Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28894 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2020, (ud. 12/11/2020, dep. 17/12/2020), n.28894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1612-2019 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ITALO CARLO

FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato ANGELO COLUCCI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI FRANCHI;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato NELLO FABIO FABBRI;

– controricorrente –

contro

AVIVA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GOLAMETTO, presso lo studio

dell’avvocato MAURIZIO ROMAGNOLI, che la rappresenta e difende;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2879/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 20/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

C.G. propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Bologna in data 20-11-2018, notificatagli il 27-11-2018, con la quale è stato respinto il suo gravame avverso la decisione del tribunale di Parma di rigetto, per quanto ancora unicamente rileva, della domanda di nullità, per difetto di forma, del contratto generale di investimento in conseguenza del quale erano state stipulate alcune polizze (OMISSIS) con la Aviva s.p.a.;

resistono con separati controricorsi Unicredit s.p.a. e Aviva s.p.a.;

le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – con unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 23 T.u.f., in relazione al difetto di forma del contratto generale d’investimento, poichè nel caso concreto Unicredit avrebbe semplicemente svolto attività mediatoria tra la società Aviva, emittente la polizza, ed esso ricorrente; per cui il contratto quadro dei servizi d’investimento, diversamente da quanto opinato dalla corte bolognese, avrebbe dovuto esser predisposto e fatto sottoscrivere da questa società;

II. – il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza;

nella sentenza si dice che alla negoziazione della polizza, in quanto strumento finanziario, era da applicare l’art. 23 T.u.f., in ragione della legittimazione passiva di Unicredit, che aveva mediato la collocazione del prodotto e che aveva fatto sottoscrivere il contratto quadro “prodotto in giudizio”;

il ricorrente censura la sentenza su questa parte, ma senza esporre minimamente i fatti di causa;

l’avere lo stesso ricorrente fatto riferimento alle norme del T.u.f. implica che la tesi previamente sostenuta sia peraltro proprio quella dell’appartenenza delle specifiche polizze al novero degli strumenti di investimento – cosa notoriamente dibattuta in dottrina ma che questa Corte ha da ultimo sottolineato postulare indagini di merito in ordine alle caratteristiche del singolo contratto (Cass. n. 6061-12 e 10333-18);

III. – ora la carenza di esposizione rende incomprensibile la fattispecie;

questa Corte ha più volte affermato che, onde soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, “dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l’indicazione degli atti con cui sono stati formulati causa petendi e petitum, nonchè degli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perchè tanto equivarrebbe a devolvere alla S.C. un’attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente” (Cass. n. 13312-18, Cass. n. 1926-15);

IV. – il requisito non è adempiuto laddove il ricorrente si limiti, come nella specie, a indicare le sole conclusioni formalmente assunte nelle sedi di merito; e tanto devesi precisare anche in relazione alle considerazioni svolte in memoria; il principio di autosufficienza impone infatti che il ricorso – e solo esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti e atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (Cass. n. 7825-06, Cass. n. 19018-17);

ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida, per ciascuno dei controricorrenti, in 10.100,00 Euro, di cui 100,00 Euro per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

 

 

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