Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28876 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2018, (ud. 19/07/2018, dep. 12/11/2018), n.28876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18189-2017 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARIO MANGINO;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI

27, presso lo STUDIO LEGALE TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e

difesa dagli avvocati ZUCCHINALI PAOLO, FAVAIII GIACINTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 577/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 15/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DI MARINIS.

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza del 15 maggio 2017, la Corte d’Appello di Torino confermava la decisione resa dal Tribunale di Vercelli e rigettava la domanda proposta da G.M. nei confronti della UnipolSAI Assicurazioni S.p.A., avente ad oggetto l’annullamento del licenziamento collettivo intimatole, a suo dire, inefficace per violazione della procedura e per vizio delle modalità di individuazione dei lavoratori da licenziare ed illegittimo per il carattere discriminatorio del criterio di scelta individuato nell’accordo sindacale del 16.4.2015, sia per violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9,

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto effettivo l’esubero denunciato, legittimo il criterio di scelta individuato dall’accordo sindacale, dato dalla prossimità al pensionamento (nonostante il suo carattere trasversale tale da coinvolgere lavoratori addetti a settori diversi da quelli individuati come eccedentari), da ritenersi criterio appropriato e necessario a conseguire la finalità della riduzione dell’impatto sociale dei licenziamenti collettivi, così da non implicare alcuna discriminazione indiretta per ragioni d’età, nonchè correttamente applicato, tant’è che tutti i lavoratori licenziati (restando irrilevante per difetto di interesse ad impugnare della ricorrente la circostanza che fossero in numero inferiore a quelli cui era in astratto applicabile il criterio medesimo) hanno poi maturato i requisiti per aver diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e non rientravano nelle ipotesi di esclusione previste dal medesimo accordo, non potendosi perciò dare adito all’affacciata ipotesi che quell’applicazione fosse dettata da ragioni discriminatorie anche di natura sindacale;

che per la cassazione di tale decisione ricorre la G. affidando l’impugnazione ad unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Società;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che entrambe le parti hanno poi depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5, in una con l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale l’omessa valutazione della coerenza dell’applicato criterio trasversale della prossimità al pensionamento rispetto alle ragioni di esubero del personale individuate nella lettera di apertura della procedura con riguardo ad uno specifico settore, la mancata verifica in relazione ad esse delle possibilità di ricollocazione del personale interessato e dell’effettiva fungibilità delle mansioni tra il personale espulso e quello dichiarato eccedente, la scarsa considerazione della facoltà di scelta che residuava in favore della Società datrice pur all’interno del gruppo dei lavoratori in astratto destinatari del provvedimento espulsivo sulla base del criterio applicato;

che il motivo deve ritenersi infondato alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. 30.9.2015, n. 19457 e in senso conforme Cass. 24.10.2016, n. 21374), secondo cui in tema di licenziamenti collettivi diretti a ridimensionare l’organico al fine di diminuire il costo del lavoro, il criterio di scelta unico della possibilità di accedere al prepensionamento, adottato nell’accordo sindacale tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali, è applicabile a tutti i dipendenti dell’impresa a prescindere dal settore al quale gli stessi siano assegnati, senza che rilevino i settori aziendali di manifestazione della crisi cui il datore di lavoro ha fatto riferimento nella comunicazione di avvio della procedura, valorizzando tale soluzione, in linea con la volontà del legislatore sovranazionale, espressa nelle direttive comunitarie recepite dalla L. n. 223 del 1991 e codificata nella Carta di Nizza, art. 27, il ruolo del sindacato nella ricerca di criteri che minimizzino il costo sociale della riorganizzazione produttiva, a vantaggio dei lavoratori che non godono neppure della minima protezione della prossimità al trattamento pensionistico.

che, pertanto condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200.00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA