Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28890 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. II, 12/11/2018, (ud. 23/05/2018, dep. 12/11/2018), n.28890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27327 – 2013 R.G. proposto da:

Z.M., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in Roma,

alla piazza Cavour, n. 17, presso lo studio dell’avvocato Domenico

Menorello, che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Matteo

Giacomazzi lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale

per scrittura privata autenticata per notar M.S. in data

(OMISSIS).

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro

pro tempore, MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE – c.f.

(OMISSIS) – in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e

difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in

Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domiciliano per legge;

– controricorrente –

COMUNE di VILLAFRANCA di VERONA, – p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona

del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla via

Circonvallazione Clodia, n. 29, presso lo studio dell’avvocato

Barbara Piccini che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato

Giuliano Dalfini lo rappresenta e difende in virtù di procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente .

e

CONSORZIO di BONIFICA VERONESE, (già “Consorzio di Bonifica Agro

Veronese Tartaro Tione”) – c.f. (OMISSIS) – in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla

via di Ripetta, n. 22, presso lo studio dell’avvocato Sergio Russo

che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Andrea Grigoli lo

rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e

PUBLIGAS VERONA s.p.a., – c.f. (OMISSIS) – in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla

via Ortigara, n. 3, presso lo studio dell’avvocato Stanislao Aureli

e dell’avvocato Michele Aureli che congiuntamente e disgiuntamente

all’avvocato Stefano Rinaldi ed all’avvocato professor Gabriele

Leondini la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale

a margine del controricorso;

– controricorrente –

e

R.F.I. – RETE FERROVIARIA ITALIANA s.p.a., – c.f./p.i.v.a. (OMISSIS)

– in persona dell’avvocato S.V., legale rappresentante pro

tempore in veste di institore (giusta procura per notar C.

del (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in Roma, alla via Tacito,

n. 41, presso lo studio dell’avvocato professor Luigi Garofalo che

la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della corte d’appello di Venezia n. 1082 dei

4.4/8.5.2013;

udita la relazione nella camera di consiglio del 23 maggio 2018 del

consigliere dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto in data 20.6.2007 Z.M., proprietario di taluni terreni, denominati “(OMISSIS)”, in territorio del Comune di Villafranca di Verona, citava a comparire dinanzi al tribunale di Venezia il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Comune di Villafranca di Verona, il “Consorzio di Bonifica Veronese” (già “Consorzio di Bonifica Agro Veronese Tartaro Tione”), la “Publigas Verona” s.p.a. e la “R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana” s.p.a..

Proponeva querela di falso avverso la deliberazione del consiglio comunale di Villafranca di Verona n. 165 del 6.7.1988, l’ordinanza n. 16209/1031 R.O. del 12.9.1988 del sindaco del Comune di Villafranca di Verona, la dichiarazione del sindaco del Comune di Villafranca di Verona n. 5352 del 3.4.1989, la convenzione n. 461 del segretario comunale di Villafranca di Verona del 24.10.1989, la convenzione n. 1838 conclusa il 25.2.1999 tra il Comune di Villafranca di Verona e la “Publigas Verona” s.p.a., il frazionamento catastale n. 2733/1978 approvato il 19.10.1978, la convenzione stipulata il 10.9.1987 tra le “FF.SS.” e la “Publigas Verona” s.p.a., l’atto di compravendita stipulato il 15.5.1990 dal “Consorzio di Bonifica Veronese” e dalla “Publigas Verona” s.p.a., gli atti e i documenti elaborati dalla “Publigas Verona” s.p.a. ai fini del conseguimento del certificato di prevenzione incendi, poi rilasciato dal Ministero dell’Interno, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona, il 27.7.2005, e, segnatamente, la notifica ai sensi del D.Lgs. n. 334 del 1999, art. 6 il rapporto di sicurezza elaborato da “Publigas Verona” s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 334 del 1999, art. 8 nell’ottobre del 2000 ed il verbale di istruttoria del Comitato Tecnico Regionale del 20.6.2002.

Chiedeva, previo accertamento della falsità, disporsi la cancellazione degli atti impugnati eccezion fatta per il frazionamento catastale, di cui domandava la rinnovazione parziale e/o la rettifica; chiedeva condannarsi le controparti al risarcimento dei danni cagionatigli.

Si costituivano i convenuti tutti.

Instavano per il rigetto delle avverse domande.

Il P.M. concludeva per la declaratoria di inammissibilità della querela.

Respinte le istanze istruttorie, l’adito tribunale con sentenza n. 1587/2010 dichiarava inammissibile la querela di falso, rigettava ogni ulteriore domanda e condannava l’attore alle spese di lite.

Proponeva appello Z.M..

Resistevano il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Comune di Villafranca di Verona, il “Consorzio di Bonifica Veronese” (già “Consorzio di Bonifica Agro Veronese Tartaro Tione”), la “Publigas Verona” s.p.a. e la “R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana” s.p.a..

Con sentenza n. 1082 dei 4.4/8.5.2013 la corte d’appello di Venezia rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.

Evidenziava la corte che l’esperita querela concerneva la veridicità contenutistica degli atti impugnati ovvero ne denunciava l’intrinseca ideologica – asserita – falsità e come tale era inammissibile.

Evidenziava altresì che i documenti e gli atti elaborati da “Publigas Verona” s.p.a. costituivano dichiarazioni rese da un soggetto privato, non aventi fede privilegiata alcuna, sicchè la querela di falso avverso essi spiegata era analogamente inammissibile.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Z.M.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

Il Ministero dell’Interno ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno depositato controricorso; hanno chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Il Comune di Villafranca di Verona ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con vittoria di spese.

Il “Consorzio di Bonifica Veronese” (già “Consorzio di Bonifica Agro Veronese Tartaro Tione”) ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

La “Publigas Verona” s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con vittoria di spese.

La “R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana” s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Hanno depositato memoria il ricorrente, il Comune di Villafranca di Verona, il “Consorzio di Bonifica Veronese”, la “Publigas Verona” s.p.a. e la “R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana” s.p.a..

Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’errata applicazione dell’art. 2700 c.c. e art. 221 c.p.c..

Deduce che è pacifica la qualifica di “pubblico ufficiale” di tutti i soggetti che hanno formato gli atti impugnati.

Deduce su tale scorta che i rilievi della corte di merito per nulla si attagliano alle formulate censure di falso; che propriamente la mendace affermazione di esistenza di una circostanza non sussistente non può dirsi attinente unicamente all’intrinseco dell’atto.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’insufficiente e/o contraddittoria motivazione in punto di rigetto delle istanze istruttorie formulate nell’atto d’appello.

Deduce che la corte distrettuale non ha tenuto conto che, oltre agli atti e ai documenti elaborati dalla “Publigas Verona” s.p.a. ai fini del conseguimento del certificato di prevenzione incendi, sono stati impugnati anche il verbale di istruttoria del Comitato Tecnico Regionale del 20.6.2002 ed i certificati di prevenzione incendi.

Deduce che la corte territoriale non ha per nulla esplicitato le ragioni per le quali non ha inteso far luogo all’ammissione delle istanze istruttorie.

Si premette che la documentazione (sentenza n. 36542/2015 della seconda sezione penale di questa Corte; denuncia – querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona; richiesta al P.M. di riapertura delle indagini) rimessa a mezzo posta elettronica in data 23.5.2018 dal ricorrente è inammissibile.

E’ sufficiente il riferimento all’insegnamento di questa Corte a tenor del quale il deposito di documenti relativi a vicende successive al deposito del ricorso per cassazione non è consentito, indipendentemente dal rispetto delle forme previste dall’art. 372 c.p.c., comma 2, fatta eccezione (il che non è nel caso di specie) per quei documenti che riguardano la nullità della sentenza e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso nonchè dell’atto di rinuncia al ricorso (cfr. Cass. 4.7.2002, n. 9689; Cass. sez. lav. 5.4.2004, n. 6656; Cass. sez. lav. 5.12.2003, n. 18595, secondo cui nel procedimento per cassazione, che non consente alcuna forma d’istruzione probatoria, è preclusa la produzione di documenti ovvero di altre cose materiali che servano come mezzi di prova di fatti posti a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti miranti ad introdurre nuove circostanze che non siano quelle riguardanti la nullità della sentenza o l’inammissibilità del ricorso o del controricorso).

Il primo motivo di ricorso è inammissibile propriamente ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

La corte veneziana invero ha deciso le questioni di diritto – che il mezzo di impugnazione in disamina involge – in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, oltre che in maniera assolutamente congrua ed esaustiva.

Non sussiste quindi la denunciata errata applicazione dell’art. 2700 c.c. e art. 221 c.p.c..

Difatti questa corte spiega quanto segue.

Per un verso, che l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonchè delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, ma non prova la veridicità e l’esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, le quali possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza ricorrere alla querela di falso (cfr. Cass. (ord.) 29.9.2017, n. 22903; Cass. 16.4.1987, n. 3776).

Per altro verso, che l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti nonchè con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale di tali dichiarazioni o alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (cfr. Cass. 28.4.2006, n. 9919; nella specie trattavasi di un verbale di accertamento d’infrazione amministrativa; Cass. 20.3.2007, n. 6565, secondo cui il verbale di accertamento d’infrazione amministrativa fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonchè quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; Cass. 30.5.2018, n. 13679, secondo cui gli accertamenti ispettivi condotti dalla Banca d’Italia fanno piena prova ex art. 2700 c.c., fino a querela di falso, unicamente con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonchè con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti; la fede privilegiata di detti accertamenti non è, per converso, estesa agli apprezzamenti in essi contenuti, nè ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o a quelli che si assumono veri in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche).

Nei termini testè esposti del tutto ingiustificate risultano le prospettazioni del ricorrente, secondo cui la divergenza tra quanto i pubblici ufficiali hanno attestato “rispetto a quanto hanno indubbiamente percepito e constatato nel corso delle diverse istruttorie si traduce nella formazione di un atto materialmente falso” (così ricorso, pag. 49). E secondo cui “il falso ideologico doloso e malevolo è idoneo a trasformare il documento in un patente falso materiale” (così ricorso, pag. 49).

Al contempo per nulla è pertinente l’affermazione del ricorrente secondo cui con l’esperita querela di falso “non si persegue solo un malinteso semplicistico falso materiale, bensì anche un “falso ideologico estrinseco”” (così ricorso, pag. 51).

Il secondo motivo di ricorso parimenti è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Pur in parte qua la statuizione della corte d’appello si conforma alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità.

Si rappresenta che la corte di merito ha vagliato nel complesso, in maniera inappuntabile, l’ammissibilità dell’esperita querela. Non riveste perciò precipuo rilievo il mancato specifico riferimento al verbale di istruttoria del Comitato Tecnico Regionale del 20.6.2002 ed ai certificati di prevenzione incendi.

Si rappresenta altresì che la corte distrettuale ha ineccepibilmente specificato che, “poichè la domanda risarcitoria (…) trova il suo presupposto nell’accertamento della falsità degli atti su menzionati (…), la pronunzia di inammissibilità della querela assorbe l’impugnazione avverso il capo della sentenza che ha respinto la domanda di risarcimento dei danni” (così sentenza d’appello, pag. 9).

Il ricorrente pertanto non ha interesse alcuno a censurare l’ulteriore, in parte qua, ratio decidendi (“non risulta inoltre provato che tutti gli atti impugnati di falso con strumento processuale non appropriato siano stati dolosamente preordinati allo scopo di favorire Publigas in danno dell’appellante”: così sentenza d’appello, pag. 9), adducendo l’omesso esame di atti e documenti (cfr. Cass. 14.2.2012, n. 2108).

Tanto ben vero a prescindere dall’ulteriore considerazione per cui, nel segno del novello n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1 (applicabile alla fattispecie ratione temporis), il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

Si rappresenta infine che non è censurabile in sede di legittimità il giudizio (anche implicito) espresso dal giudice di merito in ordine alla superfluità della prova testimoniale dedotta da una parte, specie quando lo stesso giudice abbia, con ragionamento logico e giuridicamente corretto, ritenuto di avere già raggiunto, in base all’istruzione probatoria già esperita, la certezza degli elementi necessari per la decisione (cfr. Cass. 27.7.1993, n. 8396); che la motivazione di rigetto di un’istanza di mezzi istruttori non deve essere necessariamente data in maniera espressa, potendo la stessa ratio decidendi, che ha risolto il merito della lite, valere da implicita esclusione della rilevanza dei mezzi dedotti ovvero da implicita ragione del loro assorbimento in altri elementi acquisiti al processo (cfr. Cass. 16.6.1990, n. 6078).

In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare a ciascuno dei controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità (si tenga conto che, in sede di condanna del soccombente al rimborso delle spese del giudizio a favore di un’amministrazione dello Stato – nei confronti del quale vige il sistema della prenotazione a debito dell’imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario – riguardo alle spese vive la condanna deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito: cfr. Cass. 18.4.2000, n. 5028).

La liquidazione segue come da dispositivo.

Si dà atto che il ricorso è datato 18.11.2013.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto inoltre della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit..

PQM

La Corte così provvede:

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente, Z.M., a rimborsare ai controricorrenti, Ministero dell’Interno ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00, oltre spese prenotate a debito;

condanna il ricorrente, Z.M., a rimborsare al controricorrente, Comune di Villafranca di Verona, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;

condanna il ricorrente, Z.M., a rimborsare al controricorrente, “Consorzio di Bonifica Veronese” (già “Consorzio di Bonifica Agro Veronese Tartaro Tione”), le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;

condanna il ricorrente, Z.M., a rimborsare alla controricorrente, “Publigas Verona” s.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;

condanna il ricorrente, Z.M., a rimborsare alla controricorrente, “R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana” s.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, Z.M., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis cit..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 23 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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