Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28875 del 12/11/2018
Cassazione civile sez. VI, 12/11/2018, (ud. 19/07/2018, dep. 12/11/2018), n.28875
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14903-2017 proposto da:
COMUNE DI TREVI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 1, presso lo studio
dell’avvocato PAZZAGLIA ANTONIO, rappresentato e difeso
dall’avvocato MARCUCCI MASSIMO;
– ricorrente –
contro
B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI
PIETRA 26, presso lo studio dell’avvocato RONDELLI LOREDANA,
rappresentata e difesa dall’avvocato BAGIANTI EMILIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 232/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
depositata il 09/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non
partecipata del 19/07/2018 dal Consigliere Dott. DE MARINIS NICOLA.
Fatto
RILEVATO
Che:
con sentenza del 9 dicembre 2016, la Corte d’Appello di Perugia, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Spoleto, accoglieva, solo per il periodo 1.6.2005/19.12.2007, la domanda proposta da B.M. nei confronti del Comune di Trevi, avente ad oggetto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto intrattenuto dalla B. con il Comune quale assistente sociale, qualificato come co.co.co originariamente e per i successivi rinnovi fino all’assunzione a termine, la declaratoria di illegittimità dell’apposizione del termine al contratto di assunzione e la condanna dell’Ente al pagamento delle differenze retributive maturate anche a titolo di TFR;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto illegittimi sia l’impiego con contratto di collaborazione, all’esito del riesame delle risultanze istruttoria, sia l’assunzione a termine per mancata specificazione, neppure per relationem, della relativa causale, dovute le differenze retributive rivendicate per il periodo di impiego quale co.co.co., quantificate sulla base del conteggio prodotto non contestato, non ammissibile, viceversa, la conversione a tempo indeterminato del rapporto di natura pubblica e, non dovuto il risarcimento difettando il presupposto della reiterazione dell’assunzione a termine;
che per la cassazione di tale decisione ricorre il Comune di Trevi, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la B.;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
che, nelle more dell’adunanza camerale, il Comune ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso recante la sottoscrizione per adesione della resistente di cui il Collegio dà atto nel corso dell’adunanza, disponendo per l’estinzione del processo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018