Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28875 del 08/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/11/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 08/11/2019), n.28875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25867-2017 proposto da:

L.A., L.R.L., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA G.B.VICO 22, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO BELLACOSA,

che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

DOBANK SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3540/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 04/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

Fatto

RITENUTO

CHE:

L.R.L. ed L.A. propongono ricorso per cassazione articolato su quattro motivi avverso la sentenza in epigrafe indicata. DoBank SPA (già Unicredit Credit Management Bank SPA) è rimasta intimata.

La Corte di appello di Napoli, ritenuto tempestivo l’appello proposto dalla banca, in controversia concernente opposizione a decreto ingiuntivo, con il quale era stata dedotta l’illegittimità della compensazione riconosciuta dal Tribunale tra il saldo debitore del conto corrente ed i titoli presenti sul conto deposito e amministrazione, ha accolto l’appello e parzialmente riformato la prima decisione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 330 c.p.c., comma 3, e art. 149 c.p.c.

I ricorrenti, pur riconoscendo che il giudizio di gravame era stato introdotto tempestivamente con la spedizione dell’atto per la notifica il 14/5/2013 (ultimo giorno del termine annuale prorogato per il periodo feriale) si duole che la Corte di appello non abbia considerato che, al momento in cui l’atto era stato ricevuto dal difensore il 17/5/2013, questi era privo dello ius postulandi per decorso del termine, perchè era spirato il limite della perpetuatio ed inoltre non aveva potuto riferirne alle parti, di guisa che avrebbe dovuto essere disposta la rinnovazione della notifica alla parte.

Il motivo è infondato.

Innanzi tutto va considerato che i precedenti citati (Cass. n. 3827/2013 e Cass. n. 9174/2006) riguardano la diversa ipotesi della notifica eseguita dal notificante oltre il termine annuale, mentre nel caso in esame la notifica risulta eseguita entro il termine annuale ma ricevuta oltre il termine annuale.

Va quindi considerato che “L’impugnazione proposta oltre l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza, ma ancora ammessa per effetto della sospensione feriale dei termini, deve ritenersi proposta nel termine fissato dall’art. 327 c.p.c., e, pertanto, deve essere notificata nei luoghi indicati dall’art. 330 c.p.c., comma 1, e non personalmente alla parte, come invece previsto da detta norma, comma 3, per il diverso caso di impugnazione oltre il suddetto termine. (Dichiara inammissibile, App. Firenze, 20/12/2005)” (Cass. Sez. U. n. 23299 del 09/11/2011) e che il procuratore costituito cui fa riferimento l’art. 330 c.p.c., è il procuratore costituito nel giudizio a quo (Euro 4162/1989) salvo che sia già avvenuta la costituzione a mezzo di altro procuratore (Euro 7050/1995).

La qualità di destinatario della notificazione dal procuratore costituito nel giudizio a quo è assunta in virtù di una proroga ex lege dei poteri conferitigli con la procura alle liti nel precedente grado di giudizio.

Invero l’art. 330 c.p.c., nel prevedere che l’impugnazione, nel caso in cui la parte non abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in sede di notificazione della sentenza, deve essere notificata presso il procuratore costituito, non contiene una mera indicazione del luogo della notifica, ma identifica nel procuratore il destinatario di essa in forza di una proroga ex lege dei poteri conferitigli con la procura alle liti per il giudizio a quo, sì che è giuridicamente inesistente la notificazione eseguita ad un legale e ad un luogo che non hanno alcun riferimento con il procuratore domiciliatario della parte. (Cass. n. 291 del 12/01/1995; conf. n. 12102 del 28/11/1998, n. 17299 del 25/08/2005; n. 27012 del 24/10/2018).

La decisione impugnata ha correttamente applicato questi principi ed è immune dal vizio denunciato.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1243 e 1853 c.c., e degli artt. 112 e 210 c.p.c., criticando la decisione della Corte di appello che ha negato la compensabilità delle due pretese sulla considerazione che la banca aveva rivendicato somme di denaro e che i correntisti avevano opposto in compensazione un credito incorporato in titoli. A parere dei ricorrenti, avendo il primo giudice accertato, con l’ausilio di perizia, l’esistenza di un conto depositi avente controvalore di Euro 21.516,07, anche questo credito era diventato liquido ed esigibile. Sostengono inoltre che la Corte di appello ha omesso di pronunciarsi sulla domanda formulata in primo grado in via principale di disporre, previo accertamento del credito riveniente dal conto titoli, la chiusura del rapporto con la liquidazione del corrispettivo in favore degli opponenti, laddove quella di procedere alla compensazione era stata proposta in via subordinata.

Insistono quindi sul collegamento esistente tra il contratto di conto corrente a debito ed il conto titoli; infine si dolgono che non abbia avuto rilievo la circostanza che la banca avesse omesso di dare ottemperanza all’ordine di esibizione di tutta la documentazione afferente il conto titoli da cui si sarebbero potuti trarre ulteriori elementi in merito al collegamento tra i rapporti ed ai poteri della banca.

Il motivo è, in parte, inammissibile perchè privo di specificità e perchè non si confronta con la statuizione impugnata, e, in parte, infondato.

Invero la Corte di appello ha escluso la compensabilità – sia propria, che impropria – del credito della banca con quello dei clienti avendo accertato la mancanza del presupposto della liquidità, necessario per la compensazione, segnatamente osservando che all’esito della CTU i titoli risultavano depositati in banca, di guisa che non vi era un credito liquido ed esigibile, posto che “un credito di titoli, per sua natura, diviene tale soltanto con la vendita dei titoli stessi che, tra l’altro sono di proprietà degli appellanti” (fol. 7 della sent.) e che la compensazione non poteva essere compiuta con riferimento al valore di stima. Su tale decisiva ratio decidendi i ricorrenti non si soffermano affatto, salvo affermare apoditticamente che il credito era divenuto liquido all’esito della perizia sostanzialmente proponendo una propria personale interpretazione dei fatti – ed insistere sul collegamento negoziale, che risulta irrilevante attesa l’accertata illiquidità del credito e l’esclusione anche della compensazione impropria.

La censura riferita all’art. 210 c.p.c., ed alla mancata valutazione del comportamento della banca risulta articolata su mere illazioni in ordine a ciò che la banca avrebbe potuto o voluto occultare.

Il motivo risulta, inoltre, infondato in relazione alla denuncia di omessa pronuncia in merito alla domanda principale di liquidazione dei titoli, poichè tale domanda non risulta essere stata riproposta in appello dai ricorrenti, parzialmente soccombenti in primo grado, di guisa che trova applicazione il principio secondo il quale “Soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle mentre la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda od eccezione, di cui intende ottenere l’accoglimento, ha l’onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa.” (Cass. Sez. U. n. 12067 del 24/05/2007; Cass. n. 6550 del 14/03/2013, Cass. n. 9889 del 13/05/2016).

3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1322,1455,1362 c.c. e ss., lamentando che non sia stato correttamente qualificato il rapporto tra i contratti di conto corrente e di deposito titoli; i ricorrenti invocano il collegamento negoziale, sostengono che in ragione di questo non poteva ritenersi che vi fosse stato da parte loro un inadempimento rispetto al conto corrente e criticano la condanna al pagamento del saldo a debito del conto corrente.

Il motivo è inammissibile poichè l’inadempimento relativo al contratto di conto corrente è stato accertato all’esito del giudizio di primo grado e risulta coperto da giudicato interno, avendo riguardato l’appello, proposto esclusivamente dalla banca, solo la compensazione con esclusivo riferimento al credito vantato dai correntisti in relazione ai titoli depositati, di guisa che la condanna al pagamento emessa dalla Corte di appello non ha mutato la statuizione sul punto adottata in primo grado, ma ha solo posto nel nulla, in parte qua, gli effetti della compensazione pervenendo ad una diversa quantificazione dell’importo da pagare effettivamente, essendo stato già accertato in primo grado l’ammontare complessivo del credito.

4. Con il quarto motivo le censure formulate con i pregressi motivi sono riproposte anche come vizi motivazionali lamentando l’omesso esame dei fatti in essi indicati.

Innanzi tutto va osservato che l’affermazione contenuta nel motivo, secondo la quale “era emerso che non vi fosse più alcuna traccia o notizia della sorte del conto titoli e dei titoli (pure di cospicuo valore) su di essi depositati” (fol. 13) non solo non trova riscontro in quanto accertato dai giudici di merito, ma risulta non circostanziata circa il momento ed il modo in cui ciò sarebbe “emerso”.

Nel resto il motivo, che non risponde al paradigma del vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè critica l’omesso esame di deduzioni difensive e non di fatti (ex plurimis, Cass. Sez. U 07/04/2014, n. 8053; Cass. n. 14802/2017) è inammissibile.

5. In conclusione il ricorso va rigettato.

Non si provvede sulle spese per mancanza di attività difensiva della controparte.

Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

– Rigetta il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019

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