Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28885 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. II, 12/11/2018, (ud. 07/03/2018, dep. 12/11/2018), n.28885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7970-2013 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO TRIESTE

109, presso lo studio dell’avvocato DONATO MONDELLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MICHELE MONDELLI;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA

RICCI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO

ANGELO CILIBERTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1350/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 18/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2018 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MONDELLO Donato, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il ricorrente D.M. aveva proposto opposizione al decreto emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Foggia che gli ingiungeva il pagamento di Euro 26.500 in favore di B.G., sulla base di un assegno bancario di pari importo ceduto a quest’ultimo, quale compenso delle prestazioni professionali da questi esperite in favore delle società Centro del Mobile di D. D. e C. e Hotel D. s.a.s., di cui il sottoscrittore del titolo sarebbe stato socio; proponendo l’opposizione il ricorrente disconobbe la sottoscrizione apposta sull’assegno e inoltre dedusse che ogni pretesa creditoria avrebbe dovuto essere avanzata nei confronti delle due società; l’opposto si costituì confermando di aver svolto l’attività professionale, di aver avuto rapporti unicamente con il ricorrente, che aveva agito in nome e per conto delle società, che l’assegno posto alla base del ricorso monitorio gli era stato personalmente consegnato dal ricorrente e costituiva promessa di pagamento ex art. 1988 c.c.

Il Tribunale ha rigettato l’opposizione (alla luce di una deposizione testimoniale era risultato provato che il ricorrente era cliente di B. e aveva pagato sempre con assegni; pur in presenza di divergenze tra la consulenza tecnica d’ufficio e la consulenza tecnica di parte non vi erano i presupposti per discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, che aveva affermato l’autenticità della sottoscrizione dell’assegno).

2. Contro la sentenza è stato proposto appello principale da D., che chiedeva la riforma integrale della sentenza, e incidentale da B., che invocava una diversa regolamentazione delle spese, compensate dal giudice di primo grado.

La Corte d’appello di Bari – sulla base di “ragioni parzialmente diverse da quelle poste a fondamento della pronuncia appellata”, imperniando la pronuncia sulla qualificazione della consegna personale di una dichiarazione scritta quale promessa di pagamento e prescindendo dall’autenticità della sottoscrizione dell’assegno – con sentenza 18 dicembre 2012 n. 1350 ha rigettato l’appello principale e accolto l’incidentale, così condannando l’appellante al pagamento delle spese del primo grado.

3. Ricorre in cassazione D.M..

Resiste con controricorso B.G..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

a) Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 214 c.p.c. e ss., artt. 1987,1988 e 2702 c.c.: la Corte d’appello, nel qualificare la consegna di un assegno, privo di data e la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta, quale promessa di pagamento o ricognizione di debito ai sensi dell’art. 1988 c.c., non avrebbe considerato che “un assegno nullo non può valere come promessa di pagamento così come una dichiarazione che si assume con sottoscrizione apocrifa; la promessa di pagamento non produrrebbe alcun effetto obbligatorio nei confronti della parte che ha disconosciuto come propria la sottoscrizione apposta in calce al titolo; nessuna inversione dell’onere della prova avrebbe potuto derivarne; la paternità della dichiarazione discende solo ed esclusivamente dalla verificazione dell’autenticità della sottoscrizione e non dal contegno che viene tenuto dalla parte”. Il motivo non può essere accolto. Nella fattispecie in esame, in cui a seguito del disconoscimento della sottoscrizione dell’assegno da parte del ricorrente, in primo grado si è svolto il giudizio di verificazione che si è concluso con l’affermazione da parte del consulente tecnico d’ufficio dell’autenticità della sottoscrizione, il giudice d’appello, a fronte delle critiche sollevate dal ricorrente nei confronti delle operazioni del consulente d’ufficio, ha ritenuto di poter comunque prescindere dalla questione dell’autenticità della sottoscrizione. La Corte d’appello, partendo dal presupposto che la promessa di pagamento non necessita di forma scritta, ha ravvisato nella provata consegna personale di una dichiarazione riprodotta su supporto cartaceo una promessa di pagamento, “in quanto la consegna al creditore della dichiarazione a proprio nome non può che inequivocabilmente rendere palese la volontà, in capo al tradens, di assumere l’impegno riprodotto a suo nome sul supporto cartaceo, al pari di una dichiarazione d’impegno resa personalmente, ma oralmente dal debitore”. Il ragionamento seguito dal giudice d’appello non presenta i vizi denunciati dal ricorrente; esso, che vede nell’istituto di cui all’art. 1988 c.c. anzitutto una dichiarazione ricognitiva di un debito, è coerente con l’orientamento di questa Corte secondo cui “la ricognizione di debito, come qualsiasi altra manifestazione di volontà negoziale, può risultare anche da un comportamento tacito, purchè inequivoco, tale essendo il contegno che nessuno terrebbe se non al fine di riconoscersi debitore, e senza altro scopo se non quest’ultimo” (così Cass. 14993/2016); quanto poi all’assenza di data – contrariamente a quanto afferma il ricorrente – “l’assegno bancario privo di data di emissione, benchè nullo R.D. n. 1736 del 1933, ex art. 2, comma 1, vale come promessa di pagamento” (da ultimo, Cass. 20449/2016) e comunque il profilo – come precisa il giudice d’appello – non rileva, non entrando in gioco la qualificazione dell’assegno quale titolo di credito.

b) Il secondo e il terzo motivo sono tra loro strettamente connessi e vanno congiuntamente esaminati. Il secondo contesta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 errata applicazione degli artt. 1988 e 2313 c.c., il terzo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4: il ricorrente richiama l’orientamento di questa Corte secondo cui la promessa di pagamento, come la ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, comportando una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, per affermare (secondo motivo) che la prova contraria sarebbe emersa “a chiare lettere” e (terzo motivo) che “non soccorre nella fattispecie l’inversione dell’onere probatorio”, onore probatorio comunque soddisfatto dal ricorrente.

I motivi non possono essere accolti. La Corte d’appello (p. 15 della sentenza impugnata) riconosce infatti l’efficacia solo probatoria della dichiarazione, “che pur non costituendo fonte di obbligazione comporta l’inversione dell’onere della prova, a carico del debitore, in ordine all’insussistenza dell’obbligazione dedotta in giudizio”. Tale prova, dell’insussistenza dell’obbligazione, il giudice ritiene sulla base del suo, insindacabile in questa sede, apprezzamento degli elementi istruttori acquisiti che non sia stata raggiunta e che, anzi, risulti al contrario provato il rapporto sottostante la promessa di pagamento.

c) Il quarto motivo fa valere omessa motivazione su fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione agli artt. 112,115 e 116 c.p.c.: “il giudice d’appello ha ritenuto di non dover esaminare le doglianze” circa l’operato del consulente tecnico d’ufficio, doglianze che il ricorrente riespone a questa Corte.

Il motivo è inammissibile: esso si sostanzia nella riproposizione di osservazioni critiche nei confronti della verificazione dell’autenticità della sottoscrizione svoltasi in primo grado, osservazioni che il giudice d’appello non ha preso in considerazione perchè – cfr. supra sub a) – ha qualificato la consegna dell’assegno quale promessa di pagamento.

2. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 5.500, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda Civile, il 7 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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