Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28888 del 19/10/2021

Cassazione civile sez. II, 19/10/2021, (ud. 07/01/2021, dep. 19/10/2021), n.28888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23963 – 2019 R.G. proposto da:

C.A., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Lamezia Terme, alla via G. Da

Fiore, n. 73, presso lo studio dell’avvocato Francesco Giampà, che

lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro

pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 1781/2019 del Tribunale di Catanzaro;

udita la relazione nella camera di consiglio del 7 gennaio 2021 del

consigliere Dott. Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. C.A., cittadino della (OMISSIS), originario dell'(OMISSIS), di religione (OMISSIS), formulava istanza di protezione internazionale.

Esponeva che unitamente a tutti i suoi familiari era stato allontanato dagli abitanti del suo villaggio, perché suo padre era stato accusato di stregoneria; che si era prima trasferito a Kaduna, poi in Libia e dalla Libia in Italia.

2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza.

3. Con decreto n. 1781/2019 il Tribunale di Catanzaro respingeva il ricorso proposto da C.A. avverso il provvedimento della commissione.

Evidenziava il tribunale che le dichiarazioni rese dal ricorrente risultavano lacunose, generiche, stereotipate, per nulla circostanziate, sicché erano da reputare senz’altro inattendibili.

Evidenziava altresì che il rapporto “E.A.S.O.”, risalente al 2018, pur dando atto di episodi di violenza localizzata, non dava conto della sussistenza, nell'(OMISSIS), di situazioni di violenza indiscriminata e generalizzata.

Evidenziava infine che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso C.A.; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3.

Deduce che ha errato il tribunale a reputare inattendibili le sue dichiarazioni, viceversa plausibili, coerenti, per nulla lacunose; che il tribunale ha totalmente travisato il verbale delle dichiarazioni rese dinanzi alla commissione.

6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3, 5, 7 e 11, del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e dell’art. 115 c.p.c.

Deduce che ha errato il tribunale a non avvalersi dei suoi poteri istruttori officiosi, tanto più che l’accusa di stregoneria comporta un vero e proprio ostracismo da parte della comunità di appartenenza.

Deduce che è rilevante la persecuzione proveniente pur da soggetti privati.

7. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3,5,7,14 e 17.

Deduce che ha errato il tribunale a disconoscere la protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, ex lett. b) e c).

Deduce che, in caso di rimpatrio, è esposto al rischio di trattamenti inumani e degradanti.

Deduce che dal report “EASO” aggiornato al novembre 2018 si evince che negli Stati meridionali della (OMISSIS) nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2018 si sono verificati numerosi episodi di violenza con molteplici vittime.

8. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2,10 e 111 Cost., degli artt. 2 e 8 C.E.D.U., degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e art. 132c.p.c., n. 4, , dell’art. 118 disp. att. c.p.c., D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3.

Deduce che ha errato il tribunale a negare la protezione umanitaria.

9. I rilievi, che la delibazione dei motivi di ricorso postula, tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi; il che suggerisce la disamina simultanea degli esperiti mezzi di impugnazione, mezzi che, in ogni caso, sono da rigettare.

10. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 3, comma 5, lett. c); tale apprezzamento “di fatto” è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. Cass. (ord.) 5.2.2019, n. 3340).

11. In questi termini, nel solco dunque della previsione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ed alla luce dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, si rappresenta quanto segue.

Da un canto, il tribunale ha dato compiutamente conto della inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dal ricorrente.

Tra l’altro, ha specificato che il ricorrente in sede di audizione giudiziale aveva riferito di un ballo tradizionale mai in precedenza menzionato e dunque che aveva reso dichiarazioni in parte diverse da quelle rilasciate alla commissione territoriale (cfr. decreto impugnato, pag. 10).

D’altro canto, il ricorrente sicuramente sollecita questa Corte a far luogo ad una “diversa lettura” delle sue dichiarazioni (cfr. ricorso, pagg. 10 – 12).

12. Si tenga conto che nel giudizio relativo alla protezione internazionale del cittadino straniero, la valutazione di attendibilità, di coerenza intrinseca e di credibilità della versione dei fatti resa dal richiedente, non può che riguardare – ben vero, al di là dell’ipotesi di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) – tutte le ipotesi di protezione prospettate nella domanda, qualunque ne sia il fondamento; cosicché, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass. (ord.) 20.12.2018, n. 33096; Cass. 12.6.2019, n. 15794).

13. Vero è senza dubbio che anche i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave, ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi (cfr. Cass. (ord.) 1.4.2019, n. 9043).

14. E tuttavia la riscontrata, argomentata inattendibilità delle dichiarazioni del ricorrente non può che sortire gli esiti che seguono.

Ovvero che del tutto ingiustificata è la censura concernente il mancato esercizio da parte del tribunale dei poteri istruttori officiosi.

Ovvero che a nulla vale dedurre – con il secondo motivo – che la polizia (OMISSIS), notoriamente corrotta ed inefficiente, non ha voluto fornirgli alcuna protezione (cfr. ricorso, pag. 14).

Ovvero che del tutto legittimo è il disconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b).

15. In tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), implica un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito, censurabile in cassazione nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. 21.11.2018, n. 30105; Cass. (ord.) 12.12.2018, n. 32064).

16. In questi termini, analogamente nel solco dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ed alla luce dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite, si osserva quanto segue.

Per un verso, nessuna “anomalia motivazionale” si scorge in ordine alle motivazioni alla stregua delle quali il Tribunale di Catanzaro ha negato la protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, ex lett. c).

Del resto il tribunale ha soggiunto che il ricorrente in nessun modo aveva riferito di situazioni di violenza indiscriminata nella regione (OMISSIS), l'(OMISSIS), di sua provenienza (cfr. decreto impugnato, pag. 12).

Per altro verso, il ricorrente, in fondo, non adduce, così come avrebbe dovuto, a supporto delle sue prospettazioni fonti di informazione recenti, specifiche e puntuali sulla situazione sociopolitica attualmente esistente nella regione (OMISSIS) dell'(OMISSIS) (cfr. Cass. 18.2.2020, n. 4037, secondo cui, in tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate).

Segnatamente i riferimenti desunti dal report “EASO” aggiornato al novembre 2018 – e veicolati dal terzo motivo – non danno conto, limitatamente all'(OMISSIS), regione di provenienza di C.A., della sussistenza di una situazione di violenza generalizzata ed indiscriminata derivante da conflitti interni o internazionali.

17. Questa Corte indubbiamente spiega che, in tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di “rifugiato” o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione (cfr. Cass. 15.5.2019, n. 13079; cfr. Cass. 23.2.2018, n. 4455, secondo cui, in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza).

18. Su tale scorta, però, deve porsi in risalto che le ragioni di censura che segnatamente il quarto motivo di impugnazione, in tema di “umanitaria”, veicola, non si correlano compiutamente alla ratio decidendi in parte qua dell’impugnato dictum.

Da un lato, il tribunale calabrese ha evidenziato che il ricorrente non aveva fornito allegazione di peculiari situazioni di vulnerabilità atte a giustificare il riconoscimento della protezione residuale e che non esplicava rilievo a tal fine la situazione generale della (OMISSIS).

Dall’altro, il ricorrente adduce con il quarto mezzo che il tribunale non ha tenuto conto né della situazione di violenza generalizzata esistenza nell'(OMISSIS) né delle sue precarie condizioni economiche né delle condizioni di estrema povertà della (OMISSIS).

19. Ebbene, in questi termini, va ribadito, certo, che la natura residuale ed atipica della protezione umanitaria implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione (cfr. Cass. (ord.) 7.8.2019, n. 21123).

E nondimeno, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, è necessario che chi invochi tale forma di tutela, alleghi in giudizio – il che non è avvenuto nella fattispecie, propriamente con il quarto motivo – fatti specifici, ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione cosiddetta “maggiore” (cfr. Cass. (ord.) 7.8.2019, n. 21123; Cass. (ord.) 31.3.2020, n. 7622).

20. In ogni caso non può non rimarcarsi che il ricorrente sollecita questa Corte al riesame di talune circostanze – le sue precarie condizioni economiche, l’assenza di legami parentali in (OMISSIS) e di rapporti con la madre – rilevanti sul piano del giudizio “di fatto” inevitabilmente postulato dalla valutazione comparativa, caso per caso, necessaria ai fini del riscontro della condizione di “vulnerabilità” – e soggettiva e oggettiva – del richiedente.

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

21. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese va pertanto assunta.

22. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. Seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 7 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

 

 

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