Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28875 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. I, 27/12/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 27/12/2011), n.28875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11010/2007 proposto da:

D.A. (C.F. (OMISSIS)), C.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. G. BELLI 39, presso lo

STUDIO ANNECCHINO SCIARRETTA PARROTTA, rappresentati e difesi

dall’avvocato SCARSELLI GIULIANO, giusta procura in calce al ricorso

e Procura speciale del Consolato d’Italia Spalato – Rep. n. 2/2007

del 30.3.2007;

– ricorrenti –

contro

M.I. (c.f. (OMISSIS)), CA.PA.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR 10, presso

l’avvocato MINZI MASSIMO, rappresentati e difesi dall’avvocato PISANI

PAOLO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 980/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 26/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’estinzione del ricorso del

C., inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso

D..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con rituale atto di citazione, M.I. e Ca.Pa.

convenivano in giudizio D.A. e C.A. esponendo che il 30 marzo 1990, con rogito notaio Cirri, veniva costituita la Formulas s.r.l. con un capitale sociale di L. 25.000.000. Non intendendo figurare direttamente, il M. aveva intestato la propria quota del 90% a persona di sua fiducia, tale B.G., mentre nel 1991 aveva fatto ingresso nella società, dapprima come traduttrice e quindi come amministratrice, G.S., e poi la moglie di esso M., Ca.

P..

La G., il D. ed il C. erano in effetti prestanomi delle quote, ed il risultato era stato ottenuto con tre scritture private di vendita che servivano ad elidere l’acquisto delle quote effettuato dai prestanome, tra cui, in particolare, quello con il D., formalmente intestatario del 23% della quota sociale di proprietà del M., e quello del 20% della Ca..

Dal momento che D. e C. avevano cominciato a comportarsi come titolari effettivi delle quote societarie fiduciariamente intestate loro, eludendo l’invito rivolto nel giugno 1994 a presentarsi davanti al notaio per ufficializzare la reale situazione proprietaria delle quote, gli attori chiedevano accertarsi la titolarità del 20% e del 23% delle quote sociali della Formulas s.r.l. intestate ai convenuti nonchè la condanna generica di questi ultimi al risarcimento danni.

I convenuti chiedevano il rigetto delle domande attrici, assumendo che il M. non aveva mai posseduto alcuna quota della Formulas s.r.l..

In riconvenzionale chiedevano dichiararsi la nullità dei contratti senza data certa di cessione delle quote al M. ed alla Ca..

Il Tribunale di Firenze, individuato il “thema decidendum” nella esistenza di un patto fra le parti in causa avente ad oggetto l’intestazione fiduciaria reale delle quote della soc. Formulas controverse, accoglieva la domanda, accertandone la proprietà in capo agli attori, e rigettandola nel resto. Valorizzava il compendio probatorio acquisito in altro giudizio introdotto dal M. nei confronti della G..

I soccombenti impugnavano la pronuncia innanzi alla Corte d’appello di Firenze che, con sentenza n. 980 depositata il 26 aprile 2006, ha respinto l’appello principale proposto dai predetti D. e C. ed ha peraltro accolto l’appello incidentale degli attori disponendo la condanna generica degli appellanti al risarcimento dei danni.

Avverso la sentenza ricorrono per cassazione D.A. e C.A. articolando cinque motivi. M. e Ca. hanno resistito con controricorso. Il C. ha depositato infine atto di rinuncia accettata dalla controricorrente Ca..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve dichiararsi l’estinzione del giudizio con riferimento al ricorso proposto dal C., per intervenuta rinuncia ritualmente notificata alle altre parti. L’accettazione della sola controricorrente Ca., secondo quanto dispone l’art. 391 c.p.c., comma 4, incide sul solo governo delle spese.

I motivi esposti nel ricorso denunciano: 1. violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 310 c.p.c., e art. 2697 c.c.. Il ricorrente D.A. deduce l’inutilizzabilità delle prove assunte in altro processo, valutabili al più quali argomenti di prova e non già come prove in senso pieno. Il giudice di primo grado non ha espletato nel processo alcuna attività istruttoria, assumendo a sostegno della sua decisione il compendio probatorio acquisito in un diverso giudizio tra M. e G., dichiarato estinto, e la Corte territoriale ha confermato la correttezza di tale vaglio critico, attribuendo a quelle risultanze valore di prova piena.

Il conclusivo quesito di diritto chiede se le prove assunte in altro processo, allo stesso modo di quelle acquisite in un giudizio estinto, possono essere valutate solo come argomenti di prova ma non come prove in senso pieno, nè possono da sole costituire gli elementi per decidere sulla domanda anche quando emergano dalla narrazione fatta da altro giudice nel motivare la sentenza prodotta in quel giudizio.

2.- violazione degli artt. 1414, 2700, 2722 e 2729 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4. L’errore ascritto alla Corte territoriale si anniderebbe nell’aver escluso la preclusione prevista in ordine all’ammissibilità della prova testimoniale in materia di simulazione, superata sull’assunto che si disputasse in causa in materia d’intestazione fiduciaria delle quote. Tale figura, al pari dell’interposizione fittizia di persona, è riconducibile alla categoria giuridica della simulazione soggettiva e non poteva darsi perciò prova per testi in contrasto con il tenore di un documento, nella specie contro l’atto pubblico di vendita delle quote.

Il quesito di diritto chiede di affermare il principio secondo cui anche nell’interposizione fittizia non può provarsi per testi tra le parti il contrario di quanto tra esse risulti da un atto pubblico.

3.- errata interpretazione delle risultanze istruttorie. Assume il ricorrente, riferendo brani delle deposizioni dei testi c., D.C., Ma. e Gi., che le dichiarazioni da essi rese, sostanzialmente evasive e generiche, non consentivano comunque di dedurne l’interposizione fiduciaria delle quote del M. e della Ca. in capo a lui ed al C..

4.- violazione degli artt. 1418 e 1421 c.c.. Il ricorrente lamenta che la Corte del merito non avrebbe L considerato la nullità della retrovendita delle quote nella misura del 20% e del 23% ai resistenti M. e Ca., benchè effettuata in violazione del diritto di prelazione in favore degli altri soci, espressamente sancito nella clausola n. 6 dello statuto sociale. I giudici d’appello – v. pag. 14 della sentenza impugnata – hanno ravvisato la carenza d’interesse in ordine alla questione, violando il disposto dell’art. 1421 c.c., che legittima ogni interessato all’azione di nullità.

Il conclusivo quesito di diritto chiede se è nulla la cessione di quote sociali eseguita in violazione del patto di prelazione contenuto nello statuto sociale e se tale nullità può essere fatta valere da qualunque interessato.

5.- Il ricorrente lamenta ancora violazione dell’art. 1418 c.c., dolendosi che la Corte d’appello non abbia accolto tale eccezione fondata sul difetto di data della scrittura di retrovendita. Nella specie la nullità non sarebbe derivata dalla mancanza di data in sè, ma dal fatto che in tal modo al M. era attribuito il diritto di determinare a suo arbitrio la data dell’atto. In quanto “in bianco” in uno dei suoi elementi fondamentali, l’atto sarebbe stato nullo per indeterminatezza e difetto di volontà contrattuale.

Il primo motivo è privo di fondamento.

E’ jus reception che “il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche fra altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, e può quindi trarre elementi di convincimento ed anche attribuire valore di prova esclusiva, se tale acquisizione si riferisca situazione di fatto rilevante in entrambi i processi”- Cass. n. 11426/2006, n. 28855/2008. S.U. n. 9040/2008, n. 4652/2011, n. 739/2010.- Il principio sancito nell’art. 2697 c.c. non preclude infatti al giudicante di utilizzare fonti di convincimento che non provengono direttamente dalla parte onerata, purchè nel processo quelle risultanze siano state regolarmente acquisite senza incorrere in divieti e nel rispetto del contraddittorio.

La Corte d’appello ha respinto l’eccezione d’inutilizzabilità della prova testimoniale assunta in altro giudizio proposto dal M. nei confronti di G.S. definito con sentenza n. 2706/2001, oggetto di uno dei motivi di gravame, prestando espressa adesione al citato orientamento, ed ha quindi ineccepibilmente rinnovato il vaglio critico di quel compendio probatorio, fondatamente reputandolo regolarmente assunto a sostegno della decisione gravata d’appello.

Ne discende il rigetto del motivo, il cui conclusivo quesito di diritto chiede enunciarsi principio contrario al riferito enunciato, pertanto errato.

Il secondo motivo merita analoga sorte.

La Corte del merito ha ritenuto ammissibile la prova testimoniale articolata dagli attori perchè tesa a dimostrare l’intestazione fiduciaria delle quote sociali che, non soggetta a requisiti di forma, può essere data con ogni mezzo, ivi compresa l’assunzione di prova orale.

Il motivo è per un verso inammissibile, in quanto il ricorrente critica la qualificazione giuridica motivatamente offerta dal giudice di merito al tema controverso, espressione del suo potere d’interpretazione della domanda, che è insindacabile in questa sede, senza dedurre difetti di congruità o logicità del sottostante tessuto motivazionale, mirando in sostanza a correggere quella qualificazione per affermare la fondatezza della sua tesi difensiva, secondo cui la questione controversa rientrava nel paradigma dell’interposizione fittizia, con le conseguenti preclusioni in materia probatoria, vigenti in materia di simulazione tra le parti ai sensi dell’art. 1417 c.c.. Per altro verso è infondato in quanto, pur senza necessità di ripercorrere i tratti distintivi ben noti delle figure negoziali in argomento, occorre rilevare che la Corte d’appello ha escluso che in forza degli atti controversi gli appellanti D. e C. avessero effettivamente acquisito i diritti nascenti dal contratto di cessione delle quote sociali, ed ha invece ritenuto che avessero, in termini d’interposizione reale, assunto l’obbligo con i cedenti di trasmettere o ritrasmettere loro i diritti così acquistati, dando luogo con quell’atto ad un’intestazione fiduciaria, valida ed efficace, nè assistita da solennità della forma, dimostrabile con ogni mezzo in ordine ai rapporti tra le parti. L’approdo, scevro da vizi motivazionali in ordine all’esegesi condotta sulla natura dei contratti, è immune dal denunciato errore di diritto in ordine all’applicazione del conseguente regime probatorio.

Il motivo deve per l’effetto essere respinto.

Il terzo motivo è inammissibile.

La sua stessa enunciazione palesa l’intento del ricorrente di sollecitare a questa Corte la rivisitazione delle deposizioni testimoniali di cui sono state riprodotte le parti che si assumono generiche, che esula dal vaglio di legittimità. Il motivo peraltro non censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto vaghe le risultanze probatorie asseritamente favorevoli alla tesi degli appellanti D. e C.. Non ne riporta il testo, ma soprattutto non confuta suddetta rilevata genericità indicando gli atti, acquisiti nel processo d’appello, che ne riferivano il tenore la cui disamina sarebbe stata pretermessa in quella fase.

Il quarto motivo è infondato.

Seppur confusamente argomentata, la censura esposta s’indirizza avverso l’affermazione della Corte che ha assunto a mero argomento di prova la questione riguardante la nullità delle cessioni di quote, realizzate in violazione del diritto di prelazione spettante agli altri soci, che gli attori neppure avevano interesse a sollevare.

Soffermandosi sulla natura del patto di prelazione e sugli effetti della sua violazione, il ricorrente anzitutto non chiarisce in punto di fatto a quale atto intenda riferire le argomentate ragioni di nullità. Tanto meno precisa quale sia il suo concreto interesse a far valere in giudizio quel vizio da lui eccepito al fine di smentire, con riferimenti specifici, la contraria affermazione contenuta nella sentenza impugnata che ha relegato la questione a mero elemento utilizzabile ai fini della formazione del convincimento dell’organo giudicante. Per bene intendere il significato ed il fondamento logico di tale risultato, pur non espresso, è sufficiente rilevare che, se le cessioni delle quote di M. e Ca.

in favore di tutti i soggetti che si sono avvicendati nella compagine sociale, hanno determinato un trasferimento, pur reale ma basato sul pactum fiduciae, sì che nessun mutamento effettivo è intervenuto nella compagine sociale, restando comunque i mandanti – cedenti – titolari delle quote cedute, per l’effetto non può esservi stata violazione del patto di prelazione dei soci, nè alcuna conseguente nullità può esserne derivata. Di qui l’insussistenza dell’interesse concreto ed attuale all’esame della questione, palesemente astratta e meramente tautologica. La decisione della Corte distrettuale, ineludibile corollario della ricostruzione in jure della vicenda nei termini rappresentati, è pertanto sicuramente corretta.

L’ultimo motivo merita anch’esso il rigetto Inammissibile nella sua generica formulazione, il motivo ancora una volta ascrive vizi formali agli atti controversi, la cui natura fiduciaria, come rilevato in relazione alla precedente censura, esclude l’applicabilità dei requisiti appunto anche formali, tipici degli atti di cessione di quote sociali. Nel resto il motivo è argomentato con astratto richiamo ad una sorta di abuso del diritto del cedente, non collegato alla fattispecie così come qualificata dal giudice del merito.

Tutto ciò premesso, il ricorso del D. deve essere rigettato con condanna del medesimo ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti dei controricorrenti ed il C. al pagamento delle spese processuali nei confronti di M. I., liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

Dichiara estinto il giudizio in relazione al ricorso proposto da C.A. e rigetta il ricorso del D.. Condanna il C. al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del solo M. ed il D. in favore di entrambi i resistenti liquidate in e 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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