Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28881 del 08/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/11/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 08/11/2019), n.28881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29603-2018 proposto da:

U.N., elettivamente domiciliato in ROMA, ANGELICO 38, presso

lo studio dell’avvocato MAIORANA ROBERTO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto N. RG. 70516/2017 del TRIBUNALE di ROMA,

depositato il 06/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI

LAURA.

Fatto

RITENUTO

Che:

Il Tribunale di Roma, con il decreto depositato il 6/8/2018 in epigrafe indicato, ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale presentata da U.N., proveniente dal Bangladesh. Questi ha proposto ricorso per cassazione il 5/10/2018 con quattro mezzi; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Il cittadino straniero aveva riferito di essere fuggito dal Bangladesh in cerca di opportunità lavorative perchè proveniva da una famiglia molto povera e, nel 2015, aveva perso tutto, anche la casa, a causa di un’alluvione nel periodo dei monsoni.

Il Tribunale ha ritenuto che le ragioni della fuga esposte nel racconto non erano riconducibili ad alcuno dei presupposti per la concessione di qualsiasi forma di protezione internazionale; ha ritenuto insussistenti in concreto sia il pericolo di atti persecutori e di danno grave, ai fini della protezione internazionale, sia condizioni di vulnerabilità tali da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.

Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. Con il primo motivo si lamenta l’omesso/contraddittorio esame circa un fatto decisivo per il giudizio che indica nella condizione di pericolosità e nella situazione di violenza generalizzata esistenti in Bangladesh che, a dire del ricorrente, il Tribunale avrebbe valutato superficialmente.

1.2.Con il secondo motivo si denuncia l’omesso/erroneo esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente dinanzi alla Commissione territoriale; il ricorrente, pur dando atto che nel caso di specie tali dichiarazioni non erano state ritenute inattendibili, si duole che non siano state acquisite informazioni officiose in merito alla situazione generale del Paese ed alla condizione di serio pericolo ivi esistente.

1.3. Con il terzo motivo si denuncia la mancata concessione della protezione sussidiaria in ragione delle attuali condizioni socio/politiche del Paese connotate da una grave condizione di pericolo per la sicurezza individuale. Dopo un lungo excursus riguardante la normativa vigente ed i precedenti giurisprudenziali, il ricorrente invoca il rapporto Amnesty International 2017 da cui sarebbero desumibili, a suo parere, i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

1.4. Con il quarto motivo si denuncia la mancata concessione della protezione umanitaria, la violazione del divieto di espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel Paese di origine o che ivi possa correre gravi rischi, nonchè la violazione del diritto di asilo ex art. 10 Cost.. Invoca all’uopo il principio di onere della prova attenuato e di esercizio officioso dell’integrazione probatoria.

Quanto alla protezione umanitaria la sollecita invocando anche il diritto alla salute ed all’alimentazione, rammentando la difficile situazione sociale ed economica del suo Paese.

2.1. Il primo motivo è inammissibile perchè non risponde al paradigma del vizio denunciato ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

Invero la censura non concerne l’omesso esame di un fatto storico, da intendersi principale o secondario, bensì la valutazione di deduzioni difensive, e non è inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83l, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (ex plurimis, Cass. Sez. U 07/04/2014, n. 8053); per vero lo stesso ricorrente non lamenta l’omesso esame di un fatto, ma denuncia una valutazione, a suo dire, “superficiale”, sostanzialmente sollecitando un riesame del merito.

2.2. Il secondo è inammissibile perchè il Tribunale ha assolto all’onere di integrazione probatoria ed ha consultato e dato conto delle fonti internazionali nell’illustrare e valutare la situazione politica del Bangladesh, sia pure disattendendo le richieste del richiedente.

2.3. Il terzo motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi.

Contrariamente a quanto assume il ricorrente, il Tribunale ha consultato le fonti internazionali (EASO 2017, Amnesty International 2016/2017 ed il rapporto World Report Human Right Watch 2018) accertando che la zona di origine del richiedente non risultava esposta a violenza generalizzata o a conflitto armato o internazionale e tale statuizione non viene attinta dal motivo, svolto in termini del tutto astratti e generici.

2.4. Infine il quarto motivo, riguardante la protezione per motivi umanitari, censura apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, i quali plausibilmente hanno escluso la configurabilità di condizioni di vulnerabilità in capo al richiedente.

In proposito va ricordato che “Non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Sentenza CEDU 8/4/2008 Ric. 21878 del 2006 Caso Nyianzi c. Regno Unito).” (Cass. n. 17072 del 28/06/2018). Alla luce di tale principio il motivo è inammissibile poichè sostanzialmente sollecita una rivalutazione delle emergenze istruttorie, già compiuta dal Tribunale, formulando critiche che prescindono dallo specifico contenuto della statuizione impugnata e che introduco ex novo elementi, quali le condizioni di vita in Bangladesh, ed i timori del ricorrente in caso di rimpatrio, che non risultano collegati a specifici fatti sintomatici di quanto sostiene.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese per assenza di attività difensive della controparte.

Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA