Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28892 del 17/12/2020
Cassazione civile sez. VI, 17/12/2020, (ud. 12/11/2020, dep. 17/12/2020), n.28892
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35111-2018 proposto da:
REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio
dell’avvocato MARCELLO CECCHE rappresentata e difesa dall’avvocato
FLORA NEGLIA;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato PAOLO VANNELLI;
– controricorrente –
avverso il provvedimento 885/2016 R.G. del TRIBUNALE di AREZZO,
depositato il 26/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
TERRUSI.
Fatto
RILEVATO
che:
la regione Toscana ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Arezzo depositato il 26-10-2018, non notificato, col quale è stata respinta la sua opposizione al passivo del fallimento di (OMISSIS) s.r.l. nella parte attinente al riconoscimento del privilegio di cui al D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9 e L. n. 449 del 1997, art. 24 per il credito conseguente alla revoca di un’agevolazione regionale destinata alle imprese artigiane; la curatela ha replicato con controricorso;
le parti hanno depositato memorie.
Diritto
CONSIDERATO
che:
I. – il tribunale ha disconosciuto il privilegio in base ai principi di riserva di legge e di tassatività, osservando che la normativa regionale, per quanto richiamando le leggi statali relative agli interventi pubblici a sostegno delle imprese artigiane, non poteva dirsi dirimente dal momento che avrebbe dovuto essere la legge statale a prevedere espressamente, a sua volta, l’applicabilità della disciplina dei privilegi al recupero del credito regionale;
la regione, con unico mezzo, denunzia a tal riguardo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, della L. n. 449 del 1997, art. 24 e art. 2745 c.c., per non avere il giudice del merito, ai fini del privilegio, ritenuto applicabili le norme citate alla revoca dell’agevolazione pubblica destinata alle imprese;
il ricorso è manifestamente fondato;
II. – il privilegio previsto dal D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, deve essere interpretato estensivamente (secondo l’insegnamento di Cass. Sez. U n. 11930-10), in ragione della finalità pubblica di sostegno a esso sottesa che non viene meno neppure in ipotesi di revoca del finanziamento (v. Cass. n. 6508-20, Cass. n. 9926-18);
ciò è tanto vero che questa Corte ne ha ravvisato l’estensione anche al credito del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l’escussione della garanzia da parte dell’istituto di credito finanziatore a seguito dell’inadempimento della società beneficiaria del finanziamento (Cass. n. 6508-20);
III. – ora la citata L. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, stabilisce (per quanto qui rileva) che “i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente D.Lgs. sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’art. 2751-bis c.c. e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi”;
la norma si applica a qualunque credito derivante da interventi pubblici rientranti nell’alveo della previsione generale; e quindi, tenuto conto dell’ampiezza di formulazione, anche ai crediti regionali insinuati al passivo del fallimento;
difatti l’art. 9, in caso di revoca del finanziamento, subordina espressamente il riconoscimento della posizione privilegiata alla sola circostanza che la precedente erogazione, di cui si sollecita la restituzione, sia stata effettuata “ai sensi del presente D.Lgs.”, così da rientrare tra gli “interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati “interventi”, concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi” (così D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 1);
IV. – ne consegue che è giuridicamente errata l’argomentazione sulla scorta della quale il tribunale ha respinto l’opposizione;
appare in vero pacifico, finanche in base al riportato testo del decreto del giudice delegato, che il finanziamento era stato accordato in base alla L.R. n. 36 del 1995; e dunque – per quanto indicato nella L.R. detta – allo scopo “di favorire il consolidamento e lo sviluppo dell’artigianato e dell’associazionismo artigiano (..) nell’ambito della programmazione regionale”;
codesto essendo il quadro di riferimento degli incentivi finanziari regionali di cui si discute, non vi era alcun bisogno, ai fini del privilegio, che la legge regionale richiamasse a sua volta la normativa statale rispetto al credito restitutorio, nè vi era alcun bisogno che la legge statale, secondo la circolare tesi del giudice a quo, prevedesse esplicitamente l’applicabilità della disciplina sui privilegi al recupero di quel determinato credito regionale;
V. – il decreto va dunque cassato;
segue il rinvio al medesimo tribunale di Arezzo che, in diversa composizione, provvederà sulla domanda uniformandosi al principio di diritto sopra affermato; il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al tribunale di Arezzo anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020