Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28881 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. I, 27/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 27/12/2011), n.28881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22934-2008 proposto da:

M.D. (C.F. (OMISSIS)), + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZZA COLA DI RIENZO 68, presso

l’avvocato REA IVAN CARLO, che li rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO CERAMICA QUADRIFOGLIO S.R.L. (c.f.

(OMISSIS)), in persona del Curatore Dott. C.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CATANZARO 9, presso l’avvocato

PAPADIA ALBERTO MARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato CIANCA

FEDERICO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VITERBO, depositato il

21/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato IVAN CARLO REA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi al Tribunale di Viterbo, M.D. e gli altri odierni ricorrenti hanno proposto opposizione allo stato passivo del fallimento della società Ceramica Quadrifoglio s.r.l.

per ottenere l’ammissione del credito per differenze imputabili al t.f.r., nel cui calcolo, in sede di ammissione allo stato passivo, erano state erroneamente escluse le voci relative al cottimo ed al lavoro straordinario ripetitivo.

Il Tribunale fallimentare, riuniti i ricorsi, con decreto depositato il 21 luglio 2008 ha respinto l’opposizione ed i creditori hanno quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi.

Il curatore fallimentare ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre preliminarmente rilevare che le ricorrenti S.P. e B.L. hanno depositato rituale atto di rinuncia al loro ricorso notificata al resistente.

Col primo motivo di ricorso gli altri ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 2120 c.c..

Ascrivono al Tribunale fallimentare d’aver fatto malgoverno del principio di onnicomprensività della retribuzione da prendere a base del calcolo del t.f.r. in essa sancito, ritenendolo derogato dalle disposizioni del CCNL di settore, per chimici e ceramisti, applicabili nella specie. Con conclusivo quesito di diritto chiedono se la norma citata, nel far salva la deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione da porre a base del calcolo del t.f.r. .ne postuli l’espressa ed univoca previsione.

Il quesito di diritto chiede se l’art. 2120 c.c., che stabilisce l’onnicomprensività della retribuzione da prendere a base del calcolo del t.f.r., nel far slava l’eventuale diversa previsione del CCNL, richieda l’espressa ed univoca enunciazione della deroga, in modo da non creare dubbi circa la volontà dei contraenti di escludere dal relativo computo voci retributive corrisposte in via occasionale, quali lo straordinario prestato con regolarità e continuità.

Con l’altro motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del CCNL per i dipendenti dell’industria chimica, che il Tribunale avrebbe genericamente indicato, interpretandolo nei sensi riferiti senza dar conto nè del criterio esegetico applicato nè del percorso logico, in forza del quale abbia ritenuto tassativa ed inderogabile l’elencazione in esso contenuta delle voci rilevanti ai fini del calcolo del t.f.r.. Il quesito di diritto chiede se le norme dei CCNL citate – art. 54 CCNL del 10.5.2006, analogo art. del contratto 12.2.2002, art. 56 CCNL 4.6.98, art. 68 CCNL 1994, art. 56 CCNL 19.3.94, art. 68 CCNL 1990 – debbano essere interpretate nel senso di escludere dal calcolo della retribuzione utile ai fini del t.f.r. le voci retributive che non siano espressamente indicate, quali il compenso per lo straordinario corrisposto con regolarità e continuità, e se i compensi per cottimo e turni indicati nelle predette norme possano considerarsi anch’essi esclusi.

Il resistente deduce l’infondatezza di entrambi i motivi.

I motivi, logicamente connessi in quanto propongono in diversi profili la medesima questione, sono privi di fondamento.

E’ jus receptum che “in tema di determinazione del trattamento di fine rapporto, il principio secondo il quale la base di calcolo va di regola determinata in relazione al principio della onnicomprensività della retribuzione di cui all’art. 2120 cod. civ., nel testo novellato dalla legge n. 297 del 1982, è derogabile dalla contrattazione collettiva che può limitare la base di calcolo, purchè tale deroga sia espressa in modo chiaro ed univoco, secondo l’interpretazione del contratto collettivo” – Cass. n. 17614/2007 e n. 365/2010.

Alla luce di questo principio e facendone buon governo, la Corte di merito ha esaminato il CCNL per i dipendenti del settore chimico e delle aziende grafiche applicabile alla specie, rilevando che esso enumera le voci retributive che esclusivamente compongono la base di calcolo del t.f.r., si che solo a quelle espresse occorre aver riguardo, tra le quali non sono comprese quelle oggetto di causa.

La decisione è immune dall’errore di diritto denunciato in quanto le disposizioni citate, invocate dai ricorrenti, secondo quanto emerge dalla loro lettura, contengono l’espressa elencazione delle voci che vengono in rilievo, e dunque escludono, in prospettiva rovesciata rispetto a quella assunta a fondamento della censura, l’onnicomprensività del computo del t.f.r. che ad esse e solo ad esse viene riferito. Il risultato di questa verifica ha comportato l’esclusione dal novero delle retribuzioni computabili ai fini del t.f.r. dei compensi di cui si discute, siccome in quell’elenco essi non sono compresi.

Illustrato con puntuale ed esaustivo tessuto motivazionale, il decreto impugnato esprime quindi corretta applicazione del principio che regola la materia ed è pertanto immune dai vizi denunciati.

Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato con condanna di tutti i ricorrenti, ivi comprese le parti che hanno rinunciato non essendovi stata l’accettazione, al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del resistente liquidandole in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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