Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2888 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 03/02/2017, (ud. 23/01/2017, dep.03/02/2017),  n. 2888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 905-2012 proposto da:

F.E., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI

110, presso lo studio dell’avvocato MARCO MACHETTA, che la

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 297/2011 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 13/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/01/2017 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO;

udito per la ricorrente l’Avvocato MACHETTA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.F. aveva acquistato da F.E. un immobile, sito nel comune di Roma, destinato ad abitazione principale, chiedendo l’applicazione delle imposte con aliquota agevolata.

L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma, con avviso di liquidazione d’imposta ed irrogazione di sanzioni notificato l’8/8/2007, accertava la decadenza dalle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, previste dall’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, avendone il contribuente indebitamente usufruito in quanto l’immobile di cui era divenuto proprietario, in virtù del rogito, registrato in data 3/11/2005, del Notaio P., doveva essere considerato di lusso perchè avente superficie utile superiore a 240 mq. e, pertanto, ne disponeva il recupero nei confronti della parte venditrice, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, in quanto solidalmente responsabile.

Avverso l’avviso di recupero d’imposta la F. propose ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che lo accolse, con sentenza appellata dalla soccombente Agenzia delle Entrate davanti alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la quale riformò la gravata decisione ritenendo che l’immobile, costituito da un appartamento “posto ai piani quinto e sesto con annessa terrazza ed accessori al livello del piano sesto”, aveva complessivamente una superficie utile di mq. 278,81, ed era da qualificarsi di lusso, come da nota n. 25038, datata 23/12/2009, dell’Agenzia del Territorio.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente con tre motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di legge, in relazione agli artt. 11 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, e il D.M. 2 agosto 1969, art. 6, giacchè la CTR avrebbe recepito acriticamente le risultanze della nota dell’Agenzia del Territorio, resa nell’ambito del diverso procedimento instaurato dall’acquirente dell’immobile, e sarebbe incorsa in evidente error iudicandi per non aver considerato che la contribuente aveva dimostrato, mediante perizia giurata a firma dell’Arch. V.P., che la superficie utile dell’appartamento, in realtà, era pari a mq. 218, avendo l’U.T.E. sommato alla superficie dell’immobile posta al piano sesto, pari a mq. 218, quella di un terrazzo, pari a mq. 167, e quella di altri locali, posti al piano settimo, che non avrebbero dovuto essere considerati abitabili, essendo di altezza inferiore ai canonici mt. 3,30. Evidenzia, altresì, che nel giudizio innanzi al giudice di prime cure, conclusosi favorevolmente per la contribuente, era stato depositato un certificato catastale dell’immobile da cui risulta che la superficie lorda dello stesso, a seguito di successive rettifiche ed integrazioni, era pari a mq. 311, di cui soltanto mq. 218 utili ai fini del calcolo per la classificazione del bene nella categoria di lusso, stante l’elencazione dei locali esclusi dal relativo computo di cui al D.M. 2 agosto 1969, art. 6. Evidenzia, ancora, che dalla nota dell’U.T.E., valorizzata dal Giudice di appello, emerge un elemento del tutto nuovo, rappresentato da un presunto collegamento tra il sesto ed il settimo piano, tramite ascensore interno, sul quale non si era svolto un effettivo contraddittorio e, comunque, confliggente con le risultanze ricavabili dalla documentazione versata dalla contribuente, sicchè non v’è alcuna garanzia che la situazione accertata dall’Agenzia del Territorio, quattro anni dopo la stipula dell’atto di compravendita, fosse la stessa del 2005.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa e/o insufficiente motivazione su punti e fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione agli artt. 112, 116, 132 e ss.gg. c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, giacchè la CTR non avrebbe palesato, stante la sinteticità della motivazione, le ragioni per le quali riteneva di dover aderire alla sopra menzionata nota dell’U.T.E., documento di parte pubblica emesso nell’ambito di altro procedimento giudiziale, posto che neppure era possibile verificare se erano stati esclusi dal calcolo delle superfici utili i balconi, le terrazze, le soffitte, le scale ed i posti macchina, secondo quanto previsto dal richiamato D.M. 2 agosto 1969, art. 6.

I suesposti motivi di doglianza, che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto fra loro strettamente connessi, sono fondati dal momento che la CTR non ha spiegato in alcun modo perchè, a fronte delle contrarie argomentazioni e dei contrari profili di fatto dedotti dalla contribuente, fosse sufficiente il semplice ed anodino riferimento agli esiti della stima dell’Agenzia del Territorio per stabilire che la “superficie utile complessiva” era superiore a mq. 240,00, nonostante la valutazione eseguita dal tecnico incaricato dalla contribuente, l’Arch. V., ed il certificato catastale, documenti depositati in primo grado.

Vero è che il Giudice di appello si è determinato ad accogliere l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate sulla scorta di argomenti privi di concludenza rispetto alle doglianze prospettate dalla contribuente, senza far emergere, nell’impugnata sentenza, le specifiche argomentazioni per le quali le censure sono state ritenute fondate.

In specie, non risultano le ragioni per le quali l’unità immobiliare qui in esame sia stata considerata un’unica unità sviluppata su più piani, compreso il settimo, nè è stata offerta alcuna soluzione alla questione, certamente decisiva, della qualificazione dei vani posti al piano superiore e della loro relazione con quelli del piano inferiore, in difetto di qualsivoglia chiara consapevolezza, che la CTR sarebbe stata tenuta onerata a procurarsi avendo la contribuente sollecitato pure l’espletamento di una C.T.U., circa l’effettiva consistenza e condizione degli enti di cui trattasi, asseritamente non abitabili, di ridotta fruibilità e, soprattutto, non comunicanti con il piano sesto e, conseguentemente, da non includere nel calcolo della superficie utile.

Giova, sul punto, richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’elencazione dei locali esclusi dal computo dei 240 mq. di superficie utile è tassativa atteso che, ” in tema di imposta di registro, ipotecarie o catastali, per stabilire se un’abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l’acquisto della “prima casa” ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tariffa 1, art. 1, nota 2 bis, la sua superficie utile – complessivamente superiore a mq. 240 – va calcolata alla stregua del D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, n. 1072, che va determinata in quella che dall’estensione globale riportata nell’atto di acquisto sottoposto all’imposta – residua una volta detratta la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchine, non potendo, invece, applicarsi i criteri di cui al D.M. Lavori Pubblici 10 maggio 1977, n. 801, richiamato dalla L. 2 febbraio 1985, n. 47, art. 51, le cui previsioni, non sono suscettibili di un’interpretazione che ne ampli la sfera applicativa” (Cass. n. 861/2014 e, più di recente, n. 24469/2015).

Va, altresì, ricordato che, in altra decisione, la Corte ha precisato, in riferimento alla “utilizzabilità” della superficie, che “per stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, di cui all’art. 1, comma 3, Parte prima, Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, occorre fare riferimento alla nozione di “superficie utile complessiva” di cui al D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, art. 6, in forza del quale è irrilevante il requisito dell’abitabilità” dell’immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello dell'”utilizzabilità” degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di una abitazione ” (Cass. n. 25674/2013 e, più di recente, n. 18480/2016).

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di legge, in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 4, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione agli art. 112 e 132 c.p.c, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e n. 5, giacchè la CTR non avrebbe considerato che ove la perdita delle agevolazioni “prima casa”, come nella fattispecie de qua, sia fatto imputabile all’acquirente del bene, è esclusivamente detta parte contrattuale che ne risponde.

L’assunto della contribuente, implicitamente disatteso dalla CTR, non è esatto.

Nel caso di specie, la decadenza dai benefici “prima casa” è dovuto a circostanza (le caratteristiche di lusso dell’immobile ai sensi del d. m. 2 agosto 1969) non imputabile in via esclusiva ad un determinato comportamento dell’acquirente (come avrebbe potuto essere una eventuale sua dichiarazione mendace sulla sussistenza dei presupposti del trattamento agevolato: in merito alla dichiarazione mendace v. Cass. n. 13141/2016), sicchè opera, in capo alla parte venditrice, la solidarietà dell’obbligazione tributaria di cui al citato D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 1, (Cass. n. 24400/2016).

In atri termini, la responsabilità della odierna ricorrente non è dipesa da un comportamento addebitabile all’acquirente, per il solo fatto di aver chiesto l’applicazione dei benefici, scaturendo piuttosto ex lege dalla oggettività del contratto stipulato da entrambe le parti.

Pertanto, respinto il terzo motivo di ricorso e, come già detto, accolti i primi due, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, ad altra sezione della CTR del Lazio, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, rigetta il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, in relazione ai motivi accolti, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, altra sezione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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