Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28877 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 12/11/2018), n.28877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19388-2017 proposto da:

SVILUPPO ITALIA CAMPANIA SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del

liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA E Q VISCONTI 20, presso lo studio

dell’avvocato DE VIVO PETRACCA PIACCI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANDREA DE VIVO;

– ricorrente –

contro

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

CAMILLUCCIA 19, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO MARCONE,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO GALARDO, GIOVANNI

GALARDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 312/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, del

18/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. NICOLA DE

MARINIS.

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza del 20 febbraio 2017, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e accoglieva la domanda proposta da T.A. nei confronti della Sviluppo Italia Campania S.p.A. in liquidazione, avente ad oggetto l’accertamento della irregolarità del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato stipulato con la Obiettivo Lavoro S.p.A. e successivamente prorogato in forza del quale era stato avviato al lavoro presso la Sviluppo Italia Campania S.p.A. dal 2.10.2006 al 30.6.2008 con conseguente costituzione in capo alla Società medesima di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e condannava la Società al risarcimento del danno nella misura di cinque mensilità dell’ultima retribuzione;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto generica la causale apposta al contratto di somministrazione, inidonea a consentire la verifica giudiziale delle ragioni, necessariamente temporanee, poste a base del ricorso all’impiego del lavoratore interinale ed applicabile alla fattispecie la disciplina sanzionatoria di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5;

che per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il T.;

che la Società ricorrente ha poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20,21,22 e 27, deduce la non conformità a diritto dell’orientamento accolto dalla Corte territoriale inteso ad estendere al contratto di somministrazione l’onere di specificazione della causale giustificativa del ricorso alla predetta tipologia di contratto viceversa espressamente previsto solo per il contratto a termine, laddove con riguardo alla somministrazione la disciplina relativa si limita a richiedere soltanto l’effettiva esistenza delle esigenze invocate al fine di escludere il rischio di utilizzo abusivo della medesima;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20,artt. 2697,2727 e 2729 c.c. e artt. 167,414,416,115 e 116 c.p.c., lamenta l’essere la Corte territoriale incorsa in un error in iudicando laddove ha ritenuto carenti le allegazioni della Società agli effetti dell’attestazione della ricorrenza delle ragioni giustificative del ricorso alla somministrazione ed irrilevante a questi fini la prova offerta, peraltro vertente su circostanze non contestate; che il primo motivo deve ritenersi infondato, risultando l’indirizzo interpretativo seguito dalla Corte territoriale pienamente in linea con l’orientamento espresso da questa Corte per il quale, se è vero che con riguardo al contratto di somministrazione il sindacato del giudice è incentrato sulla verifica dell’effettività delle ragioni che ne giustificano il ricorso (cfr., da ultimo, Cass. sez. 6^, ord. 27.10.2015, n. 21916), nondimeno si deve ritenere essenziale, in vista del successivo accertamento giudiziale del dato relativo alla coerenza dell’impiego de lavoratore somministrato con le esigenze sottese ai casi ed alle ragioni invocate, l’osservanza del requisito di forma sancito dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 21, comma 1, lett. c), da leggersi, tenuto conto della sua formulazione letterale, nel senso di imporre al datore l’onere di specificazione delle ragioni giustificative del ricorso a tale tipologia di rapporto (cfr. Cass., sez. lav., 6.10.2014, n. 21001, cui adde Cass., sez. lav. 9.2.2017, n. 3466);

che, alla luce del principio sopra enunciato, parimenti infondato risulta il secondo motivo, dovendosi ritenere il giudizio espresso dalla Corte territoriale in ordine mancata ammissione della prova circa l’effettività delle ragioni sottese al contratto di somministrazione de quo adeguatamente sorretto dall’argomentazione esposta in motivazione, per la quale la causale indicata in contratto “doveva essere intesa (ed esplicitata) nel senso di un incremento di produzione dovuto all’afflusso di clenti, pur inerendo alla normale attività aziendale e pur costituendo evenienza prevedibile (e quindi non straordinaria) che comportava un sensibile scostamento, ma solo temporaneo, dagli standard quantitativi usuali sulla base dei quali era parametrata la capacità produttiva dell’impresa”;

che, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va dunque rigettato;

che, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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