Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28887 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2020, (ud. 12/11/2020, dep. 17/12/2020), n.28887

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11066-2020 proposto da:

M.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO OPPEDISANO;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI REGGIO CALABRIA;

– intimato –

avverso il decreto n. 776/2019 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositato il 12/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

La Corte di appello di Reggio Calabria, con il decreto in epigrafe indicato, ha parzialmente accolto il reclamo proposto avverso il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria che aveva rigettato la richiesta avanzata da M.N. e E.B.S., cittadini marocchini nella qualità di genitori dei minori M.M.A. (n. (OMISSIS)), M.R. (n. (OMISSIS)) e Mo.Ma. (n. (OMISSIS)), tutti nati a (OMISSIS) ad essere autorizzati alla temporanea permanenza in Italia per un ulteriore periodo ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, nell’interesse dei minori.

La Corte di appello, richiamati i principi elaborati in sede di legittimità, ha affermato sulla scorta dei dati acquisiti, che sarebbe stato destabilizzante per i tre minori l’improvviso allontanamento di entrambi i genitori, così come il rientro in un Paese loro estraneo (il Marocco) da loro solo visitato e mai vissuto come proprio, rimarcando che i minori erano nati in Italia, parlavano e si relazionavano come italiani ed erano tutti scolarizzati. Ha ritenuto pertanto sussistente la circostanza eccezionale che consentiva di autorizzare la sola E.B.S. a restare in Italia per accudire la prole per un periodo di due anni a partire dal deposito dell’istanza in data 13/5/2019, posto che era la sola ad avere una stabile occupazione lavorativa ed a mantenere i minori.

Ha respinto invece il reclamo proposto da M.N. perchè questi già in passato aveva perso il permesso ottenuto, demeritando la sua permanenza in Italia anche per ragioni di giustizia e facendo rientro in Marocco.

Avvero il decreto il padre ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria non si è costituito.

Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, nonchè la contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio per avere la Corte di appello interpretato la norma suddetta come eccezionale ed applicabile ai soli casi di situazioni di estremo pericolo per la salute psicofisica del minore; si denuncia inoltre la violazione e/o falsa applicazione del cit. art. 31, comma 3, in combinato disposto con gli artt. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 27, 28, 29, 30 Convenzione di New York; dell’art. 16.3 Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, dell’art. 8 CEDU, dell’art. 30 Cost., per avere il giudice negato tutela all’unità familiare, intesa come diritto primario sia nel diritto interno che negli strumenti internazionali.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in merito all’esistenza di precedenti penali definitivi e non, quale causa giustificante il diniego della richiesta autorizzazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, comma 3.

2.1. I motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono fondati e vanno accolti.

2.2. Come questa Corte ha già affermato, “In tema di autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del genitore del minore, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, non può essere interpretato in senso restrittivo, tutelando esso il diritto del minore ad avere rapporti continuativi con entrambi i genitori anche in deroga alle altre disposizioni del decreto, sicchè la norma non pretende la ricorrenza di situazioni eccezionali o necessariamente collegate alla sua salute, ma comprende qualsiasi danno grave che potrebbe subire il minore, sulla base di un giudizio prognostico circa le conseguenze di un peggioramento delle sue condizioni di vita con incidenza sulla sua personalità, cui egli sarebbe esposto a causa dell’allontanamento dei genitori o dello sradicamento dall’ambiente in cui è nato e vissuto, qualora segua il genitore espulso nel luogo di destinazione; ne consegue che le situazioni che possono integrare i “gravi motivi” di cui al citato art. 31, non si prestano ad essere catalogate o standardizzate, spettando al giudice di merito valutare le circostanze del caso concreto con particolare attenzione, oltre che alle esigenze di cure mediche, all’età del minore, che assume un rilievo presuntivo decrescente con l’aumentare della stessa, e al radicamento nel territorio italiano, il cui rilievo presuntivo è, invece, crescente con l’aumentare dell’età, in considerazione della prioritaria esigenza di stabilità affettiva nel delicato periodo di crescita.”. (Cass. n. 4197 del 21/02/2018).

2.3. Nel caso di specie, la Corte di appello pur avendo già compiuto un giudizio prognostico circa le conseguenze di un peggioramento delle condizioni di vita dei minori con incidenza sulla loro personalità, cui sarebbero stati esposti a causa dell’allontanamento dei genitori o dello sradicamento dall’ambiente in cui sono nati e vissuti, qualora avessero seguito il genitore espulso nel luogo di destinazione, tanto da autorizzare la temporanea permanenza in Italia della madre, non ha dato alcuna giustificazione sull’esclusione del padre, limitandosi a riferire che il padre “in passato ha perso il permesso demeritando la sua permanenza in Italia anche per ragioni di giustizia” senza svolgere alcuna specifica comparazione rispetto al disagio psico/fisico grave dei minori già accertato e senza fornire alcuna spiegazione sulla prevalenza di generiche “ragioni di giustizia” e del “demerito” rispetto all’interesse preminente dei minori.

Giova rimarcare che questa Corte ha affermato, con principi cui si intende dare seguito, che “In tema di autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero che si trova nel territorio italiano, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, il diniego non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all’ingresso o al soggiorno dello straniero; nondimeno la detta condanna è destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta ed attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e può condurre al rigetto della istanza di autorizzazione all’esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l’interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, attribuisce valore prioritario ma non assoluto.” (Cass. Sez. U. n. 15750 del 12/06/2019) e che “Nel giudizio avente ad oggetto l’autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero, del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, comma 3, la sussistenza di comportamenti del familiare medesimo incompatibili con il suo soggiorno nel territorio nazionale deve essere valutata in concreto attraverso un esame complessivo della sua condotta, al fine di stabilire, all’esito di un attento bilanciamento, se le esigenze statuali inerenti alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale debbano prevalere su quelle derivanti da gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, cui la norma conferisce protezione in via primaria.” (Cass. n. 14238 del 04/06/2018).

La decisione impugnata non è si è conformata a tali principi nell’escludere il padre dal riconoscimento della temporanea autorizzazione e la decisione va cassata.

3. In conclusione il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

PQM

– Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Reggio Calabria in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese;

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

 

 

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