Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28891 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. II, 12/11/2018, (ud. 23/05/2018, dep. 12/11/2018), n.28891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24875-2014 proposto da:

A.G., A.I.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

ATERNO 9, Presso lo studio dell’avvocato ALBERTO LAI MOLE’,

rappresentati e difesi dagli avvocati VINCENZO SCIPIONI, FABRIZIO

MAULE, UMBERTO MONTERIN;

– ricorrenti –

contro

M.R.;

– intimato –

Avverso la sentenza n. 450/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 05/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/05/2018 dal. Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione notificato il 27.5.2009, I. e A.G. citavano in giudizio innanzi al Tribunale di Aosta, M.R., chiedendo l’accertamento del proprio diritto di proprietà dell’area terrazzata frontistante gi immobili di cui erano comproprietarie;

M.R. si costituiva e, in via riconvenzionale, chiedeva l’accertamento della proprietà della medesima area per usucapione;

a seguito delle difese svolte dal convenuto, A.I. G., modificavano l’originaria domanda e chiedevano, con le memorie ex art. 183 c.p.c., l’accertamento dell’intervenuta usucapione della terrazza; Il Tribunale di Aosta rigettava la domanda principale e riconvenzionale e la decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello di Torino, con sentenza depositata il 5.3.2014;

la corte territoriale, per quanto ancora rileva nel giudizio di legittimità, qualificava come rivendica la domanda proposta da G. ed A.I. e riteneva che le attrici non avessero adempiuto all’onere probatorio di cui all’art.948 c.c.;

per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso G. ed A.I.;

R.R. è rimasto intimato.

Diritto

RITENUTO

che:

con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione di legge in relazione all’art. 950 c.c., art. 112 c.p.c., artt. 115,116 e 132 c.c., per avere la corte territoriale qualificato la domanda come rivendicazione e non come regolamento di confini, nonostante il M. non avesse mai opposto un titolo di proprietà di contenuto diverso ed incompatibile; in conseguenza di tale erronea qualificazione la corte territoriale avrebbe deciso su una domanda non proposta dalle parti e sulla base di una erronea valutazione delle prove;

il motivo non è ammissibile, in quanto risulta dalla sentenza impugnata che, in relazione alla domanda attrice di riconoscimento dell’esclusiva proprietà della terrazza, il convenuto aveva opposto l’usucapione, quale titolo di acquisto della proprietà del medesimo bene a titolo originario; come correttamente evidenziato dalla corte territoriale, il giudizio non verteva sull’estensione fisica del terrazzino e della sua ampiezza ma sull’acquisto in capo alle A., per titolo o per usucapione, della proprietà del bene, mentre l’azione di regolamento dei confini mira esclusivamente ad eliminare un’incertezza sulla demarcazione tra fondi e quindi, presuppone che l’incertezza cada sul confine tra due fondi, ma non sul diritto di proprietà degli stessi (ex multis Cassazione civile, sez. 2, 15/05/2018, n. 11822);

con il secondo motivo di ricorsosi allega la violazione dell’art. 1158 c.c., per avere la corte territoriale ritenuto che i capitoli di prova dedotti da G. ed A.I., al fine di provare l’acquisto del terrazzo per usucapione fossero generici e, pertanto inidonei a provare la piena signoria della cosa;

il motivo è inammissibile, in quanto le ricorrenti hanno omesso di trascrivere i capitoli di prova, necessari per valutare la rilevanza e la decisività del mezzo istruttorio richiesto (Cassazione civile, sez. 1, 15/10/2014, n. 21847);

con il terzo motivo di ricorso si allega la violazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., per aver la corte territoriale disatteso i principi in tema di valutazione delle prove e di motivazione della sentenza, con particolare riferimento agli atti di proprietà ed alle prove raccolte nel giudizio possessorio;

con il quarto motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio consistente nel non aver considerato che dall’esame dei titoli emergeva che il terrazzino era di proprietà esclusiva delle ricorrenti;

i motivi, da esaminare congiuntamente sono inammissibili sotto diversi profili: a) sono carenti di specificità, nella parte in cui richiamano genericamente i titoli di proprietà e le prove raccolte senza adempiere agli oneri di deduzione o di trascrizione previsto dall’art. 366 c.p.c. b) censurano l’omessa motivazione sui titoli prodotti al fine di dare la prova della proprietà del terrazzo, che sono stati, invece, vagliati dalla corte territoriale, che, con apprezzamento di fatto, incensurabile in questa sede, ha escluso che la terrazza fosse di proprietà esclusiva delle ricorrenti; c) attraverso la deduzione del vizio di violazione di legge ha sostanzialmente chiesto una nuova valutazione delle prove, inammissibile in sede di legittimità.

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

nessuna statuizione va adottata in relazione alle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto attività difensiva;

ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente principale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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