Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28889 del 08/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/11/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 08/11/2019), n.28889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19255-2018 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RIBOTY 23,

presso lo studio dell’avvocato DE ANNA SIMONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ZOBOLI LUIGI ALBERTO;

– ricorrente –

contro

AUTOSTRADE ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8,

presso lo studio dell’avvocato MARAZZA MARCO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati MARAZZA MAURIZIO, DE FEO DOMENICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 135/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 18/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA.

Fatto

RILEVATO

Che:

La Corte di appello di Genova, con la sentenza n. 135/2018, in sede di procedimento ex art. 1 comma 60 I.n. 92/2012, aveva rigettato il reclamo proposto da T.M. avverso la sentenza con la quale il locale tribunale aveva dichiarato legittimo il licenziamento a lui intimato da Autostrade per l’Italia spa.

La corte genovese aveva ritenuto di condividere la decisione del primo giudice rilevando la gravità dei fatti addebitati al T., relativi alle dichiarazioni di 12 utenti di autostrade circa l’avvenuto pagamento del pedaggio autostradale, a fronte dei contrastanti rapportini di mancato pagamento emessi dal dipendente ( T.) addetto al casello autostradale. Il giudice d’appello, anche dopo l’escussione di due degli utenti interessati, confermative dell’avvenuto pagamento al casello, aveva ritenuto che i rapporti di mancato pagamento (RMPP) fossero non veritieri in quanto sconfessati dalle contrastanti dichiarazioni degli utenti e dalla ulteriore circostanza che i successivi (parziali) pagamenti effettuati presso i Punti Blu, la cui ricevuta era stata allegata dal T., era stata ulteriormente negata dagli interessati utenti (peraltro residenti in luoghi molto lontani dal Punto Blu di Genova) e dunque presumibilmente effettuata dallo stesso T. per tentare di inquinare le prove a suo carico.

Avverso tale decisione il T. aveva proposto ricorso affidandolo a due motivi anche coltivati da successiva memoria cui aveva resistito con controricorso e successiva memoria Autostrade per l’Italia spa.

Era depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1) Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 47 e 76 e dell’art. 2702 c.c. e art. 214 c.p.c..

Parte ricorrente si duole della attendibilità attribuita dalla corte territoriale alle dichiarazioni degli utenti, in quanto non idonee, a suo dire, a costituire valido elemento di prova. Il motivo risulta infondato in quanto il giudice d’appello, ha espresso il proprio giudizio, oltre che sulle dichiarazioni (12) rese dagli utenti circa l’avvenuto pagamento del pedaggio, anche sulla diretta escussione di due dei suddetti utenti che hanno confermato la circostanza anche negando di aver successivamente provveduto a pagare la somma presso il Punto Blu. La doglianza della parte ricorrente circa la valenza delle dette dichiarazioni, risulta priva di rilevanza allorchè, come detto, la corte territoriale ha fondato il proprio convincimento non solo sulle dichiarazioni ma sulla diretta escussione dei testi interessati.

2) Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione del principio dell’onere della prova, dell’art. 437 c.p.c., comma 2, dell’art. 421 c.p.c., del principio del giusto processo ex art. 111 Cost. e art. 6 CEDU, per non aver, la corte territoriale, dato ingresso alla richiesta di esibizione ad autostrade dei rapporti di mancato pagamento nel periodo di contestazione, al fine di rilevarne l’elevato numero.

Il motivo è inammissibile per più profili. La valutazione della ammissibilità dei mezzi istruttori attiene alla giurisdizione di merito e in proposito questa Corte ha chiarito che “Qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonchè di dimostrare sia l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento dell’istanza e l’errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia,senza quell’errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove”(Cass.n. 23194/2017). Nel caso di specie non solo non è stata allegata la decisività della prova in questione, ma se ne deve evidenziare la irrilevanza rispetto alla specifica contestazione dei fatti attribuiti al dipendente. Rispetto a questi sussiste una specifica responsabilità del T. non incisa dal numero delle situazioni in cui si verificano, in generale, ipotesi di mancato pagamento del pedaggio. Tale ultima circostanza non trova nesso causale con il rilascio di inveritieri rapporti da parte del dipendente, come accertati dal giudice sulla base degli elementi probatori acquisiti. La censura è dunque inammissibile.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. n. 30 maggio, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 3.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15AD ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019

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