Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28880 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 12/11/2018), n.28880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. Esposito Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19473-2017 proposto da:

ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA

101, presso lo studio dell’avvocato E.A., rappresentato e

difeso dagli avvocati VITTORIA GIUVA, ROBERTO DENICOLAI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6148/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. NICOLA DE

MARINIS.

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza del 24 gennaio 2017, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma, che aveva accolto la domanda proposta da F.D. nei confronti dell’Ente strumentale Croce Rossa Italiana, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni undici irrogatagli con Determinazione dipartimentale R.U.O. n. 76 del 26.6.2012, disponendo, con esclusivo riferimento alla ritenuta fondatezza della questione preliminare sollevata dal D., relativa alla decadenza dell’Ente dall’azione disciplinare per violazione dei termini di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, comma 4, l’annullamento della sanzione e la condanna dell’Ente alla restituzione delle somme trattenute sulla retribuzione;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di dover rigettare il gravame emergendo a carico dell’Ente il mancato assolvimento dell’onere della prova, al medesimo incombente, in ordine alla questione della legittimità sostanziale della sanzione irrogata, dedotta dal D. con il ricorso introduttivo e rimasta impregiudicata per aver il Tribunale sancito l’illegittimità della stessa con riferimento al profilo meramente formale sopra specificato, per essersi l’Ente stesso limitato in sede di gravame a censurare la decisione di prime cure sul punto della ravvisata decadenza dall’azione disciplinare, così circoscrivendo la propria difesa ai profili prettamente formali e procedimentali della sanzione, senza neanche un generico richiamo alle allegazioni e/o argomentazioni svolte in prime cure in merito alla sussistenza e gravità degli addebiti contestati al D., da aversi, pertanto, come implicitamente rinunciate ex art. 346 c.p.c.;

che per la cassazione di tale decisione ricorre l’Ente, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il D.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che l’Ente ricorrente ha poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo, l’Ente ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c., lamenta la non conformità a diritto, con conseguente nullità dell’impugnata sentenza, del pronunciamento della Corte territoriale in ordine all’operatività nella specie della predetta disposizione, in base alla quale devono intendersi rinunciate le domande ed eccezioni non accolte con la sentenza di primo grado, stante la non riconducibilità a quelle categorie delle allegazioni e/o argomentazioni svolte dall’Ente in prime cure con riguardo al tema della legittimità sostanziale della sanzione irrogata, dovendo queste, concretantesi nella contestazione dell’esistenza del fatto costitutivo della domanda, qualificarsi come mere difese, da intendersi, pertanto, implicitamente richiamate con la proposizione dell’impugnazione o con l’istanza di rigetto dell’appello;

che il motivo deve ritenersi infondato, atteso che, per quanto si debba ritenere, in armonia con l’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. nn. 28018/2009 e 13695/2009), che l’art. 346 c.p.c., nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado e non specificamente riproposte in appello si intendono rinunciate, faccia riferimento all’appellato e non all’appellante, cosicchè, avuto riguardo al carattere impugnatorio del giudizio, qualora questi sia risultato soccombente in primo grado per un profilo preliminare di legittimità formale dell’atto, dalla circostanza che l’appello proposto abbia per oggetto solo la suddetta statuizione non può desumersi la rinuncia a far valere la pretesa sostanziale, nondimeno non può non assumere rilevanza nella specie la peculiarità indotta dall’inversione dell’onere della prova, per effetto della quale è il soggetto datore ad essere gravato delta dimostrazione dell’esistenza del fatto legittimante l’irrogazione della sanzione (e non della mera contestazione della pretesa illegittimità della stessa dedotta dal lavoratore) ed in relazione alla quale opera il diverso principio, parimenti accolto da questa Corte (cfr., ex multis, Cass., 23.3.2016, n. 5812), della specificità dei motivi di gravame, per cui la riproposizione delle istanze istruttorie in appello – nella specie indispensabile a fronte della originaria impugnazione da parte del lavoratore della legittimità tanto formale che sostanziale della sanzione, che prefigurava la successiva devoluzione in sede di gravame anche di tale ultimo profilo rimasto impregiudicato dalla decisione di primo grado – deve essere specifica, di tal che la parte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, deve riprodurre nel proprio atto le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile anche una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado;

che, pertanto condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, co 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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