Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28882 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2020, (ud. 12/11/2020, dep. 17/12/2020), n.28882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18719-2019 proposto da:

N.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHISIMAIO, 29,

presso lo studio dell’avvocato MARILENA CARDONE, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 3475/2018 del TRIBUNALE di BRESCIA,

depositato il 07/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

N.H., nato in (OMISSIS), con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, ha impugnato dinanzi il Tribunale di Brescia, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale in tutte le sue forme.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto non credibile il racconto del richiedente – il quale aveva riferito di essere fuggito perchè aveva subito il furto del bestiame che portava al pascolo sia di proprietà del padre, che di altri allevatori, e che questi ultimi ritenendolo responsabile del furto e in accordo con i ladri, lo avevano minacciato ed avevano preteso dal padre un risarcimento mediante la cessione di terreni – perchè non circostanziato e non plausibile in merito alle vicende narrata, considerate sia le circostanze relative all’attività di pastorizia, che si sarebbe svolta, poco credibilmente, in una zona di confine molto pericolosa, sia per il fatto che il padre ed il fratello vivevano ancora in Patria.

Il Tribunale ha, quindi ritenuto che la vicenda narrata, non integrava gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato perchè non emergevano condotte persecutorie; stante la non credibilità del racconto del richiedente, ha escluso la riconoscibilità della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. a) e b); quanto alla protezione sussidiaria richiesta ex art. 14 lett. c), ha ritenuto che non vi era una condizione oggettiva di pericolo direttamente riferibile alla zona geografica di provenienza, in quanto in (OMISSIS) non si ravvisava la presenza di un conflitto armato tale da comportare una minaccia individualizzata a danno del ricorrente (come risultava da Report 2017/2028 – Amnesty International). Ha ritenuto assorbito dall’esame delle altre domande di protezione, la richiesta di c.d. asilo. Infine, ha denegato anche il permesso per motivi umanitari, poichè non ricorrevano le condizioni per la concessione, in difetto di situazioni di vulnerabilità oggettive o soggettive.

Avverso la suddetta pronuncia, il richiedente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4, in relazione all’omessa applicazione del principio di verosimiglianza delle dichiarazioni rese dal richiedente.

Il ricorrente si duole del giudizio di non credibilità e critica la valutazione compiuta dal Tribunale, lamentando la mancata valorizzazione dei fatti narrati in merito alle aggressioni subite.

Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale, contrariamente a quanto assume il ricorrente ha fondato il suo giudizio su un complesso di elementi, sottolineando in particolare le incongruenze e la genericità del narrato.

La doglianza si traduce in una impropria sollecitazione del riesame del merito, tanto più che nel caso di specie la motivazione senz’altro possiede i requisiti del minimo costituzionale ed il ricorrente non ha indicato alcun fatto di cui sia stato omesso l’esame, di guisa che la censura non risponde nemmeno al modello legale del vizio motivazionale (Cass. n. 27503 del 30/10/2018; Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, lamentando l’inosservanza dell’obbligo di cooperazione istruttoria sia in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine, ben più grave di quanto ritenuto dal Tribunale, sia quanto alla verifica delle condizioni per il riconoscimento del permesso per ragioni umanitarie.

2.2. Con il terzo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 118/2018, in riferimento al denegato permesso per ragioni umanitarie.

2.3. I motivi secondo e terzo possono essere trattati congiuntamente, perchè strettamente avvinti.

Vanno dichiarati entrambi inammissibili.

La doglianza risulta essere assolutamente generica (Cass. n. 5001 del 2/3/2018; Cass. n. 24298 del 29/11/2016): quanto alla mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione e, per conseguenza, risulta priva di decisività, non solo perchè l’approfondimento istruttorio circa le condizioni socio/politiche del (OMISSIS) vi è stato, ma anche perchè non viene indicato quali siano le informazioni che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso (in tema, Cass. n. 2119 del 24/1/2019), nè viene illustrato in che modo il richiedente avesse tempestivamente dedotto davanti al giudice di merito la sussistenza di elementi particolari, rilevanti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) cit., ovvero ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno umanitario (cfr. Cass. n. 4455 del 23/2/2018).

Invero, entrambe le censure configurano una pura e semplice critica di merito riguardante l’accertamento di fatto della insussistenza dei presupposti richiesti ed un’impropria sollecitazione al riesame.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’intimato.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

 

 

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