Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28893 del 08/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/11/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 08/11/2019), n.28893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21454-2017 proposto da:

B.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

CORRIDORI 48, presso lo studio dell’avvocato ISIDORO TOSCANO,

rappresentata e difesa dagli avvocati PIERFRANCESCO URSINI,

SEBASTIANO DE TULLIO;

– ricorrente –

contro

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO MONTERISI;

– controricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO

MARITATO, ANTONINO SGROI, ESTER ADA VITA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO,

CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1010/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 09/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI

CAVALLARO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 6.4.2017, la Corte d’appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato la natura subordinata della collaborazione precorsa tra B.C. e G.S. dal giugno 2000 al febbraio 2007, condannando B.C. a corrispondere a G.S. le consequenziali differenze retributive;

che avverso tale pronuncia B.C. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura; che G.S. ha resistito con controricorso, mentre l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli; che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 2733 c.c., per avere la Corte di merito riconosciuto la natura subordinata del rapporto di collaborazione a far data dal giugno 2000, nonostante la confessione di diverso contenuto resa sul punto dall’odierno controricorrente in sede di interrogatorio formale;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta “motivazione lacunosa per omesso esame di un fatto decisivo”, costituito dalle “saltuarie e occasionali attività di collaborazione prestate in regime di autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione” (così il ricorso, pag. 8) di cui avrebbero riferito i testi escussi;

che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115,116 e 132 c.p.c., nonchè di “motivazione assente e contraddittoria in ordine ad un punto decisivo della controversia”, per avere la Corte territoriale ritenuta provata la collaborazione “per il numero di giornate ed ore indicate in ricorso” (così il ricorso, pag. 11), senza che al riguardo nulla avessero riferito i testi escussi;

che, con il quarto motivo, la ricorrente deduce violazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 132 c.p.c., “per difetto di motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia” (così il ricorso, pag. 15) per avere la Corte di merito ritenuto che la prestazione effettuata andasse inquadrata e retribuita secondo il 3 livello del CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane del settore tessile, senza tuttavia effettuare alcuna analisi comparativa della relativa declaratoria con quella propria del 2 livello;

che il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità, non essendo stato integralmente trascritto in ricorso il verbale contenente l’interrogatorio formale reso dall’odierno controricorrente, nè dicendosi in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte esso sarebbe attualmente reperibile, in spregio al principio secondo cui il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci l’omessa o inesatta valutazione di atti o documenti prodotti in giudizio, anche ove intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, è onerato, a pena di inammissibilità del ricorso, non solo della specifica indicazione del documento e della chiara indicazione del nesso eziologico tra l’errore denunciato e la pronuncia emessa in concreto, ma anche della completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti e dei documenti, così da rendere immediatamente apprezzabile dalla Suprema Corte il vizio dedotto (Cass. n. 14107 del 2017);

che parimenti inammissibili sono il secondo e il terzo motivo, veicolando all’evidenza plateali richieste di revisione del materiale istruttorio già vagliato dalla Corte territoriale, che è cosa notoriamente non possibile in questa sede di legittimità se non nei ristretti termini di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, (conv. con L. n. 134 del 2012) (Cass. S.U. n. 8053/2014);

che, con riguardo alle censure correlate a presunte violazioni del CCNL di riferimento, di cui al quarto motivo, va senz’altro richiamato il principio secondo cui l’onere del ricorrente di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle fogne processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3, ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 195 del 2016 e 21554 del 2017); che, nella specie, il ricorso per cassazione non contiene alcun elemento utile a far comprendere se il contratto collettivo sia mai stato depositato in giudizio e dove in atto si trovi, onde anche tale motivo va dichiarato inammissibile;

che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità in favore di parte controricorrente, da distrarsi in favore del difensore antistatario; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore di parte controricorrente, che si liquidano in Euro. 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per compensi, e si distraggono in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019

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