Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28889 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2020, (ud. 12/11/2020, dep. 17/12/2020), n.28889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20270-2020 proposto da:

I.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 8,

presso lo studio dell’avvocato CRISTINA LAURA CECCHINI,

rappresentato e difeso dagli avvocati CONSUELO FEROCI, CARLO

ANGELINI;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE della REPUBBLICA, presso il TRIBUNALE per i MINORENNI

delle MARCHE, PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA, presso la CORTE

d’APPELLO di ANCONA;

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 339/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositato il 23/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipato del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Ancona, con il decreto impugnato meglio in epigrafe indicato, nel confermare la decisione del Tribunale per i Minorenni di Ancona, ha respinto l’istanza presentata ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, da I.A., di nazionalità albanese, padre dei minori I.E. (n. a (OMISSIS)) ed IL.AN. (n. a (OMISSIS)).

La Corte di appello, esaminato il ricorso, ha respinto l’istanza di autorizzazione a permanere sul territorio italiano per gravi motivi connessi allo sviluppo psico/fisico dei minori, perchè al richiedente era stata applicata la misura di sicurezza dell’espulsione, obbligatoriamente inflitta ai sensi dell’art. 235 c.p., in occasione della condanna penale dello stesso, con sentenza del GUP presso il Tribunale di Ancona in data 3/3/2016, per essersi reso responsabile tra il novembre 2007 ed il giugno 2010, di un articolato e protratto traffico di cocaina commesso in concorso con altri cittadini extracomunitari.

I.A. ha proposto ricorso per cassazione con quattro mezzi, corredato da memoria. Sono rimaste intimate la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni delle Marche e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona.

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:

Primo – Violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, per avere la Corte di appello interpretato in senso restrittivo il concetto di “gravi motivi” in contrasto con la pronuncia di legittimità a Sezioni Unite n. 21779/2010; il ricorrente sostiene che l’applicazione della misura di sicurezza non osterebbe al riconoscimento dell’autorizzazione ex art. 31 cit., previo giudizio prognostico;

– Secondo – Violazione del diritto all’unità familiare;

– Terzo – Violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, in relazione all’art. 9 e ss. della Convenzione sui Diritti del fanciullo, (New York 20/11/1989, ratificata con L. n. 176 del 1991); divieto di espulsione si soggetti minori e diritto all’unità familiare; il ricorrente sostiene che il rigetto della sua domanda comporterebbe l’allontanamento del minore dal territorio nazionale in violazione delle disposizioni enunciate;

– Quarto – Violazione del D.Lgs. n. 289 del 1998, art. 31, carenza ed illogicità della motivazione; il ricorrente lamneta che non sia stato effettuato il giudizio prognostico.

I motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione, vanno respinti.

Il ricorso è manifestamente infondato perchè la decisione è conforme ai principi già espressi da questa Corte secondo cui “L’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione al cittadino straniero condannato in sede penale, ove obbligatoriamente inflitta ai sensi dell’art. 235 c.p., perchè imposta da leggi speciali e diversamente che nell’ipotesi di espulsione applicata facoltativamente dal giudice penale D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 15, – non consente al giudice civile, investito della richiesta di autorizzazione temporanea all’ingresso ed al soggiorno D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, comma 3, di svolgere alcun sindacato su tale domanda, poichè l’esecuzione della misura spetta esclusivamente, anche in riferimento ai profili attinenti alla famiglia dello straniero condannato, al complesso sistema articolato per gradi, della magistratura di sorveglianza.” (Cass. n. 3916 del 16/02/2018).

Nulla osta a che, ove si verifichi un mutamento della condizione personale del richiedente in merito, come riferito in memoria, l’istanza possa essere nuovamente proposta.

2. In conclusione il ricorso va rigettato.

Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensive.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Va dato atto che il processo risulta esente e non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

– Rigetta il ricorso;

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA