Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28883 del 19/10/2021

Cassazione civile sez. II, 19/10/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 19/10/2021), n.28883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26103-2019 proposto da:

A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 4,

presso lo studio dell’avvocato MARIO ANTONIO ANGELELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO MARIO PASQUALINO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2944/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.R. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Milano avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Monza, che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essere dovuto fuggire dal suo Paese poiché, attivista di associazione studentesca affiliata al partito d’opposizione, nel (OMISSIS) era stato aggredito da aderenti del partito avversario, sicché era espatriato alla volta della Grecia, da dove dopo un lustro, era giunto in Italia risultando il clima politico nei confronti dei migranti peggiorato in detto Paese.

Il Giudice monocratico ebbe a rigettare il ricorso ed il richiedente asilo propose gravame avanti la Corte d’Appello di Milano.

La Corte territoriale rigettò l’appello ritenendo non credibile il racconto reso dal richiedente asilo a motivazione del suo espatrio; insussistenti in concreto le condizioni previste dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) nel (OMISSIS); mentre in relazione alla domanda di protezione umanitaria riteneva non fornito elemento alcuno atto a lumeggiare la concorrenza di condizione di vulnerabilità e di apprezzabile inserimento sociale.

Il richiedente protezione ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte ambrosiana articolato su tre motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto da A.R. appare inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma è stata ricostruita ex Cass. SU n 7155/17 -.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2 e 3 ed D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 3 e 8 con riguardo alla valutazione della credibilità del suo racconto; omesso esame di un fatto decisivo, mancanza della motivazione, motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile; violazione artt. 167 e 215 c.p.c., omessa valutazione di circostanze decisive e motivazione illogica Violazione art. 1 convenzione di Ginevra del 1951, art. 8 Direttiva 2004/83CE; art. 3 Ceduartt. 113, 115 e 116 c.p.c.; art. 10 Cost, comma 3 e art. 32 Cost.

Già la promiscua proposizione di più, ed anche tra loro logicamente inconciliabili, e, vizi di legittimità lumeggia l’inammissibilità dell’articolato mezzo d’impugnazione mosso per carenza di specificità Cass. S.U. n. 7770/09 in difetto di loro partita, trattazione e precisa indicazione degli elementi logico-giuridici di collegamento; ma anche a voler esaminare l’argomentazione critica svolta la conclusione non muta.

Difatti l’argomentazione critica svolta a supporto del citato articolato mezzo d’impugnazione si incentra sull’analisi delle dichiarazioni, rese dal richiedente asilo, alla luce e della documentazione, dimessa già in sede amministrativa, e di rapporto Amnesty, che conferma l’esistenza di aggressioni di natura politica tra gli aderenti ai partiti opposti in (OMISSIS).

Tuttavia detta ricostruzione risulta meramente contrapposta alla valutazione dei medesimi dati fattuali siccome operata dalla Corte ambrosiana, la quale ha puntualmente messo in evidenza – come anche risulta dallo stesso ricorso – le ragioni di non credibilità e del racconto reso e di non affidabilità dei documenti prodotti, anche con specifico richiamo alle deduzioni sul punto già illustrate e dalla Commissione amministrativa e dal Tribunale.

Quindi il ricorrente con la doglianza svolta richiede a questa Corte di legittimità un inammissibile apprezzamento circa il merito della causa – Cass. sez. 1 n 25927/15 -.

Con la seconda ragione di doglianza il ricorrente deduce violazione delle norme D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 3,D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, ex artt. 3 e 8 con riguardo alla valutazione della sua credibilità, nonché D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) b), artt. 113, 115 e 116 c.p.c. e disposizioni costituzionali e convenzione EDU, difetto di motivazione.

In effetti l’argomentazione critica esposta si compendia nella ricostruzione astratta dell’istituto afferente la valutazione della credibilità e dell’integrazione istruttoria officiosa da parte del Giudice, per concludere apoditticamente che la Corte milanese non ebbe a rispettare detta normativa, senza un effettivo confronto con la motivazione definita “non appagante”, invece partitamente illustrata dal Collegio ambrosiano, siccome già ricordato nell’esaminare il primo motivo di ricorso.

La Corte distrettuale non aveva alcun onere di attivazione del suo potere istruttorio officioso previsto in materia poiché motivatamente ebbe a ritenere non credibile il racconto reso dall’ A. e non affidabili al riguardo i documenti dimessi – Cass. sez. 1 n 10286/20 -.

Con il terzo mezzo d’impugnazione l’ A. rileva violazione D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, ex art. 32, comma 3, ed D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 delle norme costituzionali (Ndr: testo originale non comprensibile) afferenti la valutazione delle prove, oltre a difetto di motivazione, in quanto la Corte milanese non ha proceduto all’esame della sua peculiare situazione anche alla luce delle migliori condizioni di vita acquisite in Italia rispetto alla situazione socio-economica esistente nel suo Paese.

La censura proposta appare inammissibile posto che si concretizza nella generica contestazione della valutazione operata dalla Corte ambrosiana, in specie con riguardo ai dati fattuali addotti a sostegno della prospettazione del suo inserimento sociale in Italia, anche in considerazione della migliore condizione socio-economica raggiunta rispetto a quella possibile nel suo Paese.

Viceversa il Collegio lombardo ha puntualmente esaminato le condizioni di salute dell’ A. – rilevando la guarigione dalle affezioni di cui soffriva – e messo in rilievo che, nonostante la permanenza da circa un quadriennio in Italia, non aveva ancora reperito lavoro stabile poiché le sue esperienze lavorative, quale domestico, erano state saltuarie.

Inoltre i Giudici milanesi hanno puntualmente valutato anche la condizione del richiedente asilo in caso di rimpatrio, evidenziando come lo stesso poteva in Patria contare sulla sua famiglia e come non concorrevano ragioni di sua vulnerabilità.

Pertanto l’argomento critico svolto nel ricorso appare scorrelato rispetto alla puntuale motivazione della Corte milanese, posto che si limita a genericamente lamentare un inadeguato apprezzamento della sua specifica condizione alla luce di tutti gli elementi rilevanti all’uopo senza una specifica confutazione della motivazione illustrata dai Giudici lombardi.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità stante che l’Amministrazione è rimasta intimata.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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