Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28894 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. II, 12/11/2018, (ud. 14/06/2018, dep. 12/11/2018), n.28894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. TGEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18467-2014 proposto da:

R.G., in proprio e quale procuratore della EGLASCO Soc.

Semplice e della sig.ra R.A.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CONFALONIERI 1, presso lo studio

dell’avvocato CARLO CIPRIANI, che si rappresenta e difende da se

medesimo ex art. 86 c.p.c.;

– ricorrente –

contro

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TRITONE

102, presso lo studio dell’avvocato VITO NANNA, rappresentato e

difeso dagli avvocati UMBERTO RAIMONDO, NICOLA RAIMONDO;

– controricorrente –

e contro

A. VED. T.L.I., T.P., R.A.,

RI.AN.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1558/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 22/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2018 dal Consigliere ELISA PICARONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TRONCONE Fulvio, che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso;

udito l’Avvocato R.G. difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato RAIMONDO Nicola anche con delega orale dell’Avvocato

RAIMONDO Umberto difensore del resistente che ha chiesto il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Bari, con sentenza depositata in data 22 novembre 2013 e notificata in data 8 maggio 2014, ha rigettato l’appello proposto dall’avv. R.G. – in proprio e in qualità di procuratore di R.A.M. e della Eglasco società semplice – avverso la sentenza del Tribunale di Bari 426 del 2010, e nei confronti di T.M., T.P., T.G. e A.L.I., vedova T..

1.1. Per quanto ancora di rilievo in questa sede, il giudizio di primo grado si era concluso con il rigetto della domanda risarcitoria proposta dagli attori, proprietari di unità immobiliari nell’edificio sito in (OMISSIS), nei confronti dei consorti T.- A., proprietari a loro volta di unità immobiliari nel medesimo edificio.

2. La Corte d’appello, preso atto che il Tribunale aveva accertato le quote millesimali dello stabile in oggetto come da tabelle allegate alla relazione del CTU, ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria rilevando, nell’ordine che: a) l’assenza di tabelle millesimali non impediva di deliberare le spese condominiali; b) non era configurabile in capo ai condomini, nei rapporti interni, un obbligo di amministrazione attiva, e l’inerzia era superabile con il ricorso all’autorità giudiziaria in sede non contenziosa ex art. 1105 c.c.; c) il singolo condomino avrebbe potuto procedere ai lavori di risanamento proprie spese, in mancanza di decisioni del condominio, e poi chiedere il rimborso delle spese urgenti.

3. Ricorre per la cassazione della sentenza l’avv. R.G. in proprio e nelle già precisate qualità, sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso T.M.. Non hanno svolto difese gli altri intimati. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente e con valenza assorbente si deve riltvare l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369 c.p.c.comma 2, n. 2, per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, come da certificazione della cancelleria di questa Corte in data odierna.

2. In tema di procedibilità del ricorso per cassazione, questa Corte ha anche di recente ribadito (Cass. 22 dicembre 2017, n. 30765) che la parte ricorrente la quale alleghi, nel ricorso, l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata, deve depositare, a pena di improcedibilità del ricorso, la copia autentica della sentenza e della relazione di notificazione entro il termine fissato dall’art. 369 c.p.c., comma 1; che il mancato deposito dell’uno o dell’altro atto è rilevabile d’ufficio, con conseguente irrilevanza della eventuale non contestazione da parte del controricorrente; che l’improcedibilità non può essere rilevata quando il ricorso risulti notificato nel rispetto del termine breve d’impugnazione decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata, poichè il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e quella della notificazione del ricorso assicura comunque lo scopo della previsione contenuta nell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, in quanto consente a questa Corte, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività (Cass. 10/07/2013, n. 17066); che deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità anche nel caso in cui la relata di notifica risulti comunque nella disponibilità del giudice, perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio (Cass. Sez. U 02/05/2017, n. 10648).

3. Nel caso in esame sussistono le condizioni per l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità del ricorso, che risulta spedito per la notifica in data 5 luglio 2014, e quindi dopo che erano trascorsi oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata (22 novembre 2013), nè risulta acquisita aliunde la copia della sentenza munita della relata di notifica.

4. Alla declaratoria di improcedibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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