Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28883 del 08/11/2019
Cassazione civile sez. VI, 08/11/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 08/11/2019), n.28883
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29642-2018 proposto da:
C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BASSANO DEL
GRAPPA, 4, presso lo studio dell’avvocato GIANGOLINI RAOUL, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto n. R.G. 9648/2018 del TRIBUNALE di ROMA,
depositato il 20/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI
LAURA.
Fatto
RITENUTO
Che:
Il Tribunale di Roma, con il decreto depositato il 20/8/2018 in epigrafe indicato, ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale presentata da M.C., proveniente dalla Costa d’Avorio. Questi ha proposto ricorso per cassazione il 19/7/2018 con un mezzo; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.
Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380-bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. Con l’unico motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
Segnatamente, dopo avere riportato la statuizione con cui è stata esclusa la credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente circa le ragioni dell’allontanamento dalla Costa d’Avorio, il ricorrente si duole che il decreto abbia erroneamente ricostruito la situazione attuale in Costa d’Avorio, travisandone la portata, e sostiene che il Tribunale ha omesso di esprimè qualsivoglia considerazione a sostegno del rigetto della domanda, in merito alla situazione di pericolo e di violenza nel Paese di provenienza.
Il motivo è inammissibile.
Invero il Tribunale non si è limitato ad illustrare le ragioni per cui ha ritenuto non credibile il racconto del richiedente ma, in relazione alla domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 25 del 2007, ex art. 14, lett. c) – alla quale sembra far riferimento la censura pur in assenza di espressa indicazione – ha dettagliatamente esaminato le fonti internazionali (IRIN 2017, Amnesty International 2018), giungendo ad escludere la sussistenza di rischi connessi a volenza indiscriminata con una adeguata motivazione.
Il motivo si limita a sollecitare un riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità.
3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
L’istanza di liquidazione del compenso avanzata dal difensore del ricorrente è inammissibile, giacchè la liquidazione del compenso, da un lato, presuppone l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, nel presene caso denegata dal competente Consiglio dell’Ordine degli avvocati essendo in tale ipotesi competente all’ammissione il giudice che ha proceduto, nella specie il Tribunale di Roma – e, dall’altro, compete ugualmente sempre al giudice che ha proceduto (cfr. Cass. sez 6-2 n. 8912 del 5 maggio 2015).
Non si provvede sulle spese per assenza di attività difensive della controparte.
Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
PQM
– Dichiara inammissibile il ricorso;
– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019