Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28889 del 01/12/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 01/12/2017, (ud. 11/07/2017, dep.01/12/2017),  n. 28889

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.A.R. aveva adito il Tribunale di Roma, con ricorso dell’8 maggio 2006, esponendo di avere svolto l’attività di responsabile dell’area editoriale e formativa del Centro Regionale Sant’Alessio Margherita di Savoia in forza di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, stipulato inizialmente per il periodo 12 gennaio 2004/11 gennaio 2005 e poi rinnovato con scadenza al 31 dicembre 2009.

2. Aveva dedotto che la prestazione, al di là della qualificazione formale, era stata resa in regime di subordinazione, in quanto egli era stato inserito stabilmente nell’organizzazione dell’ente datore di lavoro, dal quale aveva ricevuto direttive sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

3. Aveva, quindi, domandato in via principale: l’accertamento della natura subordinata del rapporto; la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimato in data 5 maggio 2005 per presunte mancanze; la condanna del Centro alla reintegrazione nel posto di lavoro in precedenza occupato ed al risarcimento dei danni pari alle retribuzioni maturate dalla data del recesso sino a quella della effettiva riammissione in servizio. In subordine il ricorrente aveva chiesto la condanna del resistente ” a risarcire il danno per recesso anticipato senza giusta causa da contratto di lavoro a tempo determinato, nella somma di Euro 219.777,75″.

4. Il Tribunale aveva respinto entrambe le domande con sentenza del 28 marzo 2007, riformata dalla Corte di Appello di Roma che aveva ritenuto di potere qualificare il rapporto di natura subordinata ed aveva conseguentemente dichiarato illegittimo il licenziamento, perchè intimato in assenza di previa contestazione dell’addebito, in violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7.

5. Con sentenza n. 20606 del 9 settembre 2013 questa Corte ha accolto il ricorso proposto dal Centro Regionale ed ha cassato la pronuncia di appello, rinviando alla stessa Corte territoriale in diversa composizione, perchè era stata omessa una valutazione complessiva delle risultanze probatorie; non era stata considerata la chiara formulazione dei contratti di collaborazione; non erano stati esaminati in modo analitico i documenti prodotti dalle parti “che avrebbero richiesto una lettura ed una verifica puntuale e analitica e non una stringatissima sintesi”.

6. Il giudizio di rinvio è stato definito dalla Corte di Appello di Roma con la sentenza qui impugnata, che ha ritenuto infondata la domanda principale proposta dal P., evidenziando, in sintesi, che il contratto individuale aveva tutti i requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 7 e che la documentazione prodotta non era sufficiente a provare l’asserita subordinazione perchè la stessa, formata per lo più dallo stesso ricorrente, riguardava l’attività oggetto del contratto, che necessariamente presupponeva un coordinamento con le prestazioni rese dal personale del Centro.

7. La Corte territoriale ha ritenuto inammissibile, perchè formulata solo in sede di giudizio di rinvio, la domanda volta ad ottenere “anche nella denegata ipotesi di qualificazione del rapporto dedotto in giudizio come collaborazione autonoma”, l’accertamento dell’illegittimità del recesso e la condanna del Centro al risarcimento del danno.

8. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Alfio Rosario P. sulla base di un unico motivo. Il Centro Regionale S. Alessio Margherita di Savoia ha resistito con tempestivo controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

9. Con atto del 28 giugno 2017 si è costituita in giudizio l’Avv. Chiara Magrini, la quale ha anche depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve essere dichiarata la nullità della costituzione di nuovo difensore giacchè “nel giudizio di cassazione il nuovo testo dell’art. 83 c.p.c.secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine od in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45 (ovvero, il 4 luglio 2009), mentre per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data, se la procura non viene rilasciata a margine od in calce al ricorso e al controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall’art. 83 c.p.c., comma 2” (Cass. 27.8.2014 n. 18323 e negli stessi termini Cass. 26.3.2010 n. 7241).

Nel caso di specie, poichè il giudizio di primo grado è stato instaurato con il ricorso dell’8.5.2006, la procura doveva essere conferita nelle forme previste dall’art. 83 c.p.c., nel testo antecedente alla novella, sicchè il mancato rispetto delle formalità previste dal codice di rito determina anche l’inammissibilità della memoria ex art. 378 c.p.c., depositata da difensore privo del necessario potere.

2. Il ricorso denuncia con un unico motivo, formulato ex art. 360 c.p.c., n. 4, “violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di risarcimento del danno per recesso anticipato senza giusta causa da contratto di lavoro con termine finale”. Rileva, in sintesi, il ricorrente che la domanda subordinata, contrariamente a quanto asserito dalla Corte territoriale, era già stata formulata con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, tanto che il Tribunale, dopo avere escluso la natura subordinata del rapporto, aveva ritenuto infondata anche la pretesa risarcitoria, avanzata sul presupposto della illegittimità del recesso anticipato dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Aggiunge che il capo della decisione era stato oggetto di uno specifico motivo di gravame, non esaminato dalla Corte di Appello solo perchè era stata ritenuta assorbente la ritenuta fondatezza della domanda principale. Precisa, infine, che anche nella sentenza rescindente di questa Corte si era dato atto della formulazione della subordinata che, quindi, non poteva essere ritenuta nuova, come erroneamente asserito dal giudice del rinvio.

3. E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa del controricorrente.

La giurisprudenza di questa Corte, infatti, è ormai consolidata nell’affermare che “il principio secondo cui l’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) od a quello del tantum devolutum quantum appellatum (art. 345 c.p.c.), trattandosi in tal caso della denuncia di un error in procedendo che attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti.” (Cass. 10.10.2014 n. 21421; cfr. anche Cass. 30.7.2015 n. 16164 e Cass. 21.4.2016 n. 8069).

4. Il motivo, peraltro, non può essere accolto, seppure per ragioni parzialmente difformi da quelle evidenziate nella sentenza impugnata, della quale va corretta la motivazione ex art. 384 c.p.c., comma 4.

Ha errato, infatti, la Corte territoriale nell’affermare che la domanda subordinata era stata proposta solo nel giudizio di rinvio, giacchè in quella sede il P. ha riproposto le conclusioni del ricorso in appello notificato il 15 ottobre 2008, con il quale aveva domandato ” in ogni caso (anche nell’ipotesi di qualificazione del rapporto dedotto in giudizio come rapporto di collaborazione autonoma) accertare e dichiarare l’illegittimità del licenziamento (o recesso) intimato dal Centro al P. con lettera del 5 maggio 2005 e condannare il Centro a risarcire all’appellante il danno per recesso ante tempus da contratto di lavoro a tempo determinato…. “.

4.1. Risulta, però, dagli atti di causa che la domanda non era stata proposta in detti termini nel giudizio di primo grado perchè con il ricorso del 9 maggio 2006 il ricorrente aveva chiesto, previo accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra le parti, in via principale la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimato il 5 maggio 2005 e la condanna del Centro alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni maturate sino alla effettiva riammissione in servizio, ed in subordine la condanna del resistente “a risarcire al ricorrente il danno per recesso anticipato senza giusta causa da contratto di lavoro a tempo determinato…”.

Che la domanda subordinata si correlasse anch’essa alla diversa qualificazione del rapporto, risulta con evidenza dalla lettura delle ragioni indicate nel corpo dell’atto alle pagine 24 e seguenti, ove, nel titolo, si fa esplicito riferimento al “risarcimento danni per recesso anticipato da contratto di lavoro subordinato a tempo determinato senza giusta causa” e, poi, si argomenta, attraverso il richiamo della giurisprudenza di questa Corte, sul diritto del lavoratore subordinato a termine ad ottenere, in caso di non giustificato recesso ante tempus dal rapporto, il risarcimento del danno commisurato alle retribuzione perse. E’ significativo, inoltre, che nell’importo richiesto, quantificato a pag. 26 del ricorso, risulti incluso il trattamento di fine rapporto, circostanza, questa, che porta ad escludere che la domanda fosse stata proposta anche con riferimento al recesso anticipato dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

4.2. Le diverse conclusioni formulate nel primo giudizio di appello, riproposte con l’atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c., devono essere ritenute inammissibili perchè in contrasto con il divieto di ius novorum sancito dall’art. 437 c.p.c..

Nel processo del lavoro, infatti, “si ha introduzione di una domanda nuova per modificazione della causa petendi, non consentita in appello, non solo quando gli elementi dedotti in secondo grado comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, integrando una pretesa diversa rispetto a quella fatta valere in primo grado, ma anche quando gli elementi prospettati in giudizio, se pur già esposti nell’atto introduttivo, vengano dedotti in grado d’appello, in modo da introdurre un nuovo tema d’indagine che altera l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia.” (Cass. 12.7.2010 n. 16258 e negli stessi termini Cass. 22.10.2010 n. 23614 e Cass. 23.7.2015 n. 15506).

Nel caso di specie, pur nella identità del petitum, la domanda deve essere ritenuta nuova per la diversità della causa petendi, posto che l’azione con la quale il lavoratore subordinato a termine fa valere la illegittimità del licenziamento intimatogli dal datore, è diversa, quanto al titolo della pretesa, da quella tendente ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità del recesso ante tempus dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

4.3. E’ noto che nel rito speciale del lavoro, il divieto di proporre domande nuove è in funzione dell’accelerazione del procedimento e, in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, esorbita dalla tutela del privato interesse delle parti, sicchè la proposizione della nuova domanda non può essere sanata dall’accettazione del contraddittorio ad opera della controparte e la sua inammissibilità è rilevabile anche d’ufficio.

Con specifico riferimento al giudizio di appello è stato anche osservato che ai sensi dell’art. 437 c.p.c., “non sono ammesse domande nuove, nè modificazioni della domanda già proposta, sia con riguardo al petitum che alla causa petendi, neppure nell’ipotesi di accettazione del contraddittorio ad opera della controparte, e non è, pertanto, consentito addurre in grado di appello, a sostegno della propria pretesa, fatti diversi da quelli allegati in primo grado, anche quando il bene richiesto rimanga immutato, essendo nella fase di appello precluse le modifiche (salvo quelle meramente quantitative) che comportino anche solo una emendatio libelli, permessa solo all’udienza di discussione di primo grado, previa autorizzazione del giudice e della ricorrenza dei gravi motivi previsti dalla legge” (Cass. 29.7.2014 n. 17176).

4.4. Si deve poi aggiungere che il rilievo d’ufficio dell’inammissibilità della domanda subordinata non era in alcun modo impedito nel giudizio di rinvio perchè l’efficacia preclusiva della sentenza di cassazione si estende solo alle questioni che costituiscano il necessario presupposto della decisione, anche se non espressamente esaminate.

Nel caso di specie, poichè la Corte di Appello con la sentenza n. 5922 del 2011 aveva accolto la domanda principale e accertato la natura subordinata del rapporto, la pronuncia di cassazione ha riguardato solo detta domanda, sicchè priva di rilievo ai fini che ci occupano è la circostanza che nella narrativa dei fatti di causa, ripresa da quella della decisione allora impugnata, venga richiamata la domanda subordinata. Su quest’ultima, infatti, non vi era stata alcuna statuizione nel primo giudizio di appello, conclusosi con l’accoglimento della domanda principale.

5. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato ex art. 384 c.p.c., comma 4, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna ili ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per spese ed Euro 3.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2017

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