Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28886 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. II, 12/11/2018, (ud. 03/05/2018, dep. 12/11/2018), n.28886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18810-2014 proposto da:

M.C., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA

DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato ADA DE MARCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato WALTER LANDI;

– ricorrente –

contro

MA.RO., ((OMISSIS)), rappresentata e difesa dagli avvocati POMPEO

FALCO e ANGELO FALCO, giusta procura speciale Rep. n. (OMISSIS) per

Notaio Mu.Lu.;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 2169/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/05/2018 dal Consigliere ELISA PICARONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Oggetto del ricorso è la sentenza della Corte d’appello di Napoli, depositata il 29 maggio 2013, ha parzialmente accolto l’appello principale proposto da Ma.Ro. avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1039 del 2006, e nei confronti di M.C..

1.1. Il giudizio di primo grado era stato introdotto da Ma.Ro., proprietaria di immobili confinanti con quelli di proprietà della germana M.C., situati in (OMISSIS), pervenuti ad entrambe per donazione e contestuale divisione con atto del 31 marzo 1977. L’attrice aveva agito per ottenere la condanna della convenuta alla rimozione di opere in assunto abusive.

La convenuta aveva contestato la pretesa e, in via riconvenzionale, aveva domandato a sua volta la rimozione delle auto lasciate in sosta nell’androne e la consegna delle chiavi o del telecomando del portone principale per esercitare il diritto di passaggio attraverso l’androne di proprietà dell’attrice, oltre all’eliminazione di opere abusive e al risarcimento del danno.

1.2. Il Tribunale aveva accolto parzialmente le domande delle parti; in particolare, con riferimento alla domanda riconvenzionale, aveva accertato che l’androne del palazzo non poteva essere utilizzato per sosta e parcheggio di autoveicoli, in assenza di autorizzazioni, e condannato Ma.Ro. a lasciare uno spazio di almeno due metri per l’esercizio della servitù di passaggio pedonale, costituita con il rogito di divisione a favore dei beni della germana.

2. La Corte d’appello, per quanto ancora di rilievo in questa sede, ha accolto il gravame proposto da Ma.Ro. e riformato la sentenza di primo grado con riferimento all’uso dell’androne e all’ampiezza del passaggio pedonale oggetto della servitù.

2.1. Secondo la Corte territoriale, il diritto della proprietaria dell’androne ad utilizzare tale spazio nel modo ritenuto più opportuno, e quindi anche come autorimessa, incontrava soltanto il limite del rispetto della servitù di passaggio pedonale, che non poteva essere reso più incomodo. Nel rapporto tra proprietari del fondo dominante e servente era irrilevante l’accertata mancanza di autorizzazione alla sosta-parcheggio di autoveicoli, e non erano ammissibili, in quanto nuove, le argomentazioni relative alla pericolosità di un tale uso dell’androne. La stessa Corte ha riformato la decisione del Tribunale anche con riferimento all’ampiezza del passaggio pedonale, ritenendo sufficiente lo spazio corrispondente all’ampiezza del portoncino d’ingresso, di circa 0,76 metri.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso M.C. sulla base di due motivi. Ma.Ro. si è costituita con deposito di procura notarile. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

1.2. Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1063,1064 e 1065 c.c., e si contesta che la Corte d’appello non ha accertato il contenuto della servitù di passaggio nell’adrone di proprietà di Ma.Ro., con riferimento sia all’ampiezza del passaggio sia alle modalità di accesso all’androne, se attraverso il portone principale o il portoncino. Ciò era avvenuto nel silenzio del titolo costitutivo della servitù di passaggio, e a fronte della specifica domanda proposta da M.C. di eliminazione delle cause di limitazione del suo diritto di passaggio. La conformazione del portoncino, ricavato nel portone principale ad un’altezza di trenta centimetri da terra, costituirebbe di per sè un ostacolo all’esercizio del diritto di passaggio, anche in ragione dell’età della ricorrente, originaria convenuta, la quale aveva formulato apposita domanda per ottenere la consegna delle chiavi o del telecomando per l’apertura del portone.

2. La doglianza è infondata.

2.1. Il tema della definizione del contenuto della servitù di passaggio non era stato posto sin dall’inizio della controversia, e quindi neppure poteva essere devoluto al giudice del gravame.

Oggetto di controversia era l’esistenza di limitazioni all’esercizio della servitù di passaggio, e la Corte d’appello ha escluso, con motivazione immune da censure, che l’uso dell’androne come autorimessa limitasse il passaggio pedonale.

La stessa Corte ha poi accolto il motivo di appello con il quale Ma.Ro. aveva contestato l’ultrapetizione in cui era incorso il Tribunale statuendo sulla necessità che, in disparte l’uso dell’androne come autorimessa, lo spazio da lasciare libero per il passaggio dovesse corrispondere almeno a due metri.

La decisione è corretta.

Come si è rilevato, nè l’accertamento dell’ampiezza del passaggio nè, a fortiori, quello delle modalità di accesso all’androne facevano parte del thema decidendum, e quindi occorreva ragionare nella prospettiva segnata dalla domanda riconvenzionale, della rimozione di ostacoli o limitazioni all’esercizio della servitù. Dopo aver escluso che la sosta di autoveicoli nell’adrone costituisse limitazione all’esercizio della servitù, la Corte d’appello ha ritenuto che, trattandosi di servitù pedonale, lo spazio corrispondente al varco di entrata dal portoncino, destinato per sua natura all’ingresso delle persone, dovesse ritenersi sufficiente all’esercizio della servitù, donde l’infondatezza della pretesa della convenuta, odierna ricorrente, di accedere dal portone, previa consegna di chiavi o telecomando.

3. Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 1067 c.c., comma 2, nonchè omesso esame circa il fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, costituito dal cambiamento di destinazione d’uso dell’androne, da luogo di transito per l’accesso agli appartamenti posti ai piani superiori del fabbricato ad autorimessa.

4. La doglianza è infondata.

4.1. La Corte d’appello ha esaminato compiutamente la quaestio facti e ritenuto che l’uso dell’androne come autorimessa non produca la denunciata limitazione all’esercizio del diritto di passaggio.

Non sussiste, pertanto, nè l’omesso esame di fatto decisivo – cambio di destinazione d’uso dell’androne -, nè la denunciata violazione di legge.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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