Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2889 del 05/02/2021

Cassazione civile sez. I, 05/02/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 05/02/2021), n.2889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8197/2019 proposto da:

O.C., elettivamente domiciliato in Cuneo, via Angeli

n. 24, presso lo studio dell’avv. A. Barbero, che lo rappresenta e

difende per procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– resistente –

avverso la sentenza n. 1712/2018 della CORTE D’APPELLO TORINO,

depositata il 28/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

18/11/2020 dal cons. SOLAINI LUCA.

udito l’Avvocato.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

La Corte d’appello di Torino ha respinto il gravame proposto da O.C. (nella sentenza della Corte d’appello è scritto C.), cittadino nigeriano, avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino che, confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale, aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di essere stato minacciato da una setta segreta sia per non aver detto dove si trovava il fratello ricercato sia per essersi rifiutato lui stesso di entrarvi come appartenente. Pertanto, per evitare di essere perseguitato e ucciso, aveva deciso di scappare dalla Nigeria.

A sostegno della propria decisione di rigetto, la Corte distrettuale ha ritenuto il richiedente non credibile per molteplici incongruenze della vicenda narrata, così che non gli è stato riconosciuto nè lo status di rifugiato nè la protezione sussidiaria, di cui alle ipotesi delle lettere a) e b), mentre, in riferimento alla situazione politica generale della Nigeria, la Corte d’appello, sulla base delle fonti d’informazione, non ha rilevato una situazione di violenza indiscriminata dovuta a un conflitto armato, nella zona di provenienza del ricorrente. Inoltre, la Corte d’appello non ha ravvisato la sussistenza dei “seri motivi” per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello per violazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, art. 1, lett. a), punto 2, per non aver disposto l’audizione dello straniero, per aver ritenuto inverosimile e stereotipato il racconto del ricorrente e per non aver tenuto conto delle fonti informative relativamente all’esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Il primo motivo è infondato, quanto al profilo dell’omessa audizione. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte “Nei giudizi materia di protezione internazionale il giudice, in assenza…. videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile”(Cass. n. 21584/20, 22049/20).

Nella specie, la Corte d’appello ha rilevato come il richiedente non abbia indicato alcun fatto o circostanza specifica nuova e concreta su cui essere nuovamente sentito nè quali fatti e circostanze non sarebbero stati riferiti al giudice di primo grado e che invece avrebbero avuto una rilevanza significativa tale da poter condurre, la Corte d’appello a una decisione diversa. Per il resto il motivo è inammissibile perchè solleva censure di merito sull’accertamento di fatto condotto dalla Corte d’appello basato sulle fonti d’informazione consultate, alle quali il ricorrente contrappone il sito Viaggiare Sicuri ma solo in termini di mero dissenso.

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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