al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione, affinchè esamini la domanda, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del WWF U.K., provvedendo altresì sulle spese di lite dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; assorbiti gli altri.

Dichiara la nullità della sentenza impugnata e dell’intero procedimento per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti del WWF U.K. e rinvia la causa al Tribunale di Torre Annunziata in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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