Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28874 del 19/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/10/2021, (ud. 08/07/2021, dep. 19/10/2021), n.28874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35730/2019 proposto da:

(OMISSIS) s.r.l., in liquidazione, in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA di SANTA COSTANZA

27, presso lo studio dell’avvocato LUCIA MARINI, rappresentata e

difesa dall’avvocato DANILO IAFRATE, con procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE s.p.a.; CURATELA FALLIMENTO

(OMISSIS) s.r.l., in liquidazione, in persona dei rispettivi legali

rappres. p.t.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6876/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere relatore, Dott. CAIAZZO

ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La (OMISSIS) s.r.l. ha reclamato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, dichiarativa del suo fallimento su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, deducendo: la violazione della L. fall., art. 15, per inosservanza del relativo termine, abbreviati ad un solo giorno tra la notifica del ricorso e l’udienza prefallimentare; la mancata indicazione delle ragioni d’urgenza dell’abbreviazione del termine ex art. 15, e la mancata sottoscrizione del decreto da parte del Presidente del Tribunale; l’insussistenza dello stato d’insolvenza sulla base del solo ricorso dell’Agenzia delle Entrate, accertata senza svolgere attività istruttoria.

Con sentenza del 12.11.19, la Corte d’appello ha rigettato il reclamo, rilevando che: rettamente il decreto d’abbreviazione dei termini, L. Fall. ex art. 15, era stato legittimamente firmato dal giudice delegato dal Presidente del Tribunale; erroneamente la società reclamante aveva lamentato la riduzione ad un solo giorno del suddetto termine a difesa, in quanto il termine assegnato ammontava a sei giorni, considerando altresì che l’udienza fissata era stata rinviata d’ufficio di modo che il debitore aveva disposto di un termine adeguato alle proprie difese; la doglianza sullo stato d’insolvenza era generica e dunque inidonea, anche a fronte della cancellazione della società, ad attivare i poteri istruttori ufficiosi del Tribunale fallimentare.

La società ricorre in cassazione con tre motivi.

Non si sono costituiti gli intimati.

Diritto

RITENUTO

che:

Il primo motivo deduce la nullità del procedimento per violazione dell’art. 111 Cost. e della L. Fall., art. 15, per aver il Tribunale concesso il termine abbreviato per la difesa, ridotto ad un solo giorno tra la notifica del ricorso e la data dell’udienza di comparizione, rilevando che il rinvio d’ufficio dell’udienza non era stato comunicato.

Il secondo motivo denunzia violazione della L. Fall., art. 15, per la mancata indicazione delle ragioni d’urgenza dell’abbreviazione del termine a difesa e per la mancata sottoscrizione del decreto da parte del Presidente del Tribunale.

Il primo motivo è inammissibile perché generico, privo di specifica censura sulla data della notificazione del ricorso per fallimento e del decreto di comparizione innanzi al Tribunale, L. Fall. ex art. 15, che dalla sentenza impugnata risulta diversa da quella indicata in ricorso (20 febbraio 2018, e non 25 febbraio).

Il secondo motivo è parimenti inammissibile poiché la censura di violazione del diritto di difesa, secondo la quale la notificazione del decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare sarebbe stata effettuata un giorno prima della data dell’udienza stessa, attraverso un’illegittima abbreviazione del termine a difesa, riguarda la data del 20 febbraio 2021, diversa da quella in cui risulta notificato il decreto di fissazione dell’udienza, cioè il 25 febbraio 2018, come esposto.

Va osservato che, comunque, entrambi i motivi sono diretti al riesame dei fatti inerenti all’adeguatezza del termine a difesa, di cui alla L. Fall., art. 15, a fronte di una chiara motivazione sull’idoneità di tale termine (dato anche il citato rinvio d’ufficio dell’udienza prefallimentare), non censurabile in questa sede. Nulla per le spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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