Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28884 del 19/10/2021

Cassazione civile sez. II, 19/10/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 19/10/2021), n.28884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26208-2019 proposto da:

X.Z., rappresentata e difesa dall’avvocato FLAVIO GRANDE,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 6214/2019 del TRIBUNALE di

MILANO, depositato il 23/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

X.Z. – cittadina della (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Milano avverso la decisione della locale Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che aveva rigettato la sua istanza di protezione in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

La ricorrente deduceva d’essersi dovuta allontanare dal suo Paese – munita di regolare passaporto e visto – poiché perseguitata, assieme alla sua famiglia, per la sua fede – aderiva a (OMISSIS) non riconosciuta dalle Autorità -.

Il Tribunale rigettò il ricorso ritenendo non credibile il racconto della richiedente asilo; non concorrente in (OMISSIS) una situazione socio-politica connotata da violenza diffusa e non concorrenti elementi fattuali lumeggianti condizione di vulnerabilità ovvero d’integrazione sociale della richiedente asilo.

La X. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto reso dal Tribunale ambrosiano articolato su quattro motivi, illustrato anche con nota difensiva.

Il Ministero degli Interni, ritualmente, evocato, s’e’ costituito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto dalla X. risulta inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma è stata ricostruita ex Cass. SU n 7155/17 -.

Con il primo mezzo d’impugnazione la ricorrente deduce violazione del disposto ex art. 111 Cost, comma 4 e D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, poiché i Giudici lombardi non hanno espletato la valutazione della credibilità del suo racconto in armonia con la previsione legislativa portata nelle disposizione di legge denunziate siccome violate.

La censura appare generica poiché non si confronta in concreto con la puntuale argomentazione esposta dal Collegio ambrosiano che ha partitamente esaminato la situazione di persecuzione – effettivamente – posta in essere dalle Autorità (OMISSIS) verso la (OMISSIS), cui la ricorrente afferma di aderire, ma con altrettanto puntuale motivazione il Tribunale ha escluso che la X. sia aderente a detta Chiesa, soprattutto ponendo in risalto che non è a conoscenza degli elementi fondanti la religione (OMISSIS).

A fronte di detta partita motivazione, la ricorrente si limita ad apoditticamente denunziare il mancato rispetto delle regole legislative poste a disciplina del procedimento teso a valutare la credibilità del racconto reso dal richiedente asilo, supportando il suo argomento con richiami ad arresti giurisprudenziali ovviamente afferenti ad altre soggettive posizioni particolari ovvero lumeggianti regole di diritto astratte.

Con la seconda doglianza la X. deduce violazione del disposto ex art. 111 Cost., comma 4 ed D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 8 e 14, poiché il Tribunale non ha tenuto conto che, se vero il suo racconto, allora effettivamente la stessa è perseguitata per ragioni religiose.

La censura appare evanescente posto che postula la fondatezza del racconto dalla ricorrente reso, ma, una volta motivatamente escluso ciò, non concorre nemmeno in astratto il vizio denunziato.

Con la terza ragione di doglianza la X. lamenta sempre violazione di norme (art. 1112 Cos., comma 4, 2 e 19 Cost.) costituzionali in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 8, poiché il Collegio ambrosiano ha ritenuto non credibile il racconto circa le cause della conversione sulla scorta dell’osservazione che queste apparivano banali, ma un tanto collide con il diritto della persona di professare liberamente la fede religiosa che ritiene.

La censura appare generica ed inammissibile posto che, non solo non si confronta con l’articolata motivazione resa dal Tribunale che ha posto in evidenza i plurimi elementi logico-fattuali su cui fonda la sua statuizione – specie la circostanza che la X. non conosca i fondamenti della fede (OMISSIS) -, ma anche perché con l’argomento critico svolto propone mera tesi alternativa rispetto alla motivata statuizione del Tribunale.

Con il quarto mezzo d’impugnazione la X. lamenta omesso esame di fatto decisivo individuato nell’attestazione di appartenenza alla (OMISSIS) italiana.

Tuttavia, nello stesso argomento critico svolto, non solo si dà atto che il Tribunale ebbe ad esaminare e valutare detta certificazione, ma pure si lamenta – con evidente incongruità logico-giuridica – che la motivazione resa sul punto sia meramente apparente, così lumeggiando l’esistenza di vizio di nullità.

L’affermazione su cui risulta fondata la denunzia del dianzi ricordato vizio di nullità risulta, poi, meramente apodittica poiché non sostenuta da alcuna argomentazione critica logico-giuridica con conseguente inammissibilità.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità, stante che il controricorso depositato dell’Amministrazione evocata non palesa i requisiti minimi propri di detto atto processuale.

Concorrono in capo alla ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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