Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28879 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 12/11/2018), n.28879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19467-2017 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO COMO;

– ricorrente –

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA

CAPANNOLO, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE, CLEMENTINA PULA;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 2062/2014 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI

GOTTO, depositato l’01/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. NICOLA DE

MARINIS.

Fatto

RILEVATO

Che:

con decreto del 1 dicembre 2016, il Tribunale di Barcellona omologava come negativo l’esito dell’accertamento tecnico preventivo promosso da S.F. nei confronti dell’INPS mirato alla verifica del requisito sanitario utile al riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità spettante agli invalidi civili L. n. 18 del 1971, ex art. 12, nonchè lo status di portatore di handicap grave L. n. 104 del 1992, ex art. 3, comma 3, ciò, tuttavia, prescindendo dal riferimento alla pensione di inabilità e in difformità rispetto all’accertamento risultante dall’elaborato peritale, per poi rigettare, con decreto del 13 giugno 2017, l’istanza di correzione dell’errore materiale congiuntamente presentata dalle parti, motivando, in relazione all’originaria formulazione del ricorso, nel senso della mancata richiesta della prestazione relativa alla pensione di inabilità;

che per la cassazione di tale decisione ricorre la S., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’INPS;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che l’Istituto controricorrente ha poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, art. 12, art. 112 c.p.c., comma 1 e art. 445 bis c.p.c., comma 5, deduce, a fronte della non impugnabilità del decreto emesso all’esito del procedimento di correzione, l’ammissibilità, ai sensi dell’art. 111 Cost., del ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto medesimo, per rivestire esso, indipendentemente dalla sua veste formale, carattere definitivo e contenuto decisorio, nella specie lesivo del diritto soggettivo dell’istante;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in una con l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la ricorrente deduce l’illegittimità dell’originario decreto di omologa emesso senza motivazione alcuna in contrasto con l’accertamento di cui all’espletata CTU; che entrambi i motivi devono ritenersi inammissibili alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. 17.3.2014, n. 6085 e Cass., ord., 13.3.2017, n. 6415), secondo cui il rimedio del ricorso straordinario ex art. 111 Cost. non è esperibile per difetto di contenuto decisorio del decreto di omologa del requisito sanitario, che non incide sulle situazioni giuridiche soggettive, non conferendo nè negando alcun diritto, dal momento che non statuisce sulla spettanza della prestazione richiesta e del conseguente obbligo dell’INPS di erogarla, dovendo con detto provvedimento il giudice limitarsi ad asseverare le conclusioni di cui alla consulenza alle quali si deve esclusivo riguardo, con conseguente irrilevanza della discrasia tra il parere del CTU ed il decreto di omologa che se ne discosti che risulterà, pertanto, viziato da mero errore materiale, emendabile con la procedura di correzione;

che, pertanto, discostandosi dalla proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza attribuzione di spese, ricorrendo gli estremi per l’esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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