Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28893 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. II, 12/11/2018, (ud. 13/06/2018, dep. 12/11/2018), n.28893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11364-2013 proposto da:

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A., in persona dell’Avv. F.P.,

rappresentata e difesa dagli Avvocati ANTONIO GIUFFRIDA, ANTONIO

PUNZI e CARMINE PUNZI ed elettivamente domiciliata presso lo studio

di quest’ultimo in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99;

– ricorrente –

contro

C.G. e S.M., rappresentati e difesi dagli

Avvocati CLAUDIO TERUGGI e MAURIZIO PAGANI ed elettivamente

domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in ROMA, VIA FEDERICO

CESI 30;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 592/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 2/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TRONCONE Fulvio, che ha concluso per rigetto del ricorso;

uditi gli Avvocati ANTONIO PUNZI e ANTONIO GIUFFRIDA per la

ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito

l’Avvocato MAURIZIO PAGANI, per il controricorrente, che ha concluso

per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 24.2.2006, C.G. e S.M. – proprietari di un fabbricato urbano con circostante terreno, adibito a loro abitazione principale, sito in località (OMISSIS), in prossimità del tratto autostradale denominato “(OMISSIS)”, diramazione (OMISSIS), dal km (OMISSIS) al km (OMISSIS), carreggiata ovest – convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Novara, Sez. distaccata di Borgomanero, la AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A., chiedendo l’accertamento del superamento del livello massimo di immissioni rumorose ex art. 844 c.c., ovvero della normativa specialistica di riferimento; la conferma del provvedimento di urgenza del 16-25.1.2006, con il quale il G.D. aveva condannato, all’esito di una C.T.U., la società resistente all’esecuzione di opere necessarie per l’eliminazione della rumorosità; la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni alla salute e del danno esistenziale patito dagli attori a causa delle immissioni rumorose intollerabili.

Si costituiva in giudizio la parte convenuta, eccependo la nullità dell’atto di citazione per mancanza di petitum e di causa petendi; e, nel merito, il mancato superamento delle soglie limite di tollerabilità delle immissioni, contestando l’operato del CTU con specifico riferimento al rilevamento delle immissioni.

Esperita prova testimoniale e disposta CTU medico-legale e un’integrazione alla CTU tecnico-acustica, con sentenza n. 233/2010, depositata il 20.10.2010, il Tribunale di Novara, Sez. distaccata di Borgomanero, accertava e dichiarava che le immissioni rumorose prodotte da Autostrade per l’Italia s.p.a., nel tratto sopra indicato, superavano la normale tollerabilità ex art. 844 c.c., norma ritenuta l’unica applicabile nella fattispecie; accoglieva la domanda di risarcimento in forma specifica proposta dagli attori e condannava la società convenuta a realizzare immediatamente una barriera antirumore con materiale fonoassorbente adeguato, lunga 400 metri e alta 6 metri, con curvatura superiore a rientrare di 0,5 metri (in base alla soluzione vagliata dal CTU nella relazione depositata il 30.1.2010); respingeva le ulteriori pretese proposte dagli attori in quanto infondate; condannava la convenuta alle spese di giudizio.

Avverso detta sentenza proponeva appello la Autostrade per l’Italia s.p.a. chiedendone la riforma, oltre alla sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza, istanza rigettata all’esito dell’udienza del 20.5.2011.

Si costituivano gli appellati, resistendo all’impugnazione e proponendo appello incidentale, diretto all’accoglimento delle domande di risarcimento dei danni non patrimoniali ed esistenziali e alla riforma della sentenza in punto di spese, per avere ingiustificatamente ridotto la liquidazione, nonostante la vittoria da parte degli attori, e per aver posto a loro carico le spese della CTU medico-legale.

Con sentenza n. 592/2012, depositata il 2.4.2012, la Corte d’Appello di Torino, a parziale accoglimento dell’appello principale, dichiarava tenuta e condannava l’appellante all’immediata realizzazione, a propria cura e spese, nel tratto autostradale oggetto di causa, di una barriera antirumore con materiale fonoassorbente adeguato lunga 400 metri e alta 6 metri, rigettando ogni altro motivo di appello; rigettava l’appello incidentale e condannava l’appellante al pagamento dei tre quarti delle spese di lite del secondo grado.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la Autostrade per l’Italia s.p.a. sulla base di quattro motivi; resistono C.G. e S.M. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 c.p.c., D.Lgs. n. 80 del 1998, artt. 34 e 35, L. n. 205 del 2000, art. 7, comma 1, lett. b) e c). Error in procedendo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1”. Secondo la società Autostrade la controversia non rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario, essendo relativa alla materia dell’urbanistica e dell’edilizia e, comunque, inerente l’uso del territorio, in base alle previsioni normative indicate. Pertanto, la domanda proposta dagli attori rientrerebbe nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, D.Lgs. n. 80 del 1998, ex artt. 34 e 35, in quanto i medesimi si dolgono di un effetto collegato alla gestione dell’infrastruttura autostradale secondo la sua tipica destinazione di opera pubblica e, dunque, dei provvedimenti amministrativi che hanno legittimato la realizzazione dell’opera.

1.1. – Il motivo non è fondato.

1.2. – A prescindere dall’eccepita tardiva deduzione dell’asserito difetto di giurisdizione, in quanto proposto per la prima volta in questa sede (v. Cass. sez. un. n. 10265 del 2018), va rilevato che questa Corte ha affermato, in termini generali, che l’inosservanza da parte della P.A. delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario non solo per conseguire la condanna della P.A. stessa al risarcimento dei danni, ma anche per ottenerne la condanna ad un facere, tale domanda non investendo scelte ed atti autoritativi, ma un’attività soggetta al principio del neminem laedere. (Cass. sez. un. n. 22116 del 2014; nella specie, applicando l’enunciato principio, la S.C. ha dichiarato appartenere al giudice ordinario la cognizione sulla domanda per la condanna di Rete Ferroviaria Italiana alla riduzione nei limiti di tollerabilità delle immissioni rumorose prodotte dai convogli ferroviari, oltre che al risarcimento dei danni da inquinamento acustico).

Il principio è stato di recente confermato (con specifico riferimento a fattispecie in cui la S.C., confermando la sentenza di merito, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di condanna della Autostrada del Brennero s.p.a. alla realizzazione di una barriera antirumore) da Cass. n. 14180 del 2016; nonchè da Cass. n. 2338 del 2018, che ha riaffermato che, in tema di immissioni acustiche provenienti da autostrada, appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento proposta dai proprietari dominicali limitrofi nei confronti del concessionario della gestione della rete autostradale.

2. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 844 c.c. e art. 2043 c.c.; L. n. 447 del 1995, art. 3, comma 1, lett. l), art. 10, comma 5 e art. 11; D.P.R. n. 142 del 2004, artt. 1,2,5 e 6; D.Lgs. n. 194 del 2005, artt. 3,4 e 8; art. 5 D.M. Ambiente 29.11.2000; D.P.C.M. 14.11.1997, art. 8; D.P.C.M. 1.3.1991 – Error in iudicando con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”. La ricorrente afferma l’applicabilità (negata dai giudici del merito) delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 142 del 2004, in quanto normativa speciale rispetto all’art. 844 c.c., osservando che, con l’entrata in vigore del D.M. del 16.3.1998, questa è l’unica fonte normativa applicabile ai fini delle misurazioni delle immissioni di rumore provenienti da traffico veicolare; ciò sarebbe suffragato dal D.P.R. n. 142 del 2004, art. 2, comma 5, secondo cui i valori limite stabiliti dal medesimo decreto sono verificati in conformità a quanto disposto dal D.M. del 16.3.1998. Era, pertanto, precluso al CTU di fare riferimento a valori di immissioni rumorose e a tecniche di misurazione sanciti da disposizioni normative diverse dal citato D.M. (nella specie, L. n. 447 del 1995 e D.P.C.M. del 14.11.1997); sicchè, la sentenza censurata sarebbe erronea per aver validato risultanze peritali ottenute in violazione della normativa di riferimento.

2.1. – Il motivo non è fondato.

2.2. – Risulta assorbente rilevare, rispetto a compresenti profili di inammissibilità del motivo, che questa Corte (Cass. n. 16074 del 2016) ha ritenuto opportuno, per ragioni di nomofilachia, precisare che l’assunto secondo cui il rispetto dei limiti fissati dalla disciplina di settore (nella specie, dal D.P.R. n. 142 del 2004, esecutivo della L. n. 447 del 1995, art. 11) precluderebbe qualunque ulteriore vaglio di tollerabilità ex art. 844 c.c. è giuridicamente errato, perchè, come questa Corte ha più volte affermato (sentt. nn. 1418/06, 939/11, 8474/15), in materia di immissioni, mentre è senz’altro illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell’interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l’eventuale rispetto degli stessi non può fare considerare senz’altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all’art. 844 c.c., tenendo presente, fra l’altro, la vicinanza dei luoghi e i possibili effetti dannosi per la salute delle immissioni.

3. – Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 844 c.c. e art. 2043 c.c.; L. n. 447 del 1995, art. 3, comma 1, lett. l), art. 10, comma 5 e art. 11; D.P.R. n. 142 del 2004, artt. 1,2,5 e 6; D.Lgs. n. 194 del 2005, artt. 3,4 e 8; art. 5 D.M. Ambiente 29.11.2000; art. 8 D.P.C.M. 14.11.1997; D.P.C.M. 1.3.1991 – Error in iudicando con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”, poichè la Corte di merito (dall’obbligo per gli Enti Gestori di reti stradali di promuovere iniziative per piani di risanamento, volti a contenere l’inquinamento acustico, che avrebbero dovuto coinvolgere il tratto autostradale in oggetto, attese le pessime condizioni della barriera antirumore) trae la conclusione della ricorrenza dell’elemento soggettivo della colpa per negligenza nella costruzione e manutenzione del manufatto. La ricorrente osserva che – pur vero che, in qualità di Ente Gestore dell’infrastruttura, Autostrade s.p.a. è tenuta all’adozione di piani di risanamento, abbattimento e contenimento del rumore, giusta la previsione del D.P.R. n. 142 del 2004, art. 5 – alla Corte di merito è sfuggito che l’attività di pianificazione pluriennale di risanamento, prevista dal D.Lgs. n. 142 del 2004, art. 5, comma 2, postula l’approvazione ministeriale (previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni), ai sensi dell’art. 5 del D.M. 29.11.2000: approvazione intervenuta solo 1’11.3.2011 e integrante condizione normativa di procedibilità degli interventi. Da ciò discenderebbe l’inesistenza di qualsivoglia obbligo inadempiuto da parte della società ricorrente, sia al momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio, sia alla data di pronuncia della sentenza di secondo grado.

3.1. – Il motivo è inammissibile.

3.2. – In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i limiti del paradigma previsto, ratione temporis, dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella specie nel testo anteriore alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012). Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24054 del 2017; ex plurimis, Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2016).

Pertanto, il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie; diversamente impedendosi alla Corte di cassazione di verificare essa il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di errori di diritto individuati (come nella specie) per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate (soprattutto allorquando dette norme siano numerose e riguardino aspetti eterogenei), ma non dimostrati per mezzo di una circostanziata

critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 10295 del 2007; Cass. 2831 del 2009; Cass. n. 24298 del 2016).

Il controllo affidato alla Corte non equivale, dunque, alla revisione del ragionamento decisorio, ossia alla opinione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità (Cass. n. 20012 del 2014; richiamata anche dal Cass. n. 25332 del 2014).

3.3. – Sotto altro profilo, come sopra accennato, la allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna al paradigma dell’esatta interpretazione della norma di legge; essa infatti inerisce alla tipica valutazione spettante al giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, meramente richiamato nella enunciazione del motivo, ma non sviluppato con adeguate considerazioni a sostegno. Ciò, non senza sottolineare che le censure mosse in riferimento a quest’ultimo parametro si risolvono, in buona sostanza, nella richiesta generale e generica al giudice di legittimità di una (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento in parte qua delle sentenza impugnate (Cass. n. 1885 del 2018), mediante specificamente un riesame generale degli esiti delle indagini peritali svolte, inammissibile seppure effettuato con asserito riferimento alla congruenza sul piano logico e giuridico del procedimento seguito per giungere alla soluzione adottata dalla Corte distrettuale e contestata dalla ricorrente; e quindi obliterando che rientra nelle prerogative del giudice del merito – nell’ambito dell’esame del materiale istruttorio acquisito nell’incarto processuale – selezionare le prove ritenute pertinenti e rilevanti ai fini del decidere. Laddove, comunque, la Corte di merito, nella specie, ha rilevato correttamente che “palese risulta l’elemento soggettivo che sostiene l’illecito ex art. 2043 c.c., costituito dalla colpa per negligenza nella costruzione e manutenzione del manufatto, aggravata nel momento in cui Autostrade per l’Italia, pure edotte della situazione potenzialmente lesiva, non hanno adottato alcuna misura di contenimento del rumore, nemmeno in ottemperanza a reiterati provvedimenti giudiziali esecutivi” (sentenza impugnata, pag. 8), nonostante la posizione di custode della stessa società, in quanto tale obiettivamente munita di poteri gestori.

4. – Con il quarto motivo, la ricorrente deduce la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 844 c.c. e art. 2043 c.c.; L. n. 447 del 1995, art. 3, comma 1, lett. l), art. 10, comma 5 e art. 11; D.P.R. n. 142 del 2004, artt. 1,2,5 e 6; D.Lgs. n. 194 del 2005, artt. 3,4 e 8; art. 5 D.M. Ambiente 29.11.2000; art. 8 D.P.C.M. 14.11. 1997; D.P.C.M. 1.3.1991; D.P.R. n. 327 del 2001, art. 44 – error in iudicando con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”. Osserva la ricorrente che, dagli atti di causa emerge che le lamentate immissioni si riconnettono all’esercizio dell’infrastruttura autostradale e, dunque, all’utilizzazione dell’opera pubblica secondo la sua tipica destinazione. Si evidenzia, quindi, che l’arteria autostradale de qua è stata realizzata prima dell’immobile in cui risiedono gli odierni resistenti; che il pregiudizio lamentato non si ricollega all’omessa manutenzione della barriera antirumore di metri 2,5 preesistente (in tal caso il Giudice di primo grado avrebbe dovuto rigettare ogni istanza diretta a realizzare un opus diverso); che non sussiste una colpa specifica ascrivibile ad Autostrade per l’Italia s.p.a. per inadempimento di obblighi di contenimento e abbattimento del rumore nella costruzione e gestione dell’infrastruttura autostradale; che non sussiste una concreta lesione del diritto alla salute e all’integrità psicofisica dei resistenti, come riconosciuto dalla sentenza impugnata e che le immissioni avvengono nel rispetto del D.P.R. n. 142 del 2004, che ne certifica la piena legittimità. Tutti questi elementi, secondo la ricorrente, rivelano che il pregiudizio lamentato in primo grado va identificato in quello sofferto in ragione della localizzazione dell’opera pubblica nelle vicinanze della propria abitazione, posizione tutelata da disposizioni specifiche, senz’altro sottratta allo schema della tutela reale ex art. 844 c.c., tutte le volte in cui non ricorra lesione del diritto primario alla salute.

4.1. – Il motivo è inammissibile.

4.2. – Come già rilevato con riferimento al terzo motivo, l’apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una specifica fonte di prova (quale è la relazione peritale, cui il giudicante può operare integrale riferimento ove ritenuta esente da censure) con esclusione di eventuali altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 16056 del 2016; nonchè, in tal senso, Cass. n. 15927 del 2016). Orbene, il giudice d’appello, avendo esaustivamente indicato le fonti e le ragioni del proprio convincimento (senza alcuna violazione delle norme evocate), ha posto in essere un accertamento di fatto sorretto da adeguata e logica motivazione, come tale immune dalle censure sollevate dal ricorrente, che sostanzialmente si limita a prospettare una diversa ricostruzione e valutazione delle vicende che hanno dato luogo alla presente controversia (Cass. n. 1916 del 2011).

4.3. – Correttamente, peraltro, e non discutibilmente, la Corte d’Appello ha ritenuto che l’inquadramento normativo individuato dal Tribunale di Borgomanero nell’azione risarcitoria extracontrattuale, ex artt. 2043 e 844 c.c. fosse giuridicamente ineccepibile, in quanto il D.P.R. n. 142 del 2004 non è suscettibile di elidere la valenza precettiva dell’art. 2043 c.c. e della tutela del diritto di proprietà prevista dall’art. 844 c.c. (si richiama Cass. n. 16074 del 2016, riportata sub 2.2.). E, d’altronde, in tema di immissioni acustiche, è stato affermato che la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 208 del 2008, art. 6-ter, convertito con modificazioni in I. n. 13 del 2009, al quale (anche) non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell’art. 844 c.c., con l’effetto di escludere l’accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell’interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione (Cass. n. 20927 del 2015; Cass. n. 20198 del 2016).

5. – Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa altresì la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite ai controricorrenti, che liquida per in complessivi Euro 7.200,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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