Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28879 del 08/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/11/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 08/11/2019), n.28879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29384-2018 proposto da:

M.D. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO

MASCAGNI 186, presso lo studio dell’avvocato PITORRI JACOPO MARTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE, DI ROMA;

– intimata –

avverso il provvedimento n. 4299/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI

LAURA.

Fatto

RITENUTO

Che:

Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, M.D., nato in Senegal, chiedeva al Tribunale di Roma che gli venisse riconosciuta una delle diverse misure di protezione internazionale, erroneamente denegate dalla Commissione territoriale. Il giudice adito respingeva il ricorso ritenendo inattendibile il narrato del ricorrente in ordine alle ragioni dell’allontanamento dal suo Paese e non sussistenti i presupposti per il riconoscimento delle diverse forme di protezione richiesta avendo considerato la situazione dell’area regionale di provenienza e l’assenza di condizioni peculiari di vulnerabilità.

La Corte di appello di Roma ha confermato la prima decisione.

Il richiedente propone ricorso con quattro mezzi, sollevando infine un’eccezione di legittimità costituzionale. Il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il proposto ricorso, si deducono le seguenti censure: 1) la violazione della Direttiva 2004/83 CE recepita dal D.Lgs. n. 251 del 2007, lamentando la mancata attivazione del potere istruttorio officio da parte del Tribunale in relazione alle domande proposte; 2) l’omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione delle condizioni del Paese di origine che, ove considerate, avrebbero condotto all’accoglimento della domanda; 3) la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per mancata concessione da parte del Tribunale di Roma della protezione sussidiaria; 4) la errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per la mancata concessione della protezione umanitaria.

Infine viene prospettata una eccezione di legittimità costituzionale in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, come modificato dal D.Lgs. n. 13 del 2017, art. 6, laddove ha soppresso il mezzo di impugnazione dell’appello, in relazione agli artt. 3,24,111 e 113 Cost..

2. Preliminarmente va dichiarata non rilevante l’eccezione di costituzionalità, che attiene a disposizione normativa che non trova applicazione nel presente giudizio, svoltosi nei due gradi di merito in applicazione della normativa previgente, oltre che manifestamente infondata come già affermato da questa Corte con la sentenza n. 27700 del 30/10/2018, alla quale è qui sufficiente rinviare.

3. I motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili.

Va osservato che il ricorso non risponde ai requisiti richiesti dall’art. 366 c.p.c. giacchè le doglianze, prospettate in maniera del tutto assertiva ed astratta, non si confrontano affatto con la motivazione e l’iter logico/giudiridico seguito nella statuizione impugnata.

Invero, la Corte di appello ha ricordato il racconto del ricorrente – che aveva riferito alla Commissione di essere fuggito dal Senegal dopo avere ferito, nel corso di una lite, un pastore figlio di un ricco possidente, temendo di essere perseguitato dalle forze di polizia locali – condividendo la valutazione di incoerenza ed implausibilità del racconto compiuta dal primo giudice, senza che sul punto il ricorrente abbia formulato alcuna contestazione od offerto spiegazioni.

Ha inoltre rimarcato che la situazione della zona di provenienza del ricorrente (Casamance), seppure critica, non risulta caratterizzata da violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato, ma da scontri tra ribelli e forze di sicurezza senegalesi che si verificano saltuariamente e fuori dai centri abitati, richiamando il rapporto di Amnesty International 2014 ed il sito Refworl.

I motivi, quantunque prospettino una violazione di legge, si limitano ad invocare in modo generico l’applicazione delle norme e ad elencare precedenti giurisprudenziali senza illustrare -con riferimento alla concreta fattispecie – in cosa sia consistita la violazione attribuita al giudicante di merito (Cass. n. 5001 del 02/03/2018; Cass. n. 24298 del 29/11/2016).

In realtà gli stessi appaiono intesi a promuovere una rivisitazione dell’apprezzamento di fatto operato dal decidente di merito, nell’auspicio che una nuova interpretazione dei dati salienti della vicenda possa condurre ad un esito conclusivo del giudizio più favorevole di quello fatto segnare dalla Corte di appello, senza nemmeno puntualmente contestare quanto accertato in fatto dal giudice del merito.

A ciò va aggiunto che il ricorrente vanamente invoca l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente la protezione, desumibile dal D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 3, comma 5, in particolare, avendo l’interessato pur sempre l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda (art. 3, comma 5, lett. a), solo nel quale caso (e in presenza delle ulteriori condizioni poste dalla norma) è possibile considerare “veritieri” i fatti narrati. La valutazione di non credibilità del racconto, che integra una delle ratio decidendi della sentenza impugnata, costituisce un apprezzamento di fatto che è riservato al giudice di merito, al quale compete di valutare se le dichiarazioni del richiedente la protezione siano coerenti e plausibili (lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate (Cass. n. 27503 del 30/10/2018) e che è censurabile in cassazione esclusivamente sul piano motivazionale (Cass. n. 3340 del 5/2/2019).

Inoltre, qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 16925 del 27/06/2018)

La sentenza impugnata ha comunque accertato, – dando conto delle fonti consultate, contrariamente a quanto assume il ricorrente che indica altre fonti senza precisare quando ed in che termini siano state sottoposte al giudice del merito, l’insussistenza di condizioni di insicurezza nella zona del Senegal di sua provenienza, idonee ad integrare le fattispecie legali per il riconoscimento della protezione internazionale, con riguardo sia al pericolo di atti persecutori nei suoi confronti, sia alla violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, sia implicitamente al rischio di subire la violazione dei diritti fondamentali. Si tratta, anche in tal caso, di un apprezzamento di fatto, con il quale è stata esclusa la sussistenza delle condizioni sostanziali per il riconoscimento della protezione richiesta, che impropriamente il ricorrente vorrebbe sovvertire.

Quanto alla richiesta di protezione umanitaria, in disparte dagli effetti del D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 10 dicembre 2018, n. 132, art. 1, comma 1, risulta dirimente il difetto di qualsivoglia allegazione individualizzante in punto di vulnerabilità, senza che la insussistenza dei presupposti accertata dalla Corte territoriale trovi una adeguata e puntuale replica nell’illustrazione del motivo di ricorso.

Resta da aggiungere che la riscontrata non individualizzazione dei motivi umanitari e di ragioni di vulnerabilità diverse da quelle poste a base della richiesta di altre forme di protezione non può esser surrogata dalla situazione generale del Paese, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti.

4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese per mancanza di attività difensiva della controparte.

Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019

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