Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28886 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2020, (ud. 12/11/2020, dep. 17/12/2020), n.28886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4022-2020 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIAGRAZIA CARUSO;

– ricorrente –

contro

G.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO LIUZZO SCORPO;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 650/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 08/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

E’ stata promosso d’ufficio il procedimento di correzione di errore materiale in relazione alla statuizione sulle spese contenuta nel dispositivo della ordinanza n. 650 del 14/1/2019 di questa Corte, resa tra il ricorrente M.G. e la controricorrente G.S., laddove è detto “Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00=, oltre Euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge.”.

Segnatamente la controricorrente G., a favore della quale è stata pronunciata la condanna alle spese emessa nei confronti di M., era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato in vista del giudizio di legittimità con Delib. del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania 6 giugno 2017, di guisa che il soccombente doveva essere condannato al pagamento delle spese di lite a favore dell’Erario.

Le parti sono rimasti intimate.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

La correzione di errore materiale è ammissibile e va accolta, in quanto trova applicazione il principio secondo il quale “La parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello stato, se condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa, deve effettuare il versamento in favore dello Stato, sicchè, ove esso venga disposto, erroneamente, in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato, il dispositivo della sentenza può essere corretto mediante il procedimento di cui all’art. 287 c.p.c.” (Cass. n. 15817 del 12/06/2019).

Invero la controricorrente G. risulta essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con il decreto depositato agli atti del giudizio di cassazione e conclusosi con l’ordinanza n. 650/2019; con il dispositivo di tale ordinanza, il pagamento delle spese processuali è stato disposto a carico del ricorrente in quella sede e in favore di G., risultata vittoriosa in quel giudizio di legittimità, anzichè, per evidente mero errore, in favore dello Stato, come disposto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 133.

Ne consegue che, in accoglimento della richiesta, deve disporsi, a norma degli artt. 391-bis e 380-bis c.p.c., la correzione del dispositivo della più volte richiamata ordinanza come dal seguente dispositivo.

Non vi è luogo per provvedere sulle spese di questo procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213; Cass., ord., 4/01/2016, n. 14; Cass., sez. un., ord., 28/02/2017, n. 5061).

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

PQM

– Dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 650/2019, depositata in data 14 gennaio 2019, sia corretto aggiungendo, dopo “Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00=, oltre Euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge.”, le seguenti parole: “Dispone che il pagamento delle spese del giudizio di cassazione così liquidate sia eseguito a favore dello Stato.”, fermo il resto;

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52;

– Manda alla Cancelleria per annotazioni ed adempimenti.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

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