Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28885 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2020, (ud. 12/11/2020, dep. 17/12/2020), n.28885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 518-2020 proposto da:

C.N., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 8,

presso lo studio dell’avvocato CRISTINA LAURA CECCHINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato CONSUELO FEROCI;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI

ANCONA, PROCURA GENERALE PRESO LA CORTE D’APPELLO DI ANCONA;

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 84/2019 della CORTE DI APPELLO di ANCONA,

depositato l’01/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI

LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

La Corte di appello di Ancona, con il decreto in epigrafe indicato, ha confermato il provvedimento del Tribunale per i Minorenni delle Marche che aveva rigettato la richiesta avanzata da C.N., cittadina moldava madre della minore C.A.C. (n. in Moldavia il (OMISSIS)) ad essere autorizzata alla temporanea permanenza in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, nell’interesse della minore.

All’uopo la richiedente aveva rappresentato di essere venuta in Italia, ospite di amici, quando la figlia aveva quattro anni, che la figlia frequentava la scuola primaria in (OMISSIS), dove si erano sistemate, con profitto; che, in caso di diniego dell’autorizzazione l’espulsione della madre – unico genitore accudente – avrebbe comportato anche l’espulsione della minore in età scolare ed aveva paventato che in Moldavia la famiglia avrebbe vissuto in miseria ed in abbandono.

La Corte di appello, richiamati i principi elaborati in sede di legittimità, ha affermato sulla scorta dei dati acquisiti, che quanto affermato dalla madre circa la prolungata permanenza in Italia del nucleo familiare non trovava conferma, giacchè risultava, nei confronti della madre, un controllo in transito il 16/6/2018 presso gli arrivi internazionali dell’aeroporto di Ciampino e non vi erano dati oggettivi dai quali dedurre un consolidamento delle condizioni di vita della minore nel territorio italiano per il periodo precedente al giugno 2018, per cui era da ritenere che fino al 2018 la stessa era vissuta nel Paese natio. Ne deduceva che scarsi erano gli elementi di giudizio circa la possibili conseguenze in caso di cambiamento del sistema di vita e che non si ravvisavano gli elementi legittimanti l’accoglimento della richiesta.

Avvero il decreto la madre ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona non si sono costituiti.

Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, in particolare sull’interpretazione del concetto di “gravi motivi” in senso restrittivo, contrastante con la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. U n. 21779/2010) e sostiene che la Corte territoriale non ha compiuto il giudizio prognostico circa le conseguenze della mancata autorizzazione per la minore considerando i seguenti elementi: la minore di nove anni è in età scolare; vive in Italia da quasi due anni; si è adattata a vivere in Italia; in patria era stata abbandonata dal padre; da quando è tornata in Italia ha sempre vissuto con la madre; non concedere l’autorizzazione alla madre comporterebbe l’espulsione di fatto della minore.

Si duole che la Corte di appello abbia respinto il reclamo in considerazione della mancanza di patologie attuali e di pregiudizio per la minore.

1.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione del T.U. Immigrazione, art. 19, in particolare in relazione all’art. 9 e ss. della Convenzione dei Diritti del Fanciullo di New York, ratificata con L. n. 176 del 1991; la violazione del divieto di espulsione dei soggetti minori e del diritto all’unità familiare. Sostiene che il diniego dell’autorizzazione ex art. 31, comma 3, cit. si tradurrebbe in un’espulsione di fatto del minore.

1.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione del T.U. Immigrazione, art. 31, e la carenza e la illogicità della motivazione, laddove la statuizione impugnata afferma che non vi sarebbero i presupposti per l’accoglimento dell’istanza. Lamenta la mancata effettuazione del giudizio prognostico in ordine alla sussistenza in prospettiva di un danno grave ed irreparabile allo sviluppo psico-fisico della minore.

2.1. I motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione, vanno accolti.

2.2. Va qui ribadito, come di recente affermato da questa Corte “che i minori non sono espellibili “salvo il diritto di seguire il genitore o l’affidatario espulsi” (art. 19 comma 2, lett. a) e che, conseguentemente, la valutazione prognostica prevista dal paradigma normativo contenuto nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, non può essere fondata come nel caso di specie, esclusivamente sul giudizio riguardante la configurabilità o l’assenza di effetti lesivi conseguenti all’allontanamento del minore dal territorio italiano unitamente ai genitori. Seguire il padre o la madre od entrambi è un diritto che non può, se non per effetto di una lettura, contra jus, del divieto di espulsione, trasformarsi nella decisiva ratio decidendi dell’allontanamento coattivo del genitore che richiede un titolo di soggiorno, in quanto la tutela prevista nell’art. 31, comma 3, si fonda sull’opposto presupposto dell’esistenza del diritto del minore alla permanenza sul nostro territorio senza perdere, ancorchè soltanto a determinate condizioni, la relazione genitoriale con il cittadino straniero che sia sfornito di un titolo di soggiorno. Il legislatore, nel citato art. 31, comma 3, definisce con chiarezza qual’è la valutazione da svolgere. Essa ha ad esclusivo oggetto l’accertamento del pregiudizio (“il grave disagio”) sullo sviluppo psico fisico del minore dovuto all’allontanamento coattivo del genitore dal territorio italiano, da valutare mediante il parametro elaborato dall’intervento nomofilattico delle S. U. con le pronunce n. 21799 e 21803 del 2010. La tutela prevista si fonda proprio sul diritto del minore a non lasciare il territorio italiano. Hanno chiarito le S.U. che deve essere sempre svolta una valutazione prognostica che non richiede l’esistenza di condizioni di emergenza o di circostanze contingenti od eccezionali strettamente collegate alla salute del minore, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave con la precisazione che deve trattarsi di situazioni di non lunga ed indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che si concretino in eventi traumatici e non prevedibili non rientranti nel normale disagio dovuto al rimpatrio di un familiare. 5.Ne consegue che la valutazione relativa al radicamento del minore sul territorio italiano non può e non deve esaurire il giudizio prognostico così come richiesto dalle Sezioni Unite, altrimenti costituendo una violazione grave del divieto di espulsione, ritenuto dal legislatore un corollario del preminente interesse del minore, secondo i principi della Convenzione di New York del 20/11/89 ratificata con L. 27 maggio 1991, ribaditi nell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Tale aspetto può essere preso in esame soltanto come elemento integrativo concorrente alla formulazione della prognosi (positiva o negativa) di grave disagio psico-fisico per il minore, la quale, tuttavia, deve fondarsi, indefettibilmente, quanto all’an, sull’accertamento, secondo un giudizio probabilistico, del nesso causale tra l’allontanamento della figura genitoriale priva del titolo di soggiorno ed i verosimili effetti pregiudizievoli sull’equilibrio psico-fisico del minore dovuti a tale evento.” (così in motivazione, Cass. n. 15642 del 22/07/2020).

Ne consegue che, nella specie, la mancanza di una complessiva pregiudiziale valutazione prognostica inficia anche gli altri indicatori che hanno condotto la Corte territoriale al rigetto della domanda. In particolare non conforme al paradigma sopra delineato si rivela la mancata valutazione della circostanza che la minore è accudita dalla sola madre, che la mantiene lavorando in Italia, è ancora piccola ed è scolarizzata.

3. In conclusione il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

PQM

– Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese;

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA