Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2888 del 09/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 09/02/2010), n.2888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, ed AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

F.R.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, sez. staccata di Salerno, n. 361/04/05, depositata il 31

ottobre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, il quale, modificando le conclusioni

scritte dell’Ufficio, ha concluso per il rigetto del ricorso per

manifesta infondatezza.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania indicata in epigrafe, con la quale è stato riconosciuto il diritto di F.R., rappresentante di commercio, al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2001;

che il contribuente non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso, con il quale si denuncia la violazione della disciplina istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo, è manifestamente infondato, sulla base del consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’IRAP soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, e il requisito dell’autonoma organizzazione – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato – ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass., Sez. un., n. 12108 del 2009);

che la sentenza, pur erroneamente motivata in diritto, contiene tuttavia l’accertamento del difetto di tale requisito (non oggetto di censura), che vale a rendere il dispositivo conforme a diritto;

che, in conclusione, previa correzione della motivazione ex art. 384 c.p.c., comma 2 (nel testo applicabile ratione temporis), il ricorso va rigettato;

che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010

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