Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28888 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2020, (ud. 12/11/2020, dep. 17/12/2020), n.28888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12452-2020 proposto da:

H.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati MAURIZIO LAMBERTI, PAOLO CAMPAGNA;

– ricorrente –

contro

PROCURA GENERALE presso la CORTE D’APPELLO di GENOVA, PROCURA

GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1/2020 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 07/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

La Corte di appello di Genova, con il decreto in epigrafe indicato, ha respinto il reclamo proposto avverso il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Genova che aveva rigettato la richiesta avanzata da H.K., cittadino albanese nella qualità di genitore dei minori Ha.Kl., n. (OMISSIS)), Ha.Ke. (n. (OMISSIS)) e H.K. (n. (OMISSIS)), tutti nati a (OMISSIS) ad essere autorizzato a permanenza in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, nell’interesse dei minori.

La Corte di appello, richiamati i principi elaborati in sede di legittimità, ha affermato che non sussistevano esigenze di salute della minore Kl. (sofferente di congiuntivite cronica) che potessero essere transitoriamente salvaguardate dalla permanenza in Italia del padre, atteso che la madre aveva dichiarato di essere disoccupata e di dedicarsi interamente alla cura dei minori; che non era emerso nemmeno un radicamento in Italia in Italia, nonostante il dedotto lungo tempo di permanenza irregolare in Italia, atteso che i componenti della famiglia non conoscevano ancora adeguatamente la lingua italiana e non risultavano legami socio/culturali con il Paese ospitante, e che la minore Kl. frequentava la scuola con profitto compromesso proprio dalla scarsa conoscenza della lingua. Ha concluso, osservando che entrambi i coniugi erano privi di attività lavorativa di idonei mezzi di sostentamento.

Avvero il decreto il padre ha proposto ricorso per cassazione con quattro mezzi. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Genova non si è costituito.

Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c..

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorrente articola quattro motivi, tutti ricondotti alla medesima denuncia, cioè la violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 132c.p.c., n. 4, e dell’art. 111 Cost., – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, sostenendo che la Corte di appello ha violato il principio secondo il quale il Giudice deve rispettare le regole del processo e deve porre quali fondamentali premesse logiche della sua decisione finale le norme sostanziali applicabili ed osservare “il giusto processo”.

2. Il primo motivo, con il quale il ricorrente sostiene che la pronuncia reiettiva è stata motivata in ragione della condotta penalmente rilevante del padre (condannato a tredici anni in primo grado in via ancora non definitiva per reati inerenti di spaccio di stupefacenti), è infondato, perchè tale circostanza è descritta nel provvedimento, ma non è posta a base del rigetto del reclamo, come si evince dal passaggio motivazionale decisivo introdotto da “Ritenuto: che il reclamo sia infondato… (fol. 2 del provvedimento impugnato), ove non vi alcuna menzione della condanna e non se ne traggono conseguenze.

3.1. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole che la Corte di appello si sia soffermata solo sulla posizione di Kl. ed abbia omesso di considerare la famiglia nel suo complesso, caratterizzata dalla presenza di tre figli minori in età scolare primaria ed abbia escluso la ricorrenza di gravi motivi ostativi connessi con lo sviluppo dei figli minori, omettendo di effettuare una valutazione prognostica riguardante il pericolo di danno grave ed irreparabile per lo sviluppo psico/fisico dei minori.

3.2. Con il terzo motivo il ricorrente critica la statuizione con la quale la Corte territoriale ha escluso che le esigenze di salute della minore Kl. potessero essere transitoriamente salvaguardate dalla permanenza in Italia dal padre, con ciò violando il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, e il diritto all’unità familiare.

3.3. Con il quarto motivo il ricorrente critica la statuizione impugnata, laddove la Corte di appello ha escluso il radicamento in Italia della famiglia, contraddicendo altre emergenze, quali la circostanza che i tre figli erano nati in Italia ed entrambi i genitori avevano lavorato in Italia, sia pure in tempi diversi.

3.4. I motivi secondo, terzo e quarto, da trattarsi congiuntamente per connessione, sono fondati e vanno accolti in applicazione del principio secondo il quale “Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.” (Cass. n. 9105 del 07/04/2017; Cass. n. 20921 del 05/08/2019; Cass. n. 13248 del 30/06/2020).

3.5. Va ricordato che il D.Lgs. cit., art. 31, comma 3, prevede “3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L’autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.”.

Come puntualizzato da questa Corte l’autorizzazione alla permanenza o all’ingresso temporaneo in Italia, prevista dalla normativa in esame costituisce una misura incisiva a tutela e a protezione del diritto fondamentale del minore a vivere con i genitori, mentre l’interesse del familiare ad ottenere tale autorizzazione riceve tutela in via riflessa, ovvero nella misura in cui sia funzionale a salvaguardare lo sviluppo psicofisico del minore, che è il bene giuridico protetto dalla norma nonchè la ragione unica del provvedimento autorizzatorio (Cass. Sez. U. n. 15750 del 12/6/2019, par. 4).

Inoltre, secondo l’orientamento di questa Corte correttamente rammentato dalla stessa Corte di appello – la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall’art. 31 cit., non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico, deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare (Cass. Sez. U. n. 21799/2010).

In altri termini, i “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico” cit. ex art. 31, comma 3, sono rappresentati da situazioni oggettivamente gravi comportanti una seria compromissione dell’equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della predetta misura autorizzativa. Pertanto, la norma in esame non si presta ad essere intesa come generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori, interpretazione che, proprio come affermato dalle Sezioni Unite con la pronuncia sopra citata, avrebbe l’effetto di superare e porre nel nulla la disciplina del ricongiungimento familiare “tutte le volte in cui per effetto dell’espulsione del genitore irregolare si realizzi la rottura dell’unità familiare comprendente un minore, muovendo dal presupposto che quest’ultima comporti per lui sempre e comunque un danno psichico”: ne conseguirebbe l’applicazione automatica dell’autorizzazione de qua, in tal modo trasformata da eccezione a regola (Cass. n. 9391 del 16/4/2018).

A ciò va aggiunto che, poichè le situazioni che possono integrare i “gravi motivi” di cui al citato art. 31 non si prestano ad essere catalogate o standardizzate e spettando al giudice di merito valutare le circostanze del caso concreto con particolare attenzione (Cass. n. 4197 del 21/02/2018), incombe sul richiedente l’autorizzazione l’onere di allegazione della specifica situazione di grave pregiudizio che potrebbe derivare al minore dall’allontanamento del genitore (Cass. n. 9391 del 16/4/2018 e Cass., n. 26710 del 10/11/2017), non essendo sufficiente la mera indicazione del pericolo di disgregazione familiare, della necessità di entrambe le figure genitoriali, o l’allegazione di un disagio in caso di rimpatrio insieme ai genitori o a causa dell’allontanamento di un genitore.

3.6. La pronuncia impugnata, pur richiamando i principi elaborati in sede di legittimità, risulta in concreto motivata in maniera apparente perchè indica gli elementi acquisiti ma senza un’approfondita disamina logica e giuridica degli stessi, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

Invero non può condividersi l’esclusione della ricorrenza dei “gravi motivi”, che costituiscono l’imprescindibile presupposto per l’adozione del provvedimento, in ragione del carattere cronico della malattia di cui soffre la bambina.

Poichè i “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico” cit. ex art. 31, comma 3, sono rappresentati da situazioni oggettivamente gravi comportanti una seria compromissione dell’equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della predetta misura autorizzativa, il giudice del merito è tenuto a valutare in modo complessivo che tenga conto delle concrete interrelazioni tra le stesse, le circostanze di fatto emerse concernenti la situazione personale del minore, la vita familiare ed il radica mento in Italia.

In particolare, nel caso in esame, dovevano essere considerate complessivamente la circostanza che i minori erano più di uno (e, a dire del ricorrente, prossimi ad aumentare di numero), che tutti i minori erano nati in Italia, la giovane età della minore affetta da patologia e le difficoltà riscontrate della stessa nel percorso scolastico, la ridotta età dei minori che richiedevano un impegno accudente, le difficili condizioni economiche della numerosa famiglia, incise anche dalla cure mediche.

La Corte di appello ha, invece, esaminato partitamente le emergenze processuali senza che sia nemmeno evincibile sulla base di quale ragionamento abbia ritenuto di valorizzare, per escludere la ricorrenza dei “gravi motivi connessi allo sviluppo psico/fisico dei minori”, la circostanza che la madre abbia dichiarato di dedicarsi interamente ai figli, ritenendo implicitamente conciliabile tale impegno con la ugualmente accertata mancanza di idonei mezzi di sostentamento della famiglia, destinata a veder drasticamente ridotto il novero delle persone idonee al lavoro in caso di allontanamento del padre.

4. In conclusione vanno accolti i motivi secondo, terzo e quarto, infondato il primo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Genova in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

– Accoglie i motivi secondo, terzo e quarto del ricorso, infondato il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Genova in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese;

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

 

 

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