Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28884 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. II, 12/11/2018, (ud. 05/03/2018, dep. 12/11/2018), n.28884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12430/2015 proposto da:

G.G., rappresentalo e difeso dagli avvocati ANDREA

GIUGLIANO, BENITO ANTONIO ESPCSITO;

– ricorrente –

contro

COMUNE PORTICI, SAP S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 14076/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 27/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/03/2018 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

Fatto

G.G. proponeva opposizione innanzi al Giudice di Pace di Portici chiedendo l’annullamento del verbale di contestazione N. (OMISSIS), elevato per omessa esposizione del titolo di pagamento in area di sosta a pagamento ex art. 7 C.d.s., comma 1, lett. f;

Il ricorso veniva notificato al Comune di Portici ed alla SAP s.r.l., che rimanevano contumaci.

Il Giudice di Pace, pur avendo ravvisato in motivazione l’improcedibilità del ricorso, accoglieva l’opposizione e dichiarava non dovuta la pretesa sanzionatoria.

Proponeva appello il G., resistito dalla SAP s.r.l. che spiegava appello incidentale, mentre rimaneva contumace il Comune di Portici.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza depositata il 27.10.2014, accoglieva l’appello incidentale e riformando la sentenza del primo giudice, condannava G.G. al pagamento in favore della SAP s.r.l. della somma di Euro 47,20; rigettava l’appello principale proposto dal G. e regolava le spese di lite del doppio grado di giudizio secondo il principio della soccombenza.

Dichiarava che il G. non aveva interesse all’impugnazione perchè vittorioso nel giudizio di primo grado; riteneva fondata la pretesa della SAP s.r.l. sul rilievo che i verbali di accertamento sono atti di evasione tariffaria della sosta a pagamento, redatti ai sensi di un regolamento comunale adottato con Delib. C.C. Portici 27 luglio 2005, n. 44.

Condannava il G. alle spese di lite in favore della SAP sia in relazione al giudizio di primo grado, nel quale non si era costituita, che in relazione al giudizio d’appello.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso G.G. sulla base di otto motivi; sono rimasti intimati il Comune e la SAP s.r.l..

Diritto

Va preliminarmente esaminato il terzo motivo di ricorso, con il quale il G. deduce la violazione dell’art. 343 c.p.c. e art. 292 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 4, poichè la SAP, appellante incidentale nel giudizio di secondo grado, non ha proposto, nè notificato l’appello al Comune di Portici, che era contumace nel giudizio innanzi al Giudice di Pace.

Il motivo è fondato.

Giova a precisare che il G. ha impugnato il verbale di contestazione della sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, contestando la debenza della sanzione e chiedendo l’annullamento del verbale, elevato da personale dipendente della società concessionaria di un area adibita a parcheggio a pagamento, sulla base di un regolamento comunale.

Il Comune è legittimato passivo del giudizio di opposizione ed è stato ritualmente evocato in giudizio di primo grado; il giudizio d’appello doveva, pertanto svolgersi nei suoi confronti, quale litisconsorte sostanziale è processuale.

Dall’esame degli atti, consentiti a questa Corte, poichè viene in rilievo una violazione di carattere processuale, risulta che l’appello incidentale proposto dalla SAP s.r.l. non venne notificato al Comune ed erroneamente il giudice d’appello ne dichiarò la contumacia.

La non integrità del contraddittorio è rilevabile anche d’ufficio in qualsiasi stato e grado del procedimento e, quindi, anche in sede di giudizio di legittimità – nel quale la relativa eccezione può essere proposta, anche per la prima volta – nel solo caso in cui il presupposto e gli elementi di fatto posti a fondamento della stessa emergano di per sè dagli atti del processo di merito, senza la necessità di nuove prove e dello svolgimento di ulteriore attività. (Cassazione civile, sez. 2, 28/05/2012, n. 8494).

L’omessa integrazione del contraddittorio da parte del giudice d’appello, dando luogo ad un rilievo officioso, deve essere ricondotta alle inderogabili conseguenze di cui all’art. 331 c.p.c. e configura, pertanto, un’ipotesi di nullità della sentenza (Cassazione civile, sez. 3, 29/03/2018, n. 7788).

Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al terzo motivo e rinviato al Tribunale di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Restano assorbiti gli altri motivi.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia innanzi al Tribunale di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 5 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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