Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28883 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2020, (ud. 12/11/2020, dep. 17/12/2020), n.28883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34915-2019 proposto da:

D.P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

30, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA CAMICI, che lo

rappresenta ALBERTO FIGONE;

– ricorrente –

contro

G.I., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ENRICO GIUSEPPE BET;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI GENOVA;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 630/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositato il 12/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

D.P.M. propone ricorso per cassazione con quattro mezzi avverso il decreto della Corte di appello di Genova in epigrafe indicata che, decidendo nel procedimento promosso nei confronti di G.I. per conseguire una modifica della regolamentazione del diritto di visita della figlia minore A. (nata il (OMISSIS)), in riforma della decisione ampliativa del diritto assunta in primo grado, ha disposto che la frequentazione tra la minore ed il padre proseguisse con le modalità già stabilite nel precedente decreto del Tribunale di La Spezia del 19-27/6/2014, invitando le parti ad attuare un percorso di mediazione.

G. replica con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 337 ter c.c. e dell’art. 30 Cost.

Il ricorrente si duole che la Corte territoriale, riformando la decisione di primo grado ed avendo ritenuto di recepire le conclusioni del CTU – disattese in primo grado -, abbia mantenuto il regime di visita instaurato quando la minore aveva sei mesi, regime che escludeva il pernotto ed era giustificato dalla tenerissima età della bambina, e ritiene che ciò impedisca l’esercizio del diritto della minore alla bigenitorialità.

Sostiene che la conflittualità tra i genitori non può ostare all’attuazione dell’affidamento condiviso, nel caso già disposto, e lamenta che le ridotte modalità di visita inducano una condivisione solo formale dell’affidamento.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, e dell’art. 111 Cost., comma 6, lamentando la natura solo apparente della motivazione, laddove la Corte ligure, meramente aderendo alle apodittiche conclusioni del CTU, ha escluso la previsione dei pernottamenti presso il padre valorizzando negativamente alcuni comportamenti ritenuti immaturi e superficiali del D.P., segnatamente relativi alla mancata comunicazione alla G. ed al CTU della relazione sentimentale intrapresa con un’altra donna.

1.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 8 CEDU e dell’art. 117 Cost.

A parere del ricorrente, il regime di visita stabilito comporterebbe delle “restrizioni supplementari”, ostative alla creazione di una relazione strutturata con la minore in attuazione del diritto di quest’ultima alla bigenitorialità.

1.4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., lamentando la condanna al pagamento delle spese del reclamo posto a carico del padre.

2.1. I primi tre motivi, da trattarsi congiuntamente, perchè strettamente connessi sono fondati e vanno accolti.

Giova rammentare che la regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l’altro genitore (vedi, Cass. n. 22219 del 12/9/2018, in motivazione; Cass. n. 18131 del 26/7/2013) e che attiene al potere del giudice di merito stabilire le concrete modalità di esercizio del diritto di visita, che non sono sindacabili nelle loro specifiche articolazioni nel giudizio di legittimità, ove è invece possibile sollevare censure solo ove il giudice di merito si sia ispirato, nel disciplinare le frequentazioni del genitore non convivente con il minore, a criteri diversi da quello fondamentale dell’esclusivo interesse del minore, previsto dall’art. 155 c.c.

In particolare, nell’interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione (ex multis: Cass. n. 18817 del 23/09/2015; Cass. n. 11412 del 22/05/2014).

La lettura riservata dalla giurisprudenza di legittimità del superiore interesse della prole, atteso il preminente diritto del minore ad una crescita sana ed equilibrata, si è spinta a ritenere giustificata l’adozione, in un contesto di affidamento, di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, nell’apprezzato loro carattere recessivo rispetto all’interesse preminente del minore (Cass. 24/05/2018 n. 12954; Cass. 04/11/2013 n. 24683), che tuttavia devono essere adottati sulla scorta di una rigoroso controllo anche alla luce dei recenti arresti della Corte EDU.

Di recente, questa Corte ha avuto modo di chiarire, proprio in tema di “restrizioni supplementari” che “Pur dovendosi riconoscere all’autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, è comunque necessario un rigoroso controllo sulle “restrizioni supplementari”, ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all’art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori (Corte EDU 9.2.2017, Solarino c. Italia). Nell’interesse superiore del minore, infatti, deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione della prole.” (Cass. n. 9764 del 08/04/2019).

Nel caso di specie, la Corte di appello, tenendo conto della conflittualità tra i genitori e dando atto di aderire alle conclusioni raggiunte dalla CTU nel valutare le domande di riforma della decisione di primo grado, si è soffermata esclusivamente sul vissuto della G., relativo alle vicende risalenti – connesse al difficile concepimento, conseguente al fatto che il D.P. le aveva nascosto i suoi problemi di fertilità, e sul comportamento definito “superficiale” del D.P. che, in occasione dello svolgimento della CTU e delle attività istruttorie, aveva nascosto al CTU di avere intrapreso una nuova relazione sentimentale e fornito poi – dopo che la vicenda era stata rivelata dalla stessa bambina che ne era, in qualche modo, già a conoscenza – versioni contrastanti della situazione personale ed affettiva.

Non risulta invece alcun approfondimento rispetto al superiore interesse della minore ad una reale bigenitorialità da individuare nei termini innanzi precisati -, in particolare in merito alle dinamiche relazionali ed affettive padre/figlia, come sviluppatesi nel corso degli anni che hanno visto la neonata evolversi in bambina, ed alla eventuale ricaduta sulle stesse delle circostanze evidenziate; inoltre non è in alcun modo illustrata da cosa sia evincibile la attuale adeguatezza dei provvedimenti adottati dal giudice dal Tribunale della Spezia nel 2014 per una bambina di sei mesi – confermati dalla Corte di appello – rispetto ad una bambina di sei anni.

Manca, invero, del tutto una specifica motivazione in ordine alle eventuali ragioni che hanno indotto la Corte di merito ad escludere il pernotto ed un ampliamento della frequentazione infrasettimanale con il padre, nella inosservanza del principio della bigenitorialità segnato, nei suoi pieni contenuti, dalla interlocuzione tra giudici nazionali e della Corte di Strasburgo; nè la valutazione della situazione di conflittualità tra i genitori ed il condivisibile invito ad entrambi ad avviare responsabilmente un serio e sincero percorso di mediazione che possa consentire loro di superare una situazione di stallo, allo scopo, di instaurare/recuperare adeguate modalità di comunicazione nell’interesse della minore, affronta in maniera diretta e completa l’interesse della minore.

2.2. Il quarto motivo è assorbito dall’accoglimento dei primi tre.

3. Il ricorso va pertanto accolto con rinvio alla Corte di appello di Genova che, in altra composizione, provvederà ad attenersi agli indicati principi, liquidando altresì le spese per il giudizio di cassazione.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

– Accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto; cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello di Genova in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese;

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

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