Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28888 del 08/11/2019
Cassazione civile sez. VI, 08/11/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 08/11/2019), n.28888
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13872-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato PAPA MALATESTA
ALFONSO MARIA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
BEHARE IVAN FRANCESCO;
– controricorrente –
contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la
sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso
dagli avvocati FABBI RAFFAELA, FRASCONA’LORELLA;
– controricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati
MARITATO LELIO, SGROI ANTONINO, VITA SCIPLINO ESTER ADA, MATANO
GIUSEPPE, D’ALOISIO CARLA, DE ROSE EMANUELE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1842/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 03/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE
MARGHERITA MARIA.
Fatto
RILEVATO
Che:
La Corte di appello di Milano con la sentenza n. 1842/2017, dichiarava estinti per prescrizione i crediti relativi alla intimazione di pagamento n. (OMISSIS) ed alle sottese cartelle di pagamento emesse nei confronti di M.M..
La corte territoriale aveva ritenuto che, in applicazione del principio sancito dalla sentenza delle sezioni Unite n. 23397/2016, la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento determina la decadenza dall’impugnazione producendo la irretrattabilità del credito, ma non anche la conversione del termine di conversione breve di cinque anni, proprio dei crediti contributivi, nel termine decennale.
In ragione di tale principio trattandosi di cartelle notificate e non impugnate nei termini di legge, il credito ad esse relativo doveva considerarsi prescritto.
Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate Riscossione, succeduta ad Equitalia Servizi Riscossione spa, proponeva ricorso affidato a un motivo, cui resistevano con controricorso sia l’Inps, anche quale procuratore speciale di SCCI spa, che il Malacarne e l’Iail (con separati controricorsi). Con successiva memoria l’Agenzia delle Entrate Riscossione rilevava che nelle more del giudizio era intervenuto il D.L. n. 119 del 2018 convertito in L. n. 136 del 2018, che aveva disposto, all’art. 4, lo stralcio dei debiti sino a mille Euro affidati agli agenti della riscossione tra il 2000 ed il 2010. Nel caso in esame, trattandosi di debiti così connotati, chiedeva quindi che fosse dichiarata cessata la materia del contendere.
M.M. depositava memoria.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
Risulta preliminare rilevare che nelle more del giudizio è intervenuto il D.L. n. 119 del 2018, art. 4, convertito in L. n. 136 del 2018, dispositivo, dello stralcio dei debiti, sino a mille Euro, affidati agli agenti della riscossione tra gli anni 2000 e 2010. I debiti oggetto della intimazione impugnata e delle sottese cartelle, come anche indicato in memoria dalla agenzia delle entrate, hanno un valore così contenuto e sono riferite al periodo considerato e pertanto sono assoggettati allo stralcio disposto.
Questa Corte ha chiarito che “allorchè, nel giudizio di legittimità, intervenga una transazione od altro fatto che determini la cessazione della materia del contendere, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo venuto meno l’interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia nel merito dell’impugnazione (sin da Cass., sez. un., 18 maggio 2000, n. 368 ed ord., sez.un., 26 luglio 2004, n. 14059; e quindi, e multis, 20 gennaio 2011, n. 1344; 13 luglio 2009, n. 16341; 5 agosto 2008, n. 21122; 15 marzo 2007, n. 6026; 30 giugno 2006, n. 15113; 24 giugno 2005, n. 13565; 27 gennaio 2003, n. 1205 e da ultimo Cass.n. 23623/2014). Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
La presenza di ius superveniens determina la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019